Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10496 del 20/05/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10496 Anno 2016
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2502/2011 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende,
– ricorrente contro
GAIDO ROSELLA,
– intimata avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n.
130/8/2009, depositata il 30/11/2009.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 maggio
2016 dal Relatore Cons. Emilio Iannello;

Data pubblicazione: 20/05/2016

udito per la ricorrente l’Avvocato dello Stato Bruno Dettori;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Rita
Sanlorenzo, la quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata in data 30/11/2009 la C.T.R. della Liguria
rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate confermando la decisione di primo

pagamento nei suoi confronti emessa ai sensi dell’art. 36-ter d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, per Irpef e relative addizionali, oltre sanzioni e interessi, dovute
per l’anno 2002.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate
sulla base di un solo motivo.
L’intimata, benché ritualmente evocata in giudizio, non ha svolto difese nella
presente sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia omessa
motivazione, in relazione all’art. 360, comma primo n. 3, cod. proc. civ.,
lamentando che i giudici del gravame hanno respinto l’appello proposto senza
spiegare le ragioni in fatto in diritto poste a base del loro convincimento, ma
semplicemente affermando, in modo tautologico, che la sentenza di primo grado
era corretta e condivisibile.
3. La censura è fondata.
La decisione impugnata ha così motivato:

«viste e valutate le

controdeduzioni di parte unitamente a tutta la documentazione presente in atti;
ascoltate altresì le parti in pubblica udienza, si rileva che nessuna
argomentazione sostanzialmente diversa tra quanto eccepito dinanzi ai primi
giudici emerge dagli atti di impugnazione ed unanimemente si stabilisce che
l’appello non può essere accolto. La C.T.P. ha esaminato in toto tutte le eccezioni
esposte nel ricorso introduttivo fornendo ampia ed esauriente motivazione.

2

grado che aveva accolto il ricorso proposto da Rosella Gaido avverso cartella di

Questo Collegio riesaminati gli atti e la documentazione prodotta, osserva che
l’iter logico adottato dai primi Giudici merita piena conferma perché fondato su
elementi di legittimità e di merito ed appare pertanto pienamente condivisibile».
Così argomentando, i giudici di appello sono incorsi nel denunciato vizio,
costituendo

ius receptum

che la motivazione deve ritenersi omessa e/o

insufficiente e/o illogica «quando il giudice di merito omette di indicare nella

elementi senza una approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo
impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento» (v. ex
multis Cass. n. 22242/2012; n. 890/2006, n. 1756/2006, n. 21447/2009, n.
13001/2010).
Nel caso, infatti, la C.T.R. fa delle generiche, apodittiche affermazioni, in
ordine agli elementi probatori posti a base del

decisum, esternando acritica

condivisione per l’operato dei Giudici di prime cure, senza dare contezza alcuna
né del contenuto intrinseco delle ragioni della decisione di questi ultimi, né delle
critiche a questa mosse dall’appellante, né infine dell’iter seguito e dei concreti
elementi utilizzati nel percorso decisionale.
La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio ad altra sezione della
C.T.R. della Liguria, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per
le spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. della Liguria, in diversa
composizione.
Così deciso il 10/5/2016

sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali

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