Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10496 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. I, 03/06/2020, (ud. 07/01/2020, dep. 03/06/2020), n.10496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24213/2017 proposto da:

B.D., elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosenza 8,

presso lo studio dell’avvocato Strata Andrea, rappresentato e difeso

dall’avvocato Lanzillotta Chiara, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.R., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico 34,

presso lo studio dell’avvocato Petrucci Francesco, rappresentato e

difeso dall’avvocato Caglia Giuseppe, Capresi Andrea, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1631/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 14/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/01/2020 da Dott. IOFRIDA GIULIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato Strata Andrea con delega scritta per il ricorrente,

che si riporta agli atti;

udito l’Avvocato Caglia Giuseppe per il controricorrente, che si

riporta agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1631/2017, depositata in data 14/7/2017, – in controversia promossa da C.R., nei confronti di B.D., al fine di sentire dichiarare risolto, di diritto, ex art. 1454 c.c., quale effetto di diffide inoltrate dal primo nel maggio e nell’agosto 2008, ovvero, ex art. 1453 c.c., per grave inadempimento del convenuto, consistente nella violazione del principio di buona fede a causa di una cattiva gestione dell’impresa da parte dell’associante, caratterizzata da “continui prelievi dalle casse aziendali”, per finalità extra-aziendali, distrazione dei conferimenti in denaro apportati dall’associato e violazione dell’obbligo di rendicontazione, il contratto definitivo di associazione in partecipazione, stipulato inter partes il 18/10/2007 (facente seguito ad un preliminare del settembre dello stesso anno), avente ad oggetto un’attività di rivendita di monopoli della Tabaccheria del (OMISSIS), con condanna del convenuto alla restituzione della somma di Euro 130.000,00, versata, quale apporto all’associazione (in aggiunta alla propria attività lavorativa), dal C., ed al risarcimento dei danni – ha riformato la decisione di primo grado, che aveva respinto tutte le domande attrici (ed anche la domanda riconvenzionale del convenuto B.).

In particolare, i giudici d’appello, rilevato preliminarmente che parte appellata B. non aveva censurato i capi della decisione impugnata relativi al rigetto della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento dell’associato C. e di risarcimento danni, hanno sostenuto che doveva accogliersi la domanda formulata dal C. ex art. 1453 c.c., stante il grave inadempimento dell’associante, consistito: 1) nella mancata dimostrazione dell’effettivo impiego dell’apporto di capitale eseguito dal C. nell’azienda (non potendo l’associante, titolare d’impresa, “decidere autonomamente l’impiego di tali somme”, senza farle confluire nell’impresa), così pregiudicando anche il diritto dell’associato alla percezione degli utili pro-quota concordato in contratto, ed avendo il medesimo associante, da un lato, ammesso di avere ricevuto la somma versata dal C., quale “controvalore per l’ingresso nell’azienda”, e che tale importo si riferiva a “questioni private che nulla hanno a che vedere con l’impresa”, e, dall’altro, non provato di avere impiegato la somma nell’attività di tabaccheria; 2) nel fatto che, a fronte della contestazione dell’associato, del maggio 2008, sui prelievi dalle casse aziendali, l’associante si era limitato a rivendicare l’autonomia gestionale, che tuttavia “non poteva estendersi al compimento di atti tali da indebolire e/o pregiudicare la situazione patrimoniale dell’azienda ed il diritto agli utili da parte dell’associato”; 3) nella mancata rendicontazione sull’attività, in violazione del principio generale di buona fede e del diritto dell’associato, ex art. 5 del contratto definitivo, di accesso e consultazione della documentazione fiscale e contabile per l’esercizio del potere di controllo della gestione, non avendo l’associante risposto alle specifiche richieste dell’associato, del 29/5 e del 9/8 del 2008, di rendiconto dell’attività svolta sino alle date e di prospetto di natura extracontabile per la ricostruzione dei flussi finanziari.

