Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10501 del 21/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2021, (ud. 15/10/2020, dep. 21/04/2021), n.10501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 1393/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

domicilia;

– ricorrente –

contro

HEINEKEN ITALIA s.p.a., con sede legale in (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la

Lombardia n. 221/66/2013, pronunciata il 13 febbraio 2012 e

depositata il 18 novembre 2013;

udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 15 ottobre 2020

dal Consigliere Antezza Fabio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale De

Augustinis Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito, per il ricorrente l’Avv. Galluzzo Gianna, dell’Avvocatura

Generale dello Stato), che ha insistito nel ricorso;

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (“A.D.”) propone ricorso, fondato su quattro motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto dell’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 90/10/2009 emessa dalla CTP di BERGAMO che aveva accolto l’impugnazione di avviso di pagamento ACCISE SU ALCOLICI (n. (OMISSIS)).

2. L’Amministrazione in particolare accertò la mancanza di 22 c.d. “copie 3” dei Documenti Amministrativi di Accompagnamento (DAA) di birra risultante come venduta a due società danesi.

Decorsi, con riferimento ai DAA di cui innanzi, i quattro mesi previsti dal D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 7, comma 1, lett. d), (di seguito anche: “TUA”) senza che fosse fornita all’Ufficio alcuna prova sul luogo estero di avvenimento dell’irregolarità (immissione in consumo della birra senza il ritorno in Italia dei DAA appurati dai destinatari danesi), l’A.D. riscosse i relativi diritti di accisa con l’avviso di pagamento in oggetto.

3. La contribuente impugnò l’atto impositivo, deducendo lo smarrimento delle 22 terze copie dei DAA e l’imputabilità dello stesso alla società esecutrice dei trasporti all’estero, che fu annullato dalla CTP con sentenza confermata dalla CTR, mediante la statuizione oggetto di attuale impugnazione.

4. La Commissione regionale, in particolare, rigettò l’appello dell’A.D. (deducente anche un vizio motivazionale) ritenendo dalla ricorrente “in tutta evidenza dimostrato, con la produzione documentale in atti, …” che trattavasi di operazioni “regolarmente ed effettivamente poste in essere, indipendentemente da quale fine” avessero “fatto i DAA smarriti”. L’idoneità dimostrativa della documentazione commerciale di cui innanzi, infine, non fu ritenuta inficiata neanche dal dimostrato sequestro dei detti 22 DAA (con assorbimento di ogni altro motivo di appello).

5. Contro la sentenza d’appello l’A.D. propone ricorso fondato su quattro motivi, la contribuente, regolarmente intimata, non si costituisce ed all’odierna udienza le parti concludono nei termini di cui in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso merita accoglimento nei termini che seguono.

2. Tutti i motivi sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.

2.1. Con il primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si deduce error in procedendo “per disapplicazione del D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, applicabile ex art. 61 dello stesso atto normativo nonchè dell’art. 111 Cost., comma 6”; con esso, in sostanza, si deduce un’apparenza motivazionale.

Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: il sequestro dei 22 DAA all’esito della perquisizione presso la ditta esecutrice dei trasporti (fatto dedotto con atto depositato in appello dall’A.D.).

Con i motivi terzo e quarto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce la violazione dell’art. 7 TUA, comma 1, lett. d), per aver la CTR ritenuto dimostrabile in giudizio la regolarità dell’operazione (nella specie, l’effettiva esportazione della birra) nonostante la mancata dimostrazione all’Amministrazione da parte della contribuente della regolarità dell’operazione stessa (o della commissione dell’irregolarità al di fuori dal territorio dello Stato) entro il termine di quattro mesi dalla data della spedizione, come invece previsto dal citato art. 7 (nella sua formulazione ratione temporis applicabile).

2.2. Il primo motivo merita accoglimento, con conseguente assorbimento degli altri, in ragione dell’apparente motivazione posta dalla CTR a fondamento delle statuizione.

La Commissione si limita difatti ad affermare che la contribuente ha “in tutta evidenza dimostrato, con la produzione documentale in atti, che le operazioni” furono “regolarmente ed effettivamente poste in essere, indipendentemente da quale fine” avessero “fatto i DAA smarriti”.

La formula di mero stile di cui innanzi non consente di percepire l’iter logico-giuridico seguito dal Giudice d’appello il quale non indica peraltro neanche quale sarebbe la documentazione richiamata ed il perchè l’idoneità dimostrativa di essa non sarebbe stata inficiata neanche dal dimostrato sequestro dei 22 DAA (per l’apparenza motivazionale si vedano, ex plurimis, Cass. Sez. U., 03/11/2016, n. 22232, Rv. 641526-01; Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629830-01, e n. 8054, inerenti fattispecie ricadenti nella nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c. ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 86, art. 54, conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012, n. 234; Cass. sez. 5, 27/11/2019, n. 30916, in motivazione; Cass. sez. 5, 29/03/2019, n. 8834, in motivazione; Cass. sez. 5, 28/02/2019, n. 5906, in motivazione).

3. In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso ed assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale per la Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri motivi, cassata la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione tributaria regionale per la Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2021

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