Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10498 del 20/05/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10498 Anno 2016
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2782/2011 R.G. proposto da
RIZZO ANTONINO,
rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Leto ed elettivamente domiciliato
in Roma,

via di San Valentino, n. 34, presso lo studio dell’Avv. Sebastiano

Calderone, giusta procura a margine del ricorso,
– ricorrente –

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende,
– controricorrente
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale, Sezione di

Data pubblicazione: 20/05/2016

Palermo, n. 827/2/2009, depositata il 7/12/2009.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 maggio
2016 dal Relatore Cons. Emilio Iannello;
udito per il ricorrente l’Avv. Francesco Leto;
udito per la controricorrente l’Avvocato dello Stato Bruno Dettori;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Rita

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza depositata in data 7/12/2009 la C.T.C. Sezione di Palermo
accoglieva il ricorso proposto dall’ufficio avverso la sentenza della Commissione
tributaria di II grado di Messina che aveva confermato l’annullamento statuito in
primo grado dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di Rizzo Antonino
per l’anno d’imposta 1980.
La C.T.C. riteneva infatti fondata la reiterata eccezione di improcedibilità del
ricorso proposto dal contribuente a motivo della omessa consegna o spedizione
nel termine di legge di copia del ricorso medesimo all’ufficio finanziario
competente.
Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione sulla
base di un motivo.
2. L’intimata Agenzia delle entrate, benché ritualmente evocata in giudizio,
non ha svolto difese nella presente sede.
Ha invece depositato controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con l’unico motivo di ricorso Antonino Rizzo deduce «illegittimità della
sentenza per errore in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c.».

Sostiene che il mancato invio della copia del ricorso in carta semplice
all’ufficio, ai sensi dell’art. 17 d.P.R. n. 636/1972, come sostituito dall’art. 8
d.P.R. n. 739/81, è irrilevante quando l’ufficio abbia avuto conoscenza del ricorso
aliunde o quando questi si sia costituito in primo grado e si sia instaurato il

2

Sanlorenzo, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

contraddittorio, in quanto in tal caso non può dirsi pregiudicato il diritto di difesa
dell’ufficio. Rileva inoltre che nessun termine decadenziale o sanzione risulta
espressamente previsto dalla norma richiamata.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Secondo orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza della S.C., nel
processo tributario la omissione della consegna o spedizione di una copia del

nel vigore del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 17, come modificato dal d.P.R.
3 novembre 1981, n. 739, art. 8, la inammissibilità del ricorso, attenendo tale
formalità alla valida costituzione del rapporto processuale, e quindi alla corretta
instaurazione del contraddittorio, senza che possano ammettersi equipollenti o
sanatorie (v. ex anis Cass. Sez. 5, n. 2062 del 30/01/2008; n. 10783 del
10/05/2006; n. 6510 del 25/03/2005; n. 12727 del 30/08/2002).
Nessun provvedimento è da adottare in ordine alle spese, non avendo
l’Agenzia delle entrate svolto attività difensiva nella presente sede; priva di
rilievo a tal fine, oltre che inammissibile, deve invece considerarsi l’attività svolta
dal Ministero dell’economia, soggetto diverso dall’Agenzia, non evocato in
giudizio ed estraneo al processo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso il 10/5/2016

ricorso all’ufficio finanziario competente, legittimato a contraddire, determina,

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