Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10500 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/04/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 30/04/2010), n.10500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24278/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

R.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 16/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di CAMPOBASSO del 17.3.08, depositata il 26/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 26/3/2008 la Commissione Tributaria Regionale del Molise rigettava il gravame interposto dall’Agenzia delle entrate di Isernia ed accoglieva l’impugnazione proposta dal sig. R. L. nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Isernia di accoglimento dell’impugnazione proposta del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 1998 al 2001, in qualità di medico.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.

Con il 1^ motivo la ricorrente denunzia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2^ motivo denunzia violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3^ motivo denunzia insufficienza della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso dovrà essere accolto, le censure appalesandosi fondate.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di IRAP l’esercizio di professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata; e che l’accertamento del requisito dell’autonoma organizzazione ricorrente quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’id quod plerumque accidit, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui spetta al giudice di merito, la cui pronunzia è al riguardo insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata, costituendo onere del contribuente richiedente il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (v. Cass., 16/2/2007, n. 3678).

Orbene, nell’affermare che quanto alla mancata dimostrazione dell’assenza di organizzazione contestata dall’Ufficio, il Collegio ritiene che tale eccezione non può essere presa in considerazione non essendo stata sollevata nella prima fase del giudizio, e che nel caso di specie, trattandosi di medico i base svolta in convenzione con la ASL, con una minima dotazione di beni strumentali, a parere del Collegio, non appaiono sussistere i presupposti per l’imposizione dell’Irap il giudice dell’appello ha invero disatteso i suindicati principi, ivi compreso quello in ordine alla congruità, in particolare sotto il profilo della sufficienza e logicità, della motivazione”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che le parti non hanno presentato memoria nè vi è stata richiesta di audizione in Camera di consiglio;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il Collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, con la precisazione che in base a quanto in quest’ultima delineato va accolto il 2^ motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti;

ritenuto che il ricorso deve essere pertanto accolto, con conseguente rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Molise, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il 2^ motivo di ricorso, assorbiti i restanti.

Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Molise.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

 

 

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