Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10497 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. I, 03/06/2020, (ud. 07/01/2020, dep. 03/06/2020), n.10497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8458/2018 proposto da:

M.G., e M.M., entrambi quali eredi

di Ma.Gi. e Mi.Ca., in proprio e quale erede

di Ma.Gi., elettivamente domiciliati in Roma, Via Dei

Gracchi 209, presso lo studio dell’avvocato Cardoni Cesare, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Lozupone Giuseppe

Eugenio, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Unicredit Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Pomezia 11, presso lo studio

dell’avvocato Grassia Raffaele Massimiliano, rappresentata e difesa

dall’avvocato Formaro Antonio, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3062/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 29/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/01/2020 da Dott. IOFRIDA GIULIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato Lozupone Giuseppe per i ricorrenti, che si riporta

agli atti;

udito l’Avvocato Grassia Raffaele per la controricorrente, che si

riporta agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 3026 del 2017 pubblicata il 29.12.2017, pronunciata nel giudizio promosso, con atto di citazione notificato nel 2003, da Ma.Gi. e Mi.Ca., nei confronti di Unicredit Banca spa (succeduta alla Rolo Banca spa), avente ad oggetto domanda di nullità, per difetto di forma scritta o pubblicità ingannevole, di “tutti i contratti di compravendita relativi a titoli azionari, obbligazionari e di altra natura, mediati o comunque intercorsi tra le parti, a far data dal (OMISSIS)”, nell’ambito di un contratto da qualificarsi “di gestione dell’investimento e non di mero deposito titoli e valori in custodia ed amministrazione”, e, previo accertamento della responsabilità della convenuta per una pluralità di violazioni, di condanna della stessa intermediaria alla restituzione della somma investita, pari ad Euro 465.000,00, e al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dagli attori, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna, che aveva respinto, all’esito di istruttoria orale e documentale, tutte le domande attoree.

In particolare, i giudici di primo grado avevano ritenuto non provata l’esistenza di un contratto di gestione, essendo stati stipulati unicamente due contratti-quadro di deposito, custodia ed amministrazione, datati (OMISSIS) ed (OMISSIS), pienamente validi, in quanto regolarmente sottoscritti dalle parti, mentre per i singoli ordini di investimento successivamente impartiti all’intermediario non era prescritto l’obbligo di forma scritta, e non avevano ravvisato neppure l’annullabilità del contratto per pubblicità ingannevole, risultando dagli stessi documenti prodotti dagli attori che il servizio di consulenza globale pubblicizzato da Unicredit era stato offerto dalla banca soltanto verso la fine del 2002, e quindi successivamente agli investimenti posti a fondamento delle domande, effettuati negli anni (OMISSIS), nè la nullità virtuale, ex art. 1418 c.c., delle operazioni contestate, per presunta violazione da parte della Banca degli obblighi informativi, nonchè per carenza di allegazione da parte degli attori in ordine agli specifici investimenti oggetto di doglianza e comunque trattandosi di investitori che si erano espressamente qualificati come soggetti dotati di alta propensione al rischio; i giudici del Tribunale avevano quindi ritenuto inammissibili le domande di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno patrimoniale, in quanto tardivamente formulate, e carente di prova la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.