Di conseguenza, ad avviso della Corte territoriale, il convenuto, in accoglimento del gravame del C., doveva essere condannato (non essendo il contratto in oggetto caratterizzato da “un continuo sinallagma”, in relazione alla seconda parte dell’art. 1458 c.c.) alla restituzione della somma di Euro 130.000,00, oltre interessi legali dal conferimento, ma non anche al pagamento degli utili ed al risarcimento del danno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: con il primo motivo, sia la violazione degli artt. 1375, 2552 e 2697 c.c., stante l’insussistenza di un inadempimento, da parte di esso associante, al principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, nonchè, ex art. 360 c.p.c., n. 5, vizio di motivazione, in violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, stante il mancato esame di fatti decisivi, rappresentati dalla “massima disponibilità” manifestata dal B. per la visione di documenti contabili, essendosi solo contestata la continua ingerenza dell’associato nell’attività di impresa, dalla mancata prova da parte del C. dei prelievi dalle casse aziendali e dall’insussistenza di un obbligo di rendiconto infrannuale, non avendo la gestione dell’attività superato l’anno nè essendo stato compiuto l’affare oggetto del contratto; con il secondo motivo, sia la violazione degli artt. 2549, 2553 e 2697 c.c., stante l’insussistenza di un diritto alla restituzione del contributo iniziale “di ingresso in impresa già avviata”, e quindi da qualificarsi come corrispettivo dovuto per partecipare ai benefici derivanti dell’attività, contributo, versato dall’associato ed acquisito all’impresa, in difetto, oltretutto, di un obbligo di utilizzo specifico della somma, e che doveva essere restituito solo in caso di positiva conclusione dell’affare, nonchè, ex art. 360 c.p.c., n. 5, vizio di motivazione, in violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, stante il mancato esame di fatti decisivi, rappresentati dall’insussistenza di un obbligo dell’associante di conferimento dell’importo versato dall’associato in un conto corrente piuttosto che in un altro o di impiego dello stesso per estinguere i mutui contratti per l’esercizio dell’attività.

2. Le due censure, da trattare unitariamente, in quanto connesse, sono, in parte, inammissibili, in parte, infondate.

2.1. L’associazione in partecipazione (art. 2549 c.c.) è un contratto di scambio o sinallagmatico con il quale l’associante attribuisce all’associato, con cadenza annuale se la gestione si protrae per più anni, una partecipazione agli eventuali utili di una sua impresa o di uno o più affari, dietro corrispettivo di un determinato apporto, in genere, costituito da una somma di denaro (con partecipazione, di regola, anche alle perdite dell’impresa o dell’affare, ma sempre nei limiti dell’apporto, Cass. 24376/2008, Cass. 15920/2007, Cass. 503/1996), ma talvolta da una prestazione lavorativa, distinguendosi in tal caso il rapporto da quello di lavoro subordinato perchè manca il vincolo di dipendenza e la garanzia di un guadagno che sono connaturati al rapporto di lavoro.

Trattasi di uno strumento che consente all’imprenditore di reperire mezzi finanziari per lo svolgimento della propria attività o per il compimento di determinate operazioni, senza gravarsi di oneri fissi. I terzi acquistano quindi diritti ed assumono obbligazioni soltanto verso l’associante (art. 2551 c.c.) e la gestione dell’impresa o dell’affare spettano esclusivamente allo stesso associante (art. 2552 c.c., comma 1), salvo attribuzione specifica di poteri di gestione e rappresentanza all’associato attraverso un distinto mandato con rappresentanza o preposizione institoria (Cass. 1191/1997).

Elemento essenziale, connotante la causa, è la partecipazione dell’associato al rischio di impresa, dovendo egli partecipare sia agli utili che alle perdite (Cass. 19475/2003); le parti hanno tuttavia facoltà di determinare la partecipazione alle perdite in misura diversa da quella della partecipazione agli utili ovvero di escludere del tutto la partecipazione alle perdite (cosiddetta cointeressenza impropria ex art. 2554 c.c., Cass. 503/1996, Cass. 24376/2008, Cass. 8935/2014), essendo invece la cointeressenza propria caratterizzata dalla partecipazione agli utili ed alle perdite ma senza apporto all’impresa altrui. Quanto poi al potere di controllo conferito dalla legge all’associato, in quanto partecipe, sia pure nei limiti della quota di utili cui partecipa e dell’apporto conferito, del rischio economico dell’impresa o dell’affare, egli ha diritto, salvo i poteri di controllo conferitigli in contratto, quantomeno, al rendiconto dell’affare compiuto o al rendiconto annuale se la gestione si protrae per più di un anno, in modo da potere controllare la congruità degli utili riconosciutigli o delle perdite addossategli (art. 2552 c.c.).

