Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10498 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. I, 12/05/2011, (ud. 12/04/2011, dep. 12/05/2011), n.10498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – rel. Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.M. (c.f. (OMISSIS)), T.C. (c.f.

(OMISSIS)), C.A.M. (c.f. (OMISSIS)),

D.G. (c.f. (OMISSIS)), F.S.

(c.f. (OMISSIS)), G.M.S. (c.f.

(OMISSIS)), Z.A. (c.f. (OMISSIS)),

B.S. (c.f. (OMISSIS)), ZA.CR.

(c.f. (OMISSIS)), D.N.G. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA QUINTILIO

VARO 133, presso l’avvocato GIULIANI ANGELO, che li rappresenta e

difende, giusta procure in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

sul ricorso 21602-2009 proposto da:

S.M. (c.f. (OMISSIS)), CI.AN. (c.f.

(OMISSIS)), ZO.LA. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA QUINTILIO VARO 133, presso

l’avvocato GIULIANI ANGELO, che li rappresenta e difende, giusta

procure in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA depositato il

30/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2011 dal Presidente Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA ANTONIETTA che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo del ricorso principale e unico motivo del ricorso incidentale

assorbito il secondo motivo del ricorso principale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 10 marzo – 30 giugno 2008 la Corte di Appello di Roma condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore di S.M., T.R., V.M., Z.A., Za.Cr., C.A.M., D.G., D.N.G., F. C., G.M.S., G.F., L. A., T.C., B.S., F.S., D.C.G., Co.Ni., Ci.An., Ce.Ma. e Z.L. della somma di Euro 4.000,00 ciascuno, a titolo di indennizzo per la durata irragionevole di un processo diretto ad ottenere l’accertamento del diritto all’indennità speciale prevista per il personale della Polizia di Stato, da loro promosso dinanzi al TAR del Lazio in data 17 luglio 1998, definito con sentenza del 28 marzo 2000, avverso la quale era stata proposta impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato, che aveva deciso con sentenza del 6 aprile 2006. Condannava altresì la Presidenza del Consiglio al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 2.000,00 per esborsi, Euro 6000,00 per diritti ed Euro 900,00 per onorari.

Avverso tale decreto hanno proposto un primo ricorso per cassazione la V., la Z., la Za., la C., la D., la D.N., la G., la T., la B., la F. (ric. n. 20193/2009) e un successivo ricorso per cassazione lo S., la Ci. e la Zo. (ric. n. 21602/2009) formulando rispettivamente due motivi ed un unico motivo.

La parte intimata non ha depositato difese.

All’esito della camera di consiglio il Collegio ha disposto farsi luogo alla motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va innanzitutto disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto concernenti il medesimo decreto.

Con il primo (ed unico per il secondo gruppo di ricorrenti) motivo di ricorso si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 1173 c.c. per non avere la Corte di Appello provveduto alla liquidazione degli interessi legali.

Con il secondo motivo i ricorrenti di cui al primo gruppo denunciano la violazione degli artt. 90 e 91 c.p.c., artt. 1, 4, 5 e 6 della tariffa professionale, per essere stati gli onorari ed i diritti liquidati in misura inferiore ai minimi tariffari, tenuto conto che i ricorsi erano stati riuniti solo all’udienza camerale, onde sino alla loro riunione gli onorari ed i diritti andavano liquidati separatamente per ciascun ricorso.

Entrambi i motivi sono corredati dei prescritti quesiti.

Il primo motivo è fondato, tenuto conto della costante giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo la quale in materia di equa riparazione per l’eccessiva durata del processo vanno liquidati gli interessi legali con decorrenza dalla domanda (v. per tutte Cass. 2005 n. 7389; 2004 n. 1405; 2003 n. 2382).

Il decreto impugnato deve essere pertanto sul punto cassato.

Il secondo motivo resta logicamente assorbito.

Sussistendo i presupposti per una pronuncia nel merito, vanno attribuiti ai ricorrenti gli interessi sulla somma liquidata con decorrenza dalla domanda.

La Cassazione travolge anche per tredici ventesimi la liquidazione delle spese processuali, effettuata nel decreto impugnato unitariamente in favore degli attuali tredici ricorrenti e di altre sette parti, che non hanno proposto ricorso per cassazione. Deve pertanto procedersi a nuova liquidazione in questa sede in favore dei ricorrenti sulla base dei criteri che seguono.

Secondo quanto risulta dal decreto e dai ricorsi, dopo un giudizio presupposto unitario le parti hanno proposto ciascuna, con il medesimo difensore, separato giudizio dinanzi alla Corte di Appello per ottenere l’indennizzo ex L. n. 89 del 2001. Tale condotta dei ricorrenti, che hanno proposto pressochè contemporaneamente distinti ricorsi per equa riparazione, con unico difensore, in relazione al medesimo processo presupposto, dando luogo a cause destinate alla riunione in quanto connesse per l’oggetto ed il titolo, si configura come abuso del processo (v. sul punto Cass. 2010 n. 10634), contrastando con l’inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall’aumento degli oneri processuali e con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all’allungamento dei tempi processuali derivante dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti. Tale abuso, imponendo l’eliminazione per quanto possibile degli effetti discorsivi che ne derivano, comporta la valutazione dell’onere delle spese della fase di merito come se il procedimento fosse stato unico sin dall’origine, e quindi la liquidazione di un onorario unico per tutte le parti, quantificato in dispositivo.

In relazione alle peculiarità della fattispecie si ravvisano giusti motivi per compensare per la metà le spese del giudizio di cassazione, ponendo l’altra metà a carico dell’Amministrazione soccombente.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato in relazione alla spettanza degli interessi e per tredici ventesimi con riferimento alle spese in esso liquidate; decidendo nel merito condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore dei ricorrenti degli interessi legali sulla somma di Euro 4.000,00 liquidata dalla Corte di Appello con decorrenza dalla domanda.

Condanna altresì la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento delle spese del giudizio di merito nella misura complessiva di Euro 2.214,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.314,00 per diritti e Euro 700,00 per onorari, nonchè di metà delle spese di questo giudizio di cassazione, che liquida per tale frazione in Euro 300, di cui Euro 50,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge, con distrazione per entrambi i gradi in favore dell’avvocato Angelo Giuliani.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 12 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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