Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1050 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 17/01/2011), n.1050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Brindisi, con provvedimento n. R.G. 3277/08 del 18.12.09, depositato

il 23.12.09, nel procedimento pendente fra:

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI;

L.S.;

REGIONE PUGLIA;

PROVINCIA DI BRINDISI;

COMUNE DI CAROVIGNO;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PASQUALE

PAOLO MARIA CICCOLO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. Il Tribunale di Lecce, investito dell’appello proposto dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali avverso la sentenza resa in primo grado dal Giudice di pace di San Vito dei Normanni nella controversia fra esso appellante e L.S., la Regione Puglia, la Provincia di Brindisi ed il Comune di Carovigno, avente ad oggetto domanda di pagamento di un contributo ai sensi della L. n. 31 del 1991, art. 2, comma 2, dichiarava – con sentenza n. 1567 del 2008 – la propria incompetenza territoriale sull’appello e la competenza del Tribunale di Brindisi, reputando che la norma del R.D. n. 1611 del 1933, art. 7, non fosse idonea a giustificare la propria investitura come tribunale del luogo sede dell’Avvocatura dello Stato in seno al distretto in cui era stata pronunciata la sentenza di primo grado.

Riassunta la causa, il Tribunale di Brindisi, con ordinanza del 23 dicembre 2009, ha sollevato conflitto di competenza d’ufficio, ai sensi dell’art. 45 c.p.c..

Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.

p.2. Essendo l’istanza di regolamento di competenza soggetta, quanto alla regolamentazione del giudizio di legittimità, alle disposizioni introdotte dalla L. n. 69 del 2009 e prestandosi ad essere decisa con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata comunicata al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Va rilevato che nella specie, essendovi stata da parte del Tribunale di Lecce una declaratoria di incompetenza ed essendo le parti vincolate o ad esercitare il potere di impugnazione con il regolamento di competenza o a riassumere davanti al Tribunale di Brindisi ed avendo scelto questa seconda alternativa, il potere di elevazione di quest’ultimo Tribunale si configurava, in quanto la vicenda risultava ricondotta sotto l’ambito della disciplina della competenza e il potere del giudice ad quem della riassunzione non poteva che correlarsi a tale stato del giudizio. Onde nella specie non vengono in rilievo i principi di cui a Cass. n. 2709 del 2005, che sarebbero stati applicabili ove il Tribunale di Lecce avesse dichiarato l’inammissibilità dell’appello, nel quale caso la sentenza sarebbe stata impugnabile con il ricorso per cassazione.

3.1. – La ragione di inammissibilità dell’istanza discende dalla circostanza che l’esercizio del potere di elevazione del conflitto è avvenuto oltre il limite di preclusione di cui all’udienza ai sensi dell’art. 183 c.p.c., la quale, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., comma 1, nel testo scaturito dalla sostituzione di cui alla L. n. 353 del 1995, segnava il momento entro il quale quel potere avrebbe dovuto esercitarsi.

Nella specie, al giudizio era applicabile il testo dell’art. 183 c.p.c., vigente anteriormente alle modifiche di cui al D.L. n. 35 del 2005, convertito con modificazioni, nella L. n. 80 del 2005. Detto testo, in quanto applicabile ai sensi dell’art. 359 c.p.c., era applicabile anche al giudizio di appello.

Ora, nel caso di specie, dall’esame del fascicolo d’ufficio emerge che, una volta riassunta la causa, all’udienza di prima comparizione del 4 maggio 2009 venne ordinata alla cancelleria l’acquisizione del fascicolo del giudice a quo, alla successiva udienza del 24 settembre 2009 la causa venne rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 14 marzo 2012, ma, con provvedimento fuori udienza del 3 novembre 2009 il Tribunale, rilevando che la causa si prestava all’elevazione del conflitto di competenza, disponeva la comparizione delle parti, così revocando il provvedimento dispositivo della rimessione della causa per la precisazione delle conclusioni, all’udienza del 4 dicembre 2009, nella quale si riservava. Quindi, pronunciava l’ordinanza di elevazione del conflitto.

In base a tale svolgimento processuale, la questione di competenza ebbe a precludersi già all’udienza del 24 settembre 2009, perchè in essa la causa venne rinviata per la precisazione delle conclusioni, con conseguente esaurimento della fase di trattazione ai sensi dell’art. 183 c.p.c., entro la quale il potere di elevazione del conflitto avrebbe dovuto esercitarsi. E’ appena il caso di rilevare che la successiva revoca dell’ordinanza di rinvio per la precisazione delle conclusioni non potè determinare la regressione della controversia all’udienza ai sensi dell’art. 183 c.p.c., sia perchè non ha questo contenuto, sia perchè non avrebbe potuto averlo, in quanto il regime delle preclusioni ricollegato all’udienza di trattazione non è disponibile dal giudice, salvo che si tratti di rimediare a situazioni che altrimenti darebbero luogo a rimessione in termini. Ciò che il Tribunale poteva fare era, dunque, solo revocare la disposta precisazione delle conclusioni e dar corso alla trattazione ove qualche adempimento fosse stato necessario e non si fossero verificate preclusioni.

Viene, dunque, in rilievo il principio di diritto secondo cui quando – a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del giudice adito – la causa prosegue in riassunzione davanti al giudice ritenuto competente, questi può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, rimanendo altrimenti preclusa per lui la possibilità di chiedere il regolamento di competenza (Cass. n. 11185 del 2008)”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione.

L’istanza di regolamento di competenza d’ufficio è, dunque, dichiarata inammissibile.

Il giudizio andrà riassunto nel termine di sei mesi (applicabile ai sensi dell’art. 50 c.p.c., nel testo anteriore alla modifica operata dalla L. n. 69 del 2009, giusta dell’art. 58, comma 1 di detta legge) dalla pubblicazione della presente ordinanza (da ultimo, Cass. (ord.)n. 6823 del 2010).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio. Fissa per la riassunzione il termine di mesi sei dalla pubblicazione della presente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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