2.2.Nella specie, risulta dalla decisione impugnata che, sin dal preliminare del settembre 2007, era stata convenuta, tra il B.D. (oltre a B.S. e Be.Si., di cui poi, in giudizio, è stata dichiarata la carenza di legittimazione, per difetto della qualità di associante), titolare di concessione per la vendita di monopoli, ed il C.R., la costituzione di un’associazione in partecipazione per la gestione dell’attività di rivendita di monopoli di una tabaccheria sita in (OMISSIS), per effetto della quale, da un lato, l’associante B. si obbligava a riconoscere all’associato C. una quota di un terzo degli utili netti e, dall’altro lato, l’associato C. avrebbe apportato, oltre alla propria attività lavorativa, anche le risorse necessarie alla conduzione dell’azienda nella stessa proporzione degli utili ed in particolare, quale contributo iniziale, la somma di Euro 130.000,00 (di cui Euro 60.000,00 versati alla data del preliminare e Euro 70.000,00 versati alla data del definitivo).

Si trattava quindi di un’associazione in partecipazione, essendo previsto per l’associato sia l’apporto in denaro e con prestazione lavorativa sia la partecipazione, nei limiti dell’apporto, agli utili ed alle perdite.

2.3. Ora, come chiarito da questa Corte (Cass. 13968/2011), “il contratto di associazione in partecipazione, che si qualifica per il carattere sinallagmatico fra l’attribuzione da parte di un contraente (associante) di una quota di utili derivanti dalla gestione di una sua impresa e di un suo affare all’altro (associato) e l’apporto da quest’ultimo conferito, non determina la formazione di un soggetto nuovo e la costituzione di un patrimonio autonomo, nè la comunanza dell’affare o dell’impresa, i quali restano di esclusiva pertinenza dell’associante”, cosicchè “soltanto l’associante fa propri gli utili e subisce le perdite, senza alcuna partecipazione diretta ed immediata dell’associato, il quale può pretendere unicamente che gli sia liquidata e pagata una somma di denaro corrispondente alla quota spettante degli utili e all’apporto, ma non che gli sia attribuita una quota degli eventuali incrementi patrimoniali, compreso l’avviamento, neppure se ciò le parti abbiano previsto nel contratto, in quanto una clausola di tal fatta costituisce previsione tipica dello schema societario, come tale incompatibile con la figura disciplinata dagli art. 2549 c.c. e segg., con la conseguenza che al contratto complesso, in tal modo configurabile, deve applicarsi soltanto la disciplina propria del contratto di associazione in partecipazione, ove sia accertato che la funzione del medesimo sia quella in concreto prevalente”.