La Corte d’appello ha respinto le doglianze degli appellanti M.G., M.M. e Mi.Ca., quali eredi di Ma.Gi., e da Mi.Ca., in proprio e quale erede del de cuius Ma., per quanto qui d’interesse, in ordine all’erronea interpretazione dell’art. 23 TUF, alla errata valutazione dell’efficacia confessoria della autodichiarazione degli investitori, attestante alta propensione al rischio, alla errata valutazione di tardività della domanda di risoluzione del contratto e risarcimento del danno (perchè formulate in sede di precisazione delle conclusioni) ed infine in ordine alla mancata valutazione della inadeguatezza degli investimenti da parte della banca.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti lamentano, con il primo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 23 u.c. TUF, e del D.Lgs. n. 58 del 1998, artt. 21-26 e art. 28, comma 1 e art. 29 Regolamento Consob n. 11522 del 1998, per non aver la Corte d’Appello correttamente valutato l’onere probatorio in capo alla banca, contestandosi la statuizione di genericità delle allegazioni di parte attrice, atteso che, dalle reciproche allegazioni delle parti, emergeva chiaramente il perimetro della controversia, avente ad oggetto la violazione, da parte dell’intermediaria, dei doveri di informazione e di segnalazione dell’inadeguatezza delle operazioni; con il secondo motivo, sempre ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si denuncia poi la violazione o falsa applicazione dell’art. 28, comma 1 e art. 29 Regolamento CONSOB 11522 del 1998, per non avere la Corte territoriale rilevato che la banca si sarebbe dovuta astenere dall’effettuare operazioni per conto dell’investitore, non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, riproponendosi la tesi del mancato avvertimento, da parte dell’intermediaria, circa l’inadeguatezza delle operazioni ordinate dal cliente; con il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si lamenta la falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto tardiva la domanda di risoluzione del contratto nonchè quella di risarcimento del danno patrimoniale, trattandosi di domande enucleabili dal corpo dell’atto introduttivo.

2. Le prime due censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono infondate, in parte, ed inammissibili, nella restante parte.

La Corte d’Appello di Bologna ha rigettato il gravame, pur ammettendo che gli attori avevano correttamente interpretato il significato dell’art. 23 TUF ed il riparto dell’onere probatorio tra investitori ed intermediario finanziario, rilevando che era, nella specie, tuttavia, mancata la corretta e precisa allegazione delle specifiche operazioni per le quali veniva asserito un inadempimento da parte della banca. Invero, gli attori, avendo inizialmente sostenuto che tra le parti era intercorso un contratto di gestione, deduzione questa rimasta del tutto priva di riscontro, si erano poi limitati a “contestazioni del tutto generiche” senza cura neppure di indicare, nè tanto meno provare, quali sarebbero state le “centinaia di operazioni” poste in essere dalla banca in violazione dei propri obblighi comportamentali, neppure a seguito della produzione da parte della banca “dei numerosissimi ordini sottoscritti dall’attore Ma.Gi. nel (OMISSIS), aventi ad oggetto molteplici rapporti finanziari”. La Corte d’appello ha poi rilevato che era coperta da giudicato la statuizione, da parte del giudice di primo grado, in ordine alla validità e regolarità di contratti-quadro, come da documenti 1 e 2 degli attori, aventi ad oggetto un rapporto di deposito, custodia ed amministrazione e di negoziazione di strumenti finanziari, ed al difetto di prova di un rapporto di gestione.

La Corte di merito ha dunque affermato che gli attori non avevano neppure indicato quali fossero le operazioni oggetto della domanda, nè valeva agli appellanti sostenere che esse risultavano dalle centinaia di ordini di investimento prodotti dalla convenuta, la quale, come accertato dal Tribunale, non aveva ridepositato, dopo averlo ritirato, il proprio fascicolo di parte.

Ora, dal contenuto delle difese di parte attrice, quale riferito nel ricorso per cassazione, non risulta affatto l’indicazione delle operazioni oggetto della domanda, considerata anche l’inammissibilità del rinvio dei ricorrenti a documenti da essi prodotti nel giudizio di primo grado; nè i ricorrenti censurano l’ulteriore statuizione della Corte territoriale sul mancato deposito del fascicolo di parte della banca e sulla non utilizzabilità della relativa documentazione.

Con la recente pronuncia n. 10111 del 2018, questa Corte ha affermato che “con particolare riferimento agli obblighi informativi merita sottolineare che nessuna deroga sussiste rispetto alla regola generale che impone al creditore il quale agisca per l’inadempimento della controparte di allegare l’inadempimento”, cosicchè “spetta dunque in primo luogo all’investitore dedurre l’inadempimento consistente nella violazione degli obblighi informativi ai quali l’intermediario è tenuto”. Da ciò si ricava che, in assenza di una puntuale allegazione del genere, non è possibile per l’intermediario finanziario assolvere correttamente dovere probatorio, che è certamente a suo carico, ma che scaturisce solo dopo la corretta indicazione dell’inadempimento da parte dell’attore.

