Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1050 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. I, 17/01/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 17/01/2020), n.1050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

S.D., rappr. e dif. dall’avv. Massimo Gilardoni,

massimo.gilardoni.brescia.pecavvocati.it, elett. dom. presso la

Cancelleria della Corte di cassazione, come da procura in calce

all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., PROCURATORE

GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

per la cassazione del decreto Trib. Brescia 2.10.2018, cron.

3954/2018, R.G. 18507/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla Camera di consiglio del 19.12.2019;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta Decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. S.D. impugna il decreto Trib. Brescia 2.10.2018, cron. 3954/2018, R.G. 18507/2018 che ha rigettato il suo ricorso avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale, la quale aveva escluso i presupposti per la dichiarazione dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e altresì quella umanitaria con concessione del permesso di soggiorno;

2. il tribunale, condividendo i limiti del narrato del richiedente già ravvisati dalla commissione e dunque considerandone la inattendibilità, nonchè rigettando i dubbi di costituzionalità sollevati, nel merito ha: a) escluso che nel Paese di provenienza (Costa d’Avorio) sussistesse conflitto armato generalizzato; b) ritenuto non praticabile la comparazione richiesta, rispetto alla vulnerabilità, per la verifica circa il diniego di esercizio di diritti umani fondamentali, già per mancata allegazione dei requisiti;

3. il ricorso descrive un motivo di censura, sollevando plurime questioni di costituzionalità della disciplina sulla protezione internazionale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. si reitera la sollecitazione di verifica della costituzionalità del D.L. n. 13 del 2017, come convertito nella L. n. 46 del 2017, per contrarietà agli artt. 3, 240, 111 Cost., avuto riguardo al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis;

2. con il motivo si contesta la mancata concessione della protezione umanitaria, in relazione ai bassi standard di povertà del Paese d’origine, con la compromissione dei diritti fondamentali;

3. va preliminarmente escluso il reiterato dubbio di costituzionalità del rito e del conseguente regime impugnatorio delle decisioni in materia di protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, come già ritenuto da questa Corte allorchè ha statuito che “è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1, poichè il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di “status”, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte” (Cass. 17717/2018);

4. parimenti, anche di recente, si è confermato, in continuità con altra statuizione del medesimo precedente, che “la disposizione transitoria che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime” (Cass. 31360/2019); e, su analoga sollecitazione, si è opposto che “il principio del doppio grado di giurisdizione è privo di copertura costituzionale, sicchè il legislatore può sopprimere l’impugnazione in appello al fine di soddisfare esigenze specifiche, quale la celerità, ritenuta particolarmente rilevante nelle controversie in materia di protezione internazionale” (Cass. 30961/2019); si può peraltro aggiungere che proprio il dovere di cooperazione istruttoria del giudice (e dunque la possibile deduzione della sua inottemperanza, quale motivo di impugnazione), oltre alla composizione collegiale dell’organo giudicante di unico grado di merito, la progressività procedimentale (da un’autorità amministrativa al giudice), la specializzazione dei soggetti decidenti, integrano, unitamente alla formula organizzativa flessibile e semplice del rito camerale, ulteriori elementi specifici che motivano la non irragionevolezza del modello riconfigurato, sul punto, dal legislatore del 2017;

5. la stessa questione del termine ridotto ha trovato reiezione in Cass. 17717/2018 e conferma in successive pronunce (Cass. 22598/2019), avendo riguardo alla previsione di 30 giorni per il ricorso per cassazione, a far data dalla comunicazione del decreto, scelta che “rientra senza dubbio nell’ambito della discrezionalità del legislatore, e trova giustificazione in esigenze di urgenza, analoghe a quelle che lo stesso legislatore ha reputato sussistenti in diverse fattispecie (v. p. es., L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 17, comma 2; L. Fall., art. 99, u.c.)”, cui si può aggiungere, per recente sistematizzazione del quadro impugnatorio, Cass. 30201/2019, per la quale il decreto che ha provveduto sull’omologazione del concordato preventivo potrà essere impugnato nel costante termine di 30 giorni dalla notificazione compiuta a cura della cancelleria, istituendosi una portata generale della nozione di reclamo e per quanto previsto dalla L. Fall., art. 18, che ne è la sede, sia che la pronuncia sia stata resa sul solo concordato sia che si sia accompagnata a quella sul fallimento, dunque in piena deroga all’art. 325 c.p.c.;

6. il ricorrente, avendo del tutto omesso di censurare il diniego dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, oltre che il giudizio di inattendibilità quale espresso motivatamente dal tribunale, ha concentrato l’impugnazione sull’omessa concessione della protezione umanitaria; la censura sul diniego di protezione umanitaria è inammissibile, dovendosi ripetere, con Cass. 23778/2019 (pur sulla scia di Cass. 4455/2018), che “occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale, mediante una valutazione comparata della vita privata e familiare del richiedente in Italia e nel Paese di origine, che faccia emergere un’effettiva ed incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, da correlare però alla specifica vicenda personale del richiedente… altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 cit., art. 5, comma 6″; si tratta di principio ribadito da Cass. s.u. 29460/2019, facendo qui difetto i termini oggettivi di un’effettiva comparabilità, al fine di censire la vulnerabilità del ricorrente e potendosi aggiungere che l’odierna doglianza è inammissibile anche per genericità e perchè si risolve in un dedotto vizio di motivazione, oltre il limite del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. 9660/2019, 25862/2019).

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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