Stante la natura sinallagmatica del rapporto di associazione in partecipazione, si è ritenuta applicabile la disciplina della risoluzione, propria dei contratti di scambio, con valutazione della gravità degli addebiti mossi all’associate o all’associato alla luce del complessivo comportamento delle parti, dell’economia generale del rapporto e del principio generale di esecuzione del contratto secondo buona fede, che si traduce nel dovere specifico di portare a compimento l’affare o l’operazione economica entro il termine ragionevolmente necessario a tale scopo (cfr.: Cass. 8027/2000, ove si è affermato che, non essendo il rendimento del conto l’unico, nè il principale adempimento dovuto dall’associante all’associato, “il mancato rendimento del conto non comporta, necessariamente e qualunque sia concretamente la sua importanza, la risolvibilità del contratto, trovando applicazione il criterio dell’art. 1455 c.c.”; Cass. 2715/1996, ove si è affermato che “l’inerzia o il mancato perseguimento da parte dell’associante dei fini, cui l’attività d’impresa o di gestione dell’affare è preordinata determina inadempimento quando, secondo l’insindacabile apprezzamento del giudice di merito, si protragga oltre ogni ragionevole limite di tolleranza e può, perciò, dar luogo all’azione di risoluzione del contratto secondo le regole indicate negli artt. 1453 e 1454 c.c.”; Cass. 6951/1994: “l’associazione in partecipazione, inquadrabile nella categoria dei contratti di collaborazione, prevede il conseguimento di un risultato comune attraverso l’apporto dei partecipanti, che è in parte patrimoniale e in parte personale, di modo che la cessazione di uno solo, ma essenziale elemento dell’apporto pattuito, ben può costituire causa di risoluzione del contratto; peraltro il giudice di merito, nel valutare la fondatezza della domanda di risoluzione per inadempimento, ai sensi dell’art. 1455 c.c. deve tener conto della gravità dell’inadempimento, che deve essere accertata sulla base di un criterio relativo, nel quadro complessivo del rapporto e dei reciproci interessi dei contraenti, tenendo presente che, quando l’inadempimento di una parte non sia grave, il rifiuto dell’altra non è di buona fede e, quindi, non è giustificato”; Cass. 6701/1992, nella quale si è ritenuto che “l’inerzia totale o comunque il mancato perseguimento da parte dei fini cui è preordinata l’attività di gestione dell’impresa o dell’affare costituente oggetto del contratto sinallagmatico di associazione in partecipazione può legittimare l’azione di risoluzione per inadempimento secondo le regole di cui agli artt. 14531454 c.c., anche nel caso in cui il contratto medesimo non preveda particolari controlli dell’associato o termini per l’inadempimento dell’obbligo assunto dalla controparte, qualora secondo l’insindacabile apprezzamento del giudice del merito – il suddetto comportamento omissivo si protragga oltre ogni ragionevole tolleranza”).

In particolare, questa Corte, nella pronuncia n. 6701 del 1992, ha osservato, in motivazione, che il nesso funzionale che collega le prestazioni a carico delle parti – associante ed associato – rende applicabili le norme generali dettate per i contratti sinallagmatici, tra cui quelle sulla risoluzione per inadempimento, cosicchè “per valutare il comportamento contrattuale dell’associante nella gestione dell’impresa quando il contratto non preveda particolari controlli dell’associato o termini per l’adempimento dell’obbligo assunto di gestire l’impresa o l’affare, occorre tenere presente che l’autonomia che di regola si accompagna alla titolarità esclusiva dell’impresa e della gestione, trova un limite sia nell’obbligo del rendiconto ad affare compiuto o al rendiconto annuale della gestione che si protragga per più di un anno (art. 2552 c.c.), sia, in corso di durata del rapporto, nel dovere generale di esecuzione del contratto secondo buona fede (art. 1375 c.c.), che si traduce nel dovere specifico di portare a compimento l’affare o l’operazione economica entro il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo”; quindi, se è vero che l’associante rimane esclusivo titolare “delle scelte gestionali in vista del risultato economico (la ripartizione degli utili) previsto dalle parti (risultato peraltro incerto, per cui il contratto è di carattere aleatorio), è vero altresì che la colpa contrattuale dell’associante può venire in rilievo ai fini dei rimedi generali (azione di adempimento, domanda di risoluzione del contratto per inadempimento) offerti alla controparte nei contratti a prestazioni corrispettive (mentre restano inapplicabili, non trattandosi di contratto associativo, le norme in materia di società)”.

Invero, in generale il principio sancito dall’art. 1455 c.c., secondo cui il contratto non può essere risolto se l’inadempimento ha scarsa importanza in relazione all’interesse dell’altra parte, va adeguato anche ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale, e quindi la gravità dell’inadempimento di una delle parti contraenti va commisurata alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonchè al concreto interesse dell’altra parte all’esatta e tempestiva prestazione.

2.4. Nella specie, la Corte di merito ha ritenuto che la complessiva condotta dell’associante integrasse il grave inadempimento richiesto per la risoluzione ex art. 1455 c.c., in quanto l’associante, malgrado specifiche contestazioni espresse dall’associato, in ordine sia ai prelievi dalle casse aziendali ed alla distrazione dei conferimenti di denaro apportati dall’associato, non impiegati per estinguere i mutui contratti per l’avvio dell’attività aziendale, sia alla violazione dell’obbligo di rendicontazione (avendo l’associante, tra l’altro, richiesto di conoscere la destinazione della somma versata quale apporto iniziale e di avere una copia del bilancio al 31/12/2007, senza esito), con una nota dell’ottobre 2007, una lettera raccomandata del maggio 2008 e la successiva diffida dell’agosto 2008, l’associante non aveva dimostrato di avere investito nell’impresa la somma ricevuta dall’associato, che comunque doveva essere impiegato nell’impresa, così da non pregiudicare il diritto dell’associato agli utili netti pro quota, e di avere in concreto offerto all’associato l’accesso e la consultazione della documentazione fiscale e contabile.

