Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10501 del 03/05/2018


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Cassazione civile, sez. II, 03/05/2018, (ud. 08/02/2018, dep.03/05/2018),  n. 10501

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’avv. L.C.A., quale difensore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ebbe a richiedere la liquidazione del compenso per l’opera prestata.

La Corte d’Appello sezione penale di Messina ebbe ad accogliere l’istanza e riconobbe al professionista la somma di Euro 800,00 oltre accessori.

Avverso detta liquidazione in quanto ritenuta riduttiva ed inferiore ai minimi previsti ex D.P.R. n. 115 del 2002 l’avv. L.C. propose opposizione avanti il Presidente la Corte siciliana.

Detto Magistrato con il provvedimento oggi impugnato ebbe a rigettare l’opposizione spiegata dal professionista in quanto corretta la liquidazione operata dal Collegio penale.

L’avv. L.C. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

Il Ministero della Giustizia s’è costituito ritualmente a resistere con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dall’avv. L.C.A. s’appalesa siccome infondato e va rigettato.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente denunzia violazione delle norme giuridiche afferenti la liquidazione del compenso per la difesa penale in regime di patrocinio a spese dello Stato con speciale riguardo ai parametri cui il Giudice deve attenersi.

L’impugnante rileva come nel provvedimento impugnato sia stata confermata la correttezza della liquidazione,pari ad Euro 800,00, mentre in dipendenza dei valori tariffari medi,tenuto conto della circostanza che la liquidazione attiene al procedimento penale trattato in appello,la liquidazione non poteva esser inferiore ad Euro 1.440,00.

La critica mossa dall’avv. L.C. prescinde dalla considerazione fattuale che, ratione temporis, il suo compenso deve esser liquidato secondo la disciplina tariffaria posta dal D.M. n. 140 del 2012, art. 9 in tema di patrocinio a spese dello Stato che integra la norma in D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82.

Quindi il Giudice nella liquidazione non può superare i valori medi di tariffa ed anche per la difesa nel procedimento penale il compenso è ridotto alla metà. Dunque, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso,la disciplina tariffaria vigente al momento della liquidazione del compenso all’avv. L.C., non già, prescriveva che nella quantificazione il Giudice s’attenesse ai valori medi, bensì che la liquidazione non potesse superare i valori medi e la somma così individuata doveva esser dimidiata D.M. n. 140 del 2012, ex art. 9.

Inoltre non va dimenticato che espressamente le indicazioni tariffarie in D.M. n. 140 del 2012 non sono vincolanti, stante la precisa disposizione in art. 1, comma 7 cit. Dm – Cass. sez. 1 n 18167/15 -.

Dunque era dato al Giudice tassare il dovuto anche in misura inferiore ai valori medi e nella specie così appare aver,motivatamente, fatto il Collegio penale della Corte, prima, ed il Presidente, poi, in sede di opposizione.

Dunque non concorre il denunziato vizio di violazione di disposizioni normative. Con il secondo mezzo di impugnazione l’avv. L.C. ha dedotto vizio per carenza di motivazione circa la valutazione necessaria per la quantificazione del compenso in relazione alla specifica opera professionale prestata.

La cesura siccome articolata s’appalesa inammissibile poichè non più prevista dall’attuale formulazione della norma in art. 360 c.p.c., n. 5, che invece postula esclusivamente l’omesso esame di fatto decisivo e non più la “carenza” di motivazione.

Al rigetto dell’impugnazione segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna dell’avv. L.C. alla rifusione in favore dell’Amministrazione della Giustizia delle spese di lite di questo giudizio di legittimità, tassate in globali Euro 510,00 oltre spese prenotate a debito.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione resistente,che liquida in Euro 510,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza di camera di consiglio, il 8 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2018

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