Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10496 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. I, 12/05/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 12/05/2011), n.10496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.G. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 106, presso l’avvocato

SPANGARO LORENZO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERRA

ANTONIO, LEI ANTONIO MARIA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.G., N.A.P., D.G.M.,

I.S., D.P., D.A.;

– intimati –

sul ricorso 29830-2006 proposto da:

D.M.G. (c.f. (OMISSIS)), N.A.

P. (C.F. (OMISSIS)) vedova di D.M.L., D.

A., elettivamente domiciliate in ROMA, viale MAZZINI 11,

presso l’avvocato STELLA RICHTER PAOLO, che le rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RACUGNO GABRIELE, giusta procura a margine

del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti, incidentali –

contro

D.G., D.P., DE.GI., I.

S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 385/2005 della SEZ.DIST. di SASSARI – CORTE

D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 21/06/2005;

preliminarmente si procede alla riunione dei due ricorsi proposti

avverso il medesimo provvedimento;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2011 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato SERRA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO LIBERTINO ALBERTO che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel dicembre 1995 il sig. D.G. convenne davanti al Tribunale di Tempio Pausania le sig.re N.P. ved. D., D.M.G. e D.A., rispettivamente moglie e figlie di suo fratello D.L.. Espose che, sulla base di una scrittura privata redatta da suo padre e dai suoi fratelli il 5 maggio 1974, allorchè egli era ancora minorenne, aveva diritto di entrare nella società appartenente alle convenute – la Demuro s.p.a., derivata dalla società di fatto originariamente sussistente tra suo padre e i suoi fratelli – previo conferimento della propria quota.

Le convenute resistettero e chiesero anche, in via riconvenzionale, la condanna dell’attore, che aveva operato quale procuratore del fratello L. su un conto corrente bancario, a rendere a sua volta il conto della gestione.

Fu quindi integrato il contraddittorio nei confronti degli altri sottoscrittori dell’accordo del 5 maggio 1974, sigg. D.P. e De.Pa., il primo dei quali si costituì mentre per il secondo si costituirono gli eredi sig.ra I.S. e sig. D.G.P.. Espletata, infine, l’istruttoria, il Tribunale respinse sia la domanda principale, per intervenuta prescrizione, sia la domanda riconvenzionale, e condannò l’attore alle spese processuali nei confronti delle convenute e degli intervenuti, ad eccezione di D.P., nei rapporti con il quale dispose la compensazione.

La Corte di Cagliari Sez. distaccata di Sassari respinse poi l’appello del soccombente, salvo che per il motivo riguardante le spese, che regolò in maniera diversa. In particolare – per quanto ancora rileva – nei rapporti fra l’attore e le convenute le compensò per metà, in ragione della reciproca soccombenza, per entrambi i gradi di giudizio, e pose l’altra metà a carico dell’attore.

Nel confermare la statuizione di prescrizione, la Corte si soffermò sull’interpretazione della verbalizzazione della testimonianza del sacerdote D.I. – anch’egli fratello dell’attore – che intese quale affermazione del teste di avere personalmente consegnato una copia della scrittura di cui si è detto al fratello minore Gi. nello stesso mese di maggio 1974, e non nel mese di maggio 1992, come invece sosteneva l’appellante. Del resto era poco credibile che D.I., cui il padre aveva affidato la custodia della scrittura data l’imparzialità derivante dalla sua veste di sacerdote e di garante degli accordi familiari, avesse poi trattenuto il documento senza informarne il fratello sino al 1992, ossia per ben diciotto anni.

In ogni caso – aggiunse la Corte – anche a voler ritenere che la consegna fosse avvenuta nel 1992, l’azione era comunque prescritta, dato che ai fini della decorrenza del termine di prescrizione è sufficiente, a mente dell’art. 2935 c.c., la legale possibilità dell’esercizio del diritto e non rilevano ostacoli di mero fatto, come l’ignoranza del diritto stesso da parte del titolare, a meno che la stessa dipenda dal comportamento doloso del debitore. Nella specie, infatti, mancavano elementi per ritenere che i fratelli dell’appellante avessero dolosamente occultato a quest’ultimo l’esistenza della scrittura. Il doloso occultamento, oltretutto, mal si conciliava con la circostanza che De.Gi., secondo le sue stesse ammissioni, era stato sin dal 1977 amministratore dell’impresa di cui era titolare il fratello L..

De.Gi. ha quindi proposto ricorso per cassazione per due motivi, cui N.P., D.M.G. e D. A. hanno resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale per un motivo. Il ricorrente principale ha anche presentato memoria.

I due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, sono stati riuniti in udienza dal Collegio, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Va preliminarmente dato atto dell’eccezione di tardività del ricorso, sollevata dalle controricorrenti sul rilievo che la notifica di esso è stata eseguita soltanto il 22 settembre 2006, dunque oltre il termine annuale, maggiorato del periodo di sospensione feriale, scadente il 20 settembre per essere stata la sentenza pubblicata il 21 giugno 2005.