Secondo la Corte di merito doveva quindi pronunciarsi la risoluzione del contratto, rilevando la sussistenza di una pluralità di inadempimenti da parte dell’associante (omessa destinazione dell’apporto dell’associato all’esercizio dell’impresa; indebiti prelievi di somme dall’azienda per esigenza personali, sì da compromettere la redditività dell’impresa; omessa esibizione di documenti contabili all’associato; infine, omessa presentazione del richiesto rendiconto).

2.5. Ora, il ricorrente assume, da un lato, di non essere tenuto a destinare l’apporto in denaro ricevuto dall’associato ad un fine specifico (impiego nel conto corrente aziendale o per estinguere mutui) nell’interesse dell’impresa e, dall’altro lato, di essere obbligato solo al rendiconto annuale, previsto dall’art. 2552 c.c., comma 3 non infrannuale, avendo peraltro egli manifestato la “massima disponibilità” per la visione di documenti contabili.

Non è tuttavia, anzitutto, corretto quanto sottende il ricorrente, vale a dire che l’associante sia assolutamente libero nella destinazione del finanziamento ricevuto, in quanto l’apporto è pur sempre strumentale all’esercizio dell’impresa (Cass. 5353/1987; Cass. 6757/2001) e l’associante è tenuto, in corso di durata del rapporto, al rispetto del dovere generale di esecuzione del contratto secondo buona fede (art. 1375 c.c.), che si traduce nel dovere specifico di portare a compimento l’affare o l’operazione economica entro il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo. Ed il relativo profilo di doglianza risulta quindi infondato.

Quanto poi alla violazione dell’obbligo di consentire all’associato l’accesso e la consultazione della documentazione contabile, a seguito di ripetute richieste dell’associato, l’affermazione del ricorrente, in ordine alla massima disponibilità sempre manifestata, risulta del tutto generica e comunque volta a smentire l’accertamento in fatto operato dalla Corte di merito.

L’altra asserzione del ricorrente, in ordine all’insussistenza di un obbligo di rendiconto infrannuale, risulta anche inammissibile per genericità della censura, non essendo chiarite dal ricorrente le ragioni della decisività della questione sollevata. Si consideri che la Corte d’appello ha pronunciato la risoluzione del contratto rilevando la sussistenza di una pluralità di inadempimenti da parte dell’associante (omessa destinazione dell’apporto dell’associato all’esercizio dell’impresa; indebiti prelievi di somme dall’azienda per esigenze personali, sì da compromettere la redditività dell’impresa; omessa esibizione di documenti contabili all’associato; infine, omessa presentazione del richiesto rendiconto). Resta tutto da verificare, pertanto, se l’esclusione di uno soltanto di tali inadempimenti comporti il superamento della complessiva valutazione di gravità, ai sensi dell’art. 1455 c.c., posta dalla Corte d’appello a fondamento della decisione di risoluzione del contratto. Su tale profilo era perciò necessario il contributo argomentativo del ricorrente, che invece è del tutto mancato.

2.6. Quanto poi agli effetti della pronuncia di risoluzione e, per quello che qui interessa, all’obbligo per l’associante di restituire l’apporto ricevuto dall’associato, effettivamente, non trattandosi di contratto ad esecuzione continuata, non è applicabile la seconda parte dell’art. 1458 c.c., comma 1, che per tale categoria di negozi dall’effetto risolutorio esclude le prestazioni già eseguite (Cass. 22521/2011: “il principio espresso dall’art. 1458 c.c., comma 1, secondo cui gli effetti retroattivi della risoluzione non operano per le prestazioni già eseguite, riguarda i contratti ad esecuzione continuata o periodica, ossia soltanto quelli in cui le obbligazioni di durata sorgono per entrambe le parti e l’intera esecuzione del contratto avviene attraverso coppie di prestazioni da realizzarsi contestualmente nel tempo. Pertanto, ad essi non può ricondursi il contratto di associazione in partecipazione ex art. 2549 c.c., con il quale l’associante attribuisce all’associato, come corrispettivo di un determinato apporto unitario, una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, trattandosi, a differenza del contratto di società, di un negozio bilaterale, che crea un singolo scambio fra l’apporto e detta partecipazione”; Cass. 26806/2013).

