Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10495 del 21/05/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 10495 Anno 2015
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: BURSESE GAETANO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 25036-2009 proposto da:
RUSSO

GAETANO

RSSGTN43H15E606S,

elettivamente

domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 24, presso lo
studio dell’avvocato GIOVANNI GIACOBBE, che lo
rappresenta e difende;
r£cox.rente
2015
1165

contro

SANTISI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA A. POERIO 56, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE FILIPPO GERACI, rappresentato e difeso
dall’avvocato ROBERTO MATERIA;

Data pubblicazione: 21/05/2015

- controricorrente

avverso la sentenza n. 277/2009 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 14/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/04/2015 dal Consigliere Dott. GAETANO

ANTONIO BURSESE;
udito l’Avvocato GIACOBBE Giovanni, difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato MATERIA Roberto, difensore del
resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

9/

Russo – Santisi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
i –

Maurizio Santisi , con ricorso depositato

in data 24.6.99, adiva il

Tribunale di Barcellona P.G. – sezione distaccata di Lipari e, premesso di essere

terreno circostanti, siti in Stromboli. c.da Piscità, lamentava che di tali beni era
stato spogliato violentemente e clandestinamente ad opera di Gaetano Russo,
per cui chiedeva al tribunale adito di essere reintegrato nel possesso di tutti i
cespiti in questione.
Deduceva

in specie che nell’ottobre del 1998, recatosi in Stromboli con un

operaio allo scopo di procedere alla recinzione dei fondi ed alla pulitura dei
menzionati terreni, aveva saputo che il predetto Russo, aveva impedito ai suoi
incaricati l’accesso a parte degli immobili, asserendo di essere lui il proprietario
degli stessi. Successivamente il convenuto, pur essendo stato intimato a non
accedere ulteriormente nei suoi immobili, aveva asportato la recinzione e il
cartello con la scritta .
Si costituiva quindi il Russo, contestando la domanda avversaria, assumendo di
avere da oltre 25 anni la pacifica ed indisturbata disponibilità dei cespiti in
questione.
Sentiti gli informatori, il giudice adito rigettava il richiesto prowedimento interinale
dei reintegra, ritenendo che il Santisi non aveva provato di essere possessore
dell’immobile in questione. Successivamente Io stesso Tribunale, all’esito del

Corte Suprema di Cassazione — II sez. civ. – est. dr. G. A

3

proprietario e possessore di un fabbricato in rovina e di alcuni appezzamenti di

giudizio di merito, con sentenza n. 18/02 del 14.03.02 rigettava, siccome
infondata, la domanda di reintegra nel possesso avanzata dal Santisi, che
condannava al pagamento delle spese processuali.
3 — Avverso la sentenza proponeva appello il Santisi , il quale, con un unico

escussi era possibile ritenere che egli avesse il possesso dei beni tali da
legittimarlo alla richiesta del provvedimento di reintegra.
4 — Si costituiva il Russo e l’adita Corte d’Appello di Messina, con sentenza n.
277/09 del 14 aprile 2009, accoglieva l’appello e per l’effetto ordinava al Russo la
reintegra dell’appellante nei pieno e libero possesso del fabbricato e del terreno
circostante situati in località Piscità di Stromboli, ripristinando la situazione dei
luoghi come antecedente lo spoglio , con l’eliminazione di ogni ostacolo
all’accesso del fondo e del fabbricato. La Corte peloritana, sulla base di una
diversa interpretazione delle dichiarazioni dei testi escussi, riteneva sussistente in
capo al Santisi io ius possessionis connesso con il possesso dei beni , almeno
sino allo spoglio avvenuto nel mese di ottobre del 1998 ad opera del Russo;
l’animus spoliandi era dunque presunto nell’impossessamento da parte di
quest’ultimo; dunque meritava accoglimento della domanda di reintegra
possessoria de qua.
5 – Per la cassazione di tale sentenza ricorre Gaetano Russo sulla base di
sulla base di 2 mezzi, illustrati da memoria ; resiste con controricorso il
Santisi.

Corte Suprema di Cassazione — Il sez. eiv. – est. dr. G. A

:

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articolato motivo , sosteneva invece che, proprio dalle dichiarazioni dei testi

MOTIVI DELLE DECISIONE

1 – Con il 1° motivo del ricorso, l’esponente, denunziando

la violazione dell’

art. 1140 e ss, 1168 c.c., lamenta che la sentenza abbia omesso di verificare se il

essere nel possesso dell’immobile al momento dello spoglio.
La doglianza non ha pregio e presenta profili d’inammissibilità in quanto il quesito
di diritto non è pertinente alle violazioni di legge denunciate, ma all’accertamento
in fatto della titolarità in diritto alla tutela possessoria.
2 – Con il 2° motivo, l’esponente denuncia il vizio di motivazione, sostenendo la
non corretta ed errata valutazione delle deposizioni dei testi da parte della Corte.
Invero dalle dichiarazioni del teste Cincotta non emergeva univoca la prova del
possesso di cui l’attore assumeva di essere stato spogliato; il teste Zaia aveva
parlato di un presenza del Russo ” da oltre tredici anni”, anche se aveva riferito
di un intervento di pulitura del Miraglia per conto del Russo solo nell’anno
anteriore; il teste Famularo aveva riferito di avere sempre visto il Russo pulire il
terreno da ‘circa una decina di anni . Aggiungeva inoltre che non rilevava ai fini
probatori l’affermazione del Míraglia di avere avuto incarico dalla moglie del
Santisi di ripulire il terreno e che il teste Scibilia aveva affermato di non avere mai
visto sui luoghi il Santisi.
3 – I motivi di cui sopra — congiuntamente esaminati in quanto strettamente
connessi — non sono fondati.

Corte Suprema di Cassazione— Il sa. civ. – es r

. A. Burse

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Santisi avesse assolto all’onere della prova su lui gravante di dimostrare di

In realtà la Corte d’appello ha sottoposto a vaglio critico tutte le dichiarazioni dei
testi escussi ed ha deciso con apprezzamento di merito non illogicamente o
insufficientemente motivato e dunque non censurabile in sede di legittimità. La
corte ha infatti ritenuto — all’esito di una accurato e puntuale esame delle

proprietario dei terreni e dei cespiti in esame) , “avesse mantenuto il dominio
sugli immobili in questione e inteso affermare, rispetto ai terzi, il proprio possesso
sugli stessi, anche mediante delimitazione dei confini”.
A questo riguardo , va aggiunto che, secondo la consolidata giurisprudenza di
questa S.C.,I1 difetto di motivazione, nel senso di sua insufficienza, legittimante la
prospettazione con il ricorso per cassazione del motivo previsto dall’art. 360,
comma primo, n. 5), c.p.c., è configurabile soltanto quando dall’esame del
ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa
impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad
una diversa decisione owero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel
complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il
predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma
non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni
della parte

sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi

delibati, poiché, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in
un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello
stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia

Corte Suprema di Cassazione — Il sez. civ. – est.

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dichiarazioni dei testi – che il Santisi ( che, sia detto ad colorandam era il

sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di
cassazione.”( Cass. n. 2272 del 02/02/2007; Cass. n. 3436 del 16102/2006; .
Cass. 3, n. 3186 del 14/02/2006).
6 – Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato. Le spese processuali, in

regolate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
che liquida in € 3.200,000, di cui € 200,00 per spese.
In Roma li 17 aprile

2015
IL PRESIDENTE
( dott. Massi(ro Oddo )

‘1111t4

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