Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10500 del 28/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/04/2017, (ud. 16/12/2016, dep.28/04/2017),  n. 10500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11217-2014 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DOMENICO

CHELINI 10, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO BARILE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FERNANDO COSIMO SCARAMOZZA

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.D., (OMISSIS), C.G. (OMISSIS);

– intimati –

e contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, risultante dalla fusione per

incorporazione in FONDIARIA SAI SPA e MILANO ASSICURAZIONI SPA, in

persona del suo procuratore ad negotia Dott. G.R.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio

dell’avvocato FERNANDO CIAVARDINI, che la rappresenta e difende

giusta procura in atti;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 4035/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2016 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 5 aprile 2000, P.S. aveva evocato, davanti al Tribunale di Benevento, Sezione distaccata di Cervinara, G. e C.D. e la Milano assicurazioni S.p.A. per ottenere risarcimento dei danni alla persona conseguenti al sinistro stradale verificatosi in quanto il C., conducente dell’autovettura Seat Cordoba, il giorno (OMISSIS), aveva effettuato una manovra di svolta a sinistra, tagliando la strada al ciclomotore condotto dall’attore, che circolava regolarmente sull’opposta corsia di marcia.

2. Con sentenza n. 103 del 2007 il Tribunale di Benevento aveva accolto la domanda applicando la presunzione di concorso di colpa – art. 2054 c.c., comma 2 – e liquidando il danno in misura inferiore all’offerta transattiva formulata dalla compagnia di assicurazioni in corso di causa e trattenuta, a titolo di acconto, dall’attore, con conseguente ordine di restituzione della differenza.

3. Avverso tale decisione ha proposto appello il P., censurando l’errata interpretazione delle risultanze processuali, la condanna alla restituzione della differenza tra quanto statuito e quanto incassato dall’attore, in assenza di specifica domanda, lamentando il mancato riconoscimento del danno patrimoniale futuro, l’errata liquidazione di quello patrimoniale emergente (spese) e censurando l’arbitraria compensazione delle spese di lite.

4. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 16 novembre 2013 rigettava l’appello condannando l’appellante alle rimborso delle spese del grado.

5. Propone ricorso per cassazione P.S. sulla base di due motivi e deposita memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La motivazione viene redatta in forma semplificata in adempimento di quanto previsto dal decreto n. 136-2016 del Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, non avendo il presente provvedimento alcun valore nomofilattico.

2. Con i motivi di ricorso si denuncia:

3. Primo motivo: violazione degli artt. 1988, 2728 e 2698 c.c. e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

4. Secondo il ricorrente la compagnia di assicurazione, attraverso il pagamento della somma di Euro 82.000 avrebbe inteso tacitare ogni pretesa dell’attore, rinunziando a tutte le contestazioni ed eccezioni riguardanti la possibile corresponsabilità ai sensi dell’art. 2054 c.c.. La condotta processuale dell’assicuratore va correttamente qualificata, secondo il ricorrente, quale ricognizione del debito ai sensi dell’art. 1988 c.c., con conseguente inapplicabilità della presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054 c.c., in quanto il riconoscimento del debito impedisce l’applicazione di criteri presuntivi.

5. Il motivo è inammissibile. La questione è nuova poichè non è stata proposta alla Corte territoriale, dinanzi alla quale le censure riguardavano l’erronea valutazione delle risultanze processuali e, per tale motivo, l’inapplicabilità della presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c.. Non è mai stata prospettata l’ipotesi di una ricognizione di debito ai sensi dell’art. 1988 c.c., per di più avulsa e sganciata dalla mancata accettazione dell’offerta della compagnia da parte dell’attore.

6. Secondo motivo: violazione degli artt. 1219 e 1224 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

7. Erroneamente la Corte d’Appello ha confermato la decisione con la quale il Tribunale aveva disposto la restituzione dell’importo corrisposto in eccesso dalla compagnia senza provvedere, preliminarmente, a rivalutare “la sorta capitale”, cumulando interessi e rivalutazione dal giorno in cui si era verificato l’evento a quello della effettiva corresponsione della somma in eccesso.

8. Il motivo è inammissibile. Si tratta, anche in questo caso, di motivo del tutto nuovo che non compare nelle doglianze costituenti il secondo motivo di appello, con il quale l’odierno ricorrente lamentava l’erronea condanna alla restituzione della differenza tra quanto stabilito in sentenza e quanto incassato dall’attore a titolo di acconto, ma sulla base del diverso rilievo della presunta assenza di domanda da parte della compagnia Milano Assicurazioni.

9. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese attesa la mancanza di attività difensiva della controparte. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

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