Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10497 del 28/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/04/2017, (ud. 18/11/2016, dep.28/04/2017),  n. 10497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonella – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9112-2014 proposto da:

F.G., FU.GI., domiciliati in ROMA, VIA CARLO POMA

4 presso lo studio dell’avvocato ELEUTERIO ZUENA, che li rappresenta

e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

FU.MA., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI

109, presso lo studio dell’avvocato PAOLA MARIA VELLA, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

Nonchè da:

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore speciale

dr. R.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO

DIONISI, 73, presso lo studio dell’avvocato MARA MANDRE’, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

F.G., FU.GI., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato ELEUTERIO ZUENA,

che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

FU.MA.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1232/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato ELEUTERIO ZUENA;

udito l’Avvocato ANNA PAOLA MORMINO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In una causa di risarcimento danni da incidente stradale con esito mortale, il diritto al risarcimento dei danni dei danneggiati Fu.Gi. e G. nei confronti della compagnia assicuratrice per la r.c.a. del veicolo investitore veniva dichiarato prescritto, in mancanza di un idoneo atto interruttivo notificato alla compagnia di assicurazioni.

Il giudice di appello infatti riconosceva, diversamente dal giudice di prime cure, la ammissibilità della domanda proposta da Fu.Gi. in proprio, la natura di atto interruttivo, quanto al suo contenuto, al fax inviato dai F. ai legali della compagnia di assicurazione, ma lo riteneva inefficace in quanto non inviato direttamente all’obbligato ma ad un avvocato che era stato procuratore della compagnia di assicurazioni in un diverso giudizio nei confronti degli eredi F., avendo la società assicuratrice specificamente contestato di non averlo mai ricevuto.

Fu.Gi. e G. propongono due motivi di ricorso per cassazione illustrati da memoria avverso la sentenza n. 1232/2013 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 5.3.2013.

Resiste con controricorso Fu.Ma., proprietario del veicolo investitore.

Resiste con separato controricorso, contenente anche ricorso incidentale, la Groupama Ass.ni s.p.a., già Nuova Tirrena s.p.a.

Avverso il ricorso incidentale Groupama hanno depositato controricorso i F..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I ricorrenti propongono due motivi di ricorso.

Con il primo assumono l’efficacia di atto interruttivo della prescrizione, costituito dal fax, anche se indirizzato al legale della compagnia di assicurazioni, che era tale in un diverso giudizio, e non direttamente alla compagnia stessa.

Con il secondo, deducono l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio in quanto asseriscono che dalla sentenza di primo grado si dedurrebbe implicitamente l’avvenuto deposito di un secondo fax, indirizzato questa volta direttamente alla compagnia di assicurazioni. Sostengono che la corte d’appello, anzichè rigettare la loro domanda per mancanza di prova dell’avvenuta esecuzione dell’atto interruttivo, avrebbe dovuto far ricercare tale documento.

Preliminarmente va tenuta distinta la posizione processuale di F.G. da quella di Fu.Gi., ed il ricorso proposto da F.G. va dichiarato inammissibile, in aderenza alla ricostruzione della controricorrente Groupama. Nei confronti di Fu.Gi. la corte d’appello ha giudicato ammissibile la domanda risarcitoria proposta in proprio (accertando che non era stata proposta nel precedente giudizio), per poi, in accoglimento della eccezione della compagnia di assicurazioni, dichiararla prescritta. Invece, nei confronti di F.G. la corte d’appello ha dichiarato coperta da giudicato la domanda proposta, assimilando la sua posizione a quella degli altri eredi F. benchè egli, come Gi., avesse agito nel presente giudizio in proprio, per i danni direttamente derivatigli dalla morte in un incidente stradale del padre F.N.. Pertanto, F.G. avrebbe dovuto impugnare questo punto della decisione. Non avendolo fatto, nei suoi confronti la sentenza di appello è passata in giudicato.