1.1. – L’eccezione è infondata, perchè il termine di cui all’art. 327 c.p.c. scadeva il 21 (non il 20) settembre 2006 e in quella data è stata effettuata la richiesta, di notifica del ricorso, come risulta dal timbro recante la liquidazione dei diritti di notifica sottoscritta, in pari data, dall’ufficiale giudiziario (cfr., per tutte, Cass. 390/2007).

2. – I due motivi del ricorso principale, tra loro connessi, vanno esaminati con giustamente.

2.1. – Con il primo, denunciando vizio di motivazione, si contesta 1’interpretazione data dalla Corte d’appello alla verbalizzazione della testimonianza di D.I..

Questi, sul capitolo di prova “Vero che ebbi a comunicare al sig. D.G. solamente nell’estate 1992 l’esistenza della scrittura privata datata 5 maggio 1974, stipulata fra i signori G., L., Pa. e D.P.”, aveva risposto:

“Risponde al vero che ebbi a comunicare dell’esistenza della scrittura in data 5.5.1974 al sig. De.Gi.. Ricordo che mi recai nel mese di maggio dello stesso anno in (OMISSIS) consegnandogliene una copia, della quale ero custode, quale garante degli accordi familiari. Partecipai personalmente alle trattative per la stipula del suddetto accordo, quale garante dei figli minori, anche in considerazione della mia veste di sacerdote e della mancanza di un mio interesse alla vicenda”.

Ad avviso del ricorrente, la verbalizzazione della risposta va letta in connessione con il capitolo di prova sottoposto al teste, e dunque la locuzione mese di maggio dello stesso anno va riferita al 1992, non al 1974. E’ infatti del tutto inverosimile che il ricorrente, pur consapevole del suo diritto, abbia omesso di esercitarlo, così rinunciando agli utili per oltre un ventennio, e preferito rimanere subordinato alle congiunte contribuendo nel contempo ad arricchirle (nonostante la conflittualità dei rapporti) con la sua attività di amministratore che aveva consentito la creazione di una delle maggiori società edilizie della (OMISSIS). Inoltre nel maggio 1974 la scrittura di cui trattasi non era ancora in possesso di D. I., il quale ne aveva ricevuto copia soltanto nel giugno dello stesso anno, dopo la morte del padre: tale circostanza, risultante da quanto affermato in giudizio dall’interveniente D.P., era stata del tutto trascurata dai giudici di appello. Infine la sentenza di primo grado era stata emessa da un magistrato diverso da quello che aveva raccolto la testimonianza di D.I., il che aveva verosimilmente inciso sull’interpretazione della medesima testimonianza, onde il giudice d’appello avrebbe quantomeno dovuto disporre la rinnovazione dell’audizione del teste.

2.2. – Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione e violazione dell’art. 2935 c.c., si deduce che era stato dimostrato, altresì, il doloso occultamento della scrittura da parte dei fratelli del ricorrente, come risultava dalla testimonianza rottamente interpretata di D.I., dalle dichiarazioni in giudizio di D.P. e dal comportamento processuale delle convenute.

2.3. – La complessiva censura, con cui in definitiva si tende a sostenere che D.I. non consegnò una copia della scrittura al ricorrente già nel maggio 1974 e che la medesima scrittura fu a quest’ultimo dolosamente tenuta nascosta dai fratelli, è inammissibile.

Anzitutto, la deduzione relativa alle dichiarazioni di D.P. – sia nel primo che nel secondo motivo – è inammissibile per difetto di autosufficienza del ricorso, che non ne riproduce il testo.

Le residue considerazioni svolte con entrambi i motivi, poi, non superano il livello della pura e semplice rivalutazione del materiale istruttorio già valutato diversamente dai giudici di merito, e anche la critica mossa al rifiuto della Corte d’appello di rinnovare la deposizione del teste D.I. – rinnovazione non imposta dalla legge, ma rientrante nel potere discrezionale del giudice di merito – resta priva di base, dato che l’esercizio di quel potere discrezionale presuppone appunto la sussistenza di un dubbio, che nella specie il giudice ha invece legittimamente ritenuto di escludere.

3. – Con l’unico motivo del ricorso incidentale si denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c., per avere la Corte d’appello dichiarato la parziale compensazione, in ragione della reciproca soccombenza, anche delle spese del giudizio di secondo grado, nel quale, invece, non vi era stata alcuna soccombenza delle attuali ricorrenti incidentali, che si erano limitate a resistere al gravame avversario e non avevano riproposto la domanda riconvenzionale respinta dal Tribunale.

3.1. – Il motivo è infondato.

Le ricorrenti, infatti, erano rimaste parzialmente soccombenti anche nel giudizio di secondo grado, essendo stato accolto l’appello avversario sul capo riguardante le spese del giudizio di primo grado.

4. – In conclusione entrambi i ricorsi vanno respinti.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate in considerazione della reciproca soccombenza delle parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e dichiara compensate fra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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