Avendo la Corte di merito correttamente accertato la mancata specifica allegazione dell’inadempimento e l’assoluta genericità delle doglianze, sulla scorta di quanto sopra detto, la censura risulta infondata.

La conferma della genericità delle allegazioni degli attori in ordine alle operazioni, tra le molteplici, ritenute pregiudizievoli, che, come rilevato dalla Corte di merito, non aveva consentito neppure alla intermediaria di predisporre un’adeguata difesa, travolge poi anche il secondo motivo di ricorso, in ordine alla valutazione di inidoneità di una dichiarazione dell’investitore, concernente le proprie conoscenze in ambito finanziario e/o la propria propensione al rischio, di annullare ogni ulteriore dovere dell’intermediario di fornire le informazioni tali da garantire la diligenza della sua azione. Peraltro, si ripete, la Corte d’appello ha confermato la statuizione di piena osservanza delle norme nella stipulazione dei contratti-quadro del (OMISSIS), unitamente alla dichiarazione di consegna di un esemplare degli stessi e del documento sui rischi generali degli investimenti, come da documenti 1 e 2 prodotti dagli stessi attori, rilevando che la statuizione di primo grado non era stata sul punto oggetto di specifica censura, nonchè la compiuta sottoscrizione da parte del Ma.Gi. dei vari ordini di acquisto/vendita di strumenti finanziari, del tutto in linea con gli obiettivi di investimento e l’alta propensione al rischio degli investitori medesimi.

In ogni caso, respinta la domanda di nullità, essendo stato rispettato l’obbligo di forma scritta dei contratti-quadro, cui unicamente si ricollegava la pretesa restitutoria, era conseguente la statuizione di rigetto della stessa.

Nella memoria, ex art. 378 c.p.c., i ricorrenti si limitano, in relazione al secondo motivo, a dedurre di avere “analiticamente esplicitato”, nell’atto di appello, gli inadempimenti di Unicredit, ma la Corte d’appello non ha, tanto, ritenuto inammissibile il gravame per difetto di specificità, quanto ha confermato la statuizione di primo grado di genericità, in parte, della domanda attorea, per carenza di puntuale allegazione – nel giudizio di primo grado, non già in quello di appello – delle operazioni di investimento ritenute pregiudizievoli.

Le residue doglianze sono volte a criticare l’apprezzamento delle risultanze processuali operato dal giudice di merito, contrapponendo a tale apprezzamento quello ritenuto più corretto dalla parte e sviluppando argomenti di mero fatto che non possono essere scrutinati in sede di legittimità.

3. Il terzo motivo è parimenti infondato, nella prima parte, ed inammissibile, nella restante parte.

Non ricorre il vizio di omessa pronuncia, essendosi la Corte di merito espressamente pronunciata sulle domande di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno patrimoniale.

I ricorrenti, secondo la ricostruzione fatta dalla Corte d’Appello di Bologna e come si evince dall’esame degli atti, hanno svolto in atto di citazione solo domande di nullità di tutti i contratti di compravendita dei titoli azionari, obbligazionari o di altra natura mediati dalla parti e, successivamente, solo in sede di precisazione conclusioni, hanno chiesto anche la risoluzione per inadempimento degli stessi ed il risarcimento del danno patrimoniale da perdita economica subita, domande distinte, aventi diversa causa petendi e diverso petitum. Di conseguenza, le domande da ultimo svolte sono state ritenute nuove ed inammissibili perchè tardivamente formulate.

Questa Corte ha affermato che “la domanda proposta all’udienza di precisazione delle conclusioni deve ritenersi ritualmente introdotta in giudizio, per accettazione implicita del contraddittorio, qualora la parte verso la quale essa è rivolta non ne abbia eccepito, nella stessa udienza, la preclusione, non essendo utile allo scopo l’opposizione fatta in comparsa conclusionale” (Ordinanza n. 30699 del 27/11/2018). Nel caso di specie, non ricorre tale situazione in quanto la banca ha contestato le domande nuove nella stessa udienza di precisazione conclusioni, dichiarando “di non accettare il contraddittorio su domande, eccezioni, produzioni e conclusioni nuove”.

5. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 8.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020

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