Passando all’esame dei due motivi del ricorso principale proposti da Fu.Gi., il primo è infondato.

Non è discusso che il fax proveniente dal ricorrente sia stato indirizzato a, e ricevuto da, l’avv. Manfrè, che rappresentava la medesima compagnia di assicurazioni in una diversa causa relativa allo stesso sinistro introdotta contro la compagnia dagli eredi F. in quanto tali – e non da Fu.Gi. o F.G. in proprio – avvocato che non aveva alcun potere di rappresentanza della società per quanto concerne le posizioni dei due F. in proprio. Essi quindi avrebbero dovuto indirizzare le loro pretese, per interrompere la prescrizione, nei confronti della compagnia di assicurazioni, e non del legale di questa in altro giudizio.

Il secondo motivo è invece inammissibile: non vengono riprodotti i passi della sentenza di primo grado dai quali, nella ricostruzione del ricorrente, sarebbe possibile desumere implicitamente l’avvenuto deposito del documento (il secondo fax), nè soprattutto è stato riprodotto l’effettivo contenuto del documento stesso, ai fini di poter valutare se il giudice di primo grado lo ritenesse depositato (e quindi se il giudice di secondo grado avrebbe dovuto disporne le ricerche o la ricostruzione, anzichè ritenerlo semplicemente non presente in atti), in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in conformità a quanto affermato da Cass. n. 26174 del 2014 Il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di eviden,ziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte.”.

Il controricorso della Groupama preliminarmente eccepisce la nullità della procura speciale conferita dai ricorrenti all’avv. Zuena in quanto non apposta in calce al ricorso, ma spillata su foglio separato e mancante di ogni riferimento al giudizio di cassazione (al contrario, contenente riferimenti al conferimento di poteri che nel giudizio di cassazione non possono essere esercitati, quali quello di chiamare terzi in causa). Il rilievo deve però ritenersi infondato, in virtù della previsione espressa, inserita nell’art. 83 c.p.c., comma 3 con la L. 27 maggio 1997, n. 141, art. 1 secondo la quale “La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce…”, come nel caso di specie, in cui la procura rilasciata su foglio separato è spillata in calce al ricorso, col quale forma un tutt’uno, acquisendo a mezzo di questa incorporazione il riferimento al giudizio di cassazione, ed oltretutto essa risulta inserita prima della indicazione dei soggetti a cui notificare e della relata di notifica, dal che si ricava che alla controparte è stato regolarmente notificato un ricorso completo di procura speciale rilasciata in favore di avvocato cassazionista.

Con il ricorso incidentale si richiede invece la cassazione della sentenza di appello sotto due profili:

– laddove essa ha ritenuto che il fax inviato all’avv. Manfrè avesse natura (non di intimazione e messa in mora ma) di atto interruttivo della prescrizione benchè facesse riferimento esclusivamente alla volontà degli attuali ricorrenti (e di una terza persona che non ha proposto ricorso) di transigere la controversia evitando l’instaurazione di un nuovo giudizio (in contrasto con Cass. n. 10954/2013);

– laddove è stato attribuito effetto interruttivo della prescrizione ad una comunicazione inviata a mezzo fax la cui ricezione sia contestata dal destinatario.

Il ricorso incidentale è sostanzialmente condizionato. Il primo profilo rimane assorbito dal rigetto del ricorso principale, il secondo, che rimane anch’esso assorbito, sarebbe in ogni caso infondato perchè non è stato attribuito effetto interruttivo verso la società a quella comunicazione, non per le modalità di invio, ma perchè inviata a soggetto diverso dall’obbligato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza della ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso principale proposto da F.G., rigetta il ricorso proposto da Fu.Gi., assorbito il ricorso incidentale condizionato Groupama. Liquida in favore di ciascuno dei controricorrenti le spese del presente giudizio in complessivi Euro 4.000,00 ciascuno, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali e accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 18 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

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