Ne deriva che, alla pronunciata risoluzione del contratto associativo, consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora dovevano essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che erano state, invece, già oggetto di esecuzione, in relazione alle quali sorge per l’accipiens il dovere di restituzione; se tale obbligo restitutorio ha per oggetto prestazioni pecuniarie, il ricevente è tenuto a restituire le somme percepite maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione (Cass. 18518/2004; 7470/2001).

Anche se la legge non stabilisce espressamente un obbligo dell’associante di investire l’apporto dell’associato nell’impresa o per il compimento dell’affare convenuto, questa Corte, in via interpretativa, ha ritenuto (Cass. 4083/1977, con riferimento ad una cessione in uso di un bene per l’effettivo impiego nell’attività imprenditoriale; Cass. 5353/1987; Cass. 6757/2001) che l’apporto deve avere “carattere strumentale per l’esercizio dell’impresa o per lo svolgimento di quell’affare” e che l’associante, pur facendo propri gli utili, assume l’obbligo, nei rapporti interni, di liquidare all’associato la sua quota di utili e di restituirgli l’apporto. L’obbligo di restituzione dell’apporto è da ritenersi condizionato solo alla verifica dell’esito positivo dell’affare e non già all’approvazione del rendiconto da parte dell’associato, o alla presentazione del rendiconto (in quanto, in tal modo, si lascerebbe nella discrezionalità dell’associante procrastinare il sorgere del diritto in capo all’associato, cfr. Cass. 12816/2016).

La doglianza anche sul punto risulta quindi infondata.

2.7. Quanto poi all’altro profilo di censura, sollevato nella parte iniziale dell’esposizione del secondo motivo, e consistente nella doglianza secondo cui la Corte di merito avrebbe illegittimamente disatteso la deduzione, da parte dell’appellato, dell’inadempimento del C., sul rilievo della mancata impugnazione del rigetto della domanda riconvenzionale, deduzione che, pur non sostenendo più una domanda riconvenzionale, era tuttavia idonea a sostenere una eccezione volta a paralizzare la domanda avversaria, tale profilo è inammissibile. Risulta, infatti, dalla sentenza impugnata, che il tribunale aveva rigettato la domanda riconvenzionale dell’attuale ricorrente.

Non viene però precisato, da quest’ultimo – nè risulta dalla sentenza impugnata – la ragione di tale rigetto: che se consistesse nell’esclusione dell’inadempimento del C., toglierebbe fondamento anche alla pretesa eccezione del ricorrente stesso. Ma vi è anche un ulteriore profilo di genericità – e dunque inammissibilità – della censura in esame, consistente nella mancata precisazione delle ragioni dell’asserita incidenza dell’inadempimento del C. sulla sussistenza dell’inadempimento del ricorrente.

3. In merito all’istanza, documentata, del controricorrente (notificata nel luglio 2018), di liquidazione delle spese sostenute nell’ambito del sub-procedimento ex art. 373 c.p.c. di sospensiva dell’esecuzione della sentenza d’appello impugnata, conclusosi a favore del C., con il rigetto dell’istanza di sospensione presentata dal B., spetta, in effetti, a questa Corte (tra le tante, Cass. n. 16121/2011, Cass. 21198/2015,Cass. 26966/2018), una volta prodotti i relativi documenti con le forme e i termini dell’art. 372 c.p.c. (come avvenuto nella specie), liquidare le relative spese, con i parametri propri del giudizio di legittimità, attesa la funzionalizzazione di tale sub-procedimento a detto giudizio (Cass. n. 19357/2012).

4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, relative al presente giudizio di legittimità ed alla procedura di sospensione dell’esecuzione della sentenza di appello, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 8.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, e delle spese processuali relative al subprocedimento di sospensione dell’esecuzione della sentenza d’appello impugnata, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA