Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10495 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. I, 03/06/2020, (ud. 07/01/2020, dep. 03/06/2020), n.10495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13707/2017 proposto da:

F.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via Vito

Giuseppe Galati 16, presso lo studio dell’avvocato Moscogiuri Maria,

che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.D., elettivamente domiciliata in Roma, Corso Francia

178, presso lo studio dell’avvocato Mancusi Piero, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Persico Antonella,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente incidentale –

e contro

F.G., F.R., eredi di F.E.,

elettivamente domiciliati in Roma, Corso Francia 178, presso lo

studio dell’avvocato Mancusi Piero, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Persico Antonella, giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

F.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via Vito

Giuseppe Galati 16, presso lo studio dell’avvocato Moscogiuri Maria,

che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1867/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/01/2020 da Dott. IOFRIDA GIULIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;

udito l’Avvocato Moscogiuri Maria per il ricorrente, che si riporta

agli atti;

udito l’Avvocato Persico Antonella per i controricorrenti, che si

riporta agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1867/2017, depositata in data 22/3/2017, – in controversia promossa, dinanzi al Tribunale di Roma, da F.C., nei confronti di S.D. e di F.E., la prima, moglie di F.E., quale curatore provvisorio del secondo, al fine, accertata l’esistenza di una società di fatto occulta avente ad oggetto lavori edili, di impiantistica e di restauro, con sede in (OMISSIS), tra i germani F., con quote al 50% per ciascuno, dal (OMISSIS), ad eccezione di un periodo intermedio nel quale la società aveva operato anche con la partecipazione del terzo P., con attività cessata nel (OMISSIS) a causa di una grave malattia che aveva colto il F.E., di sentire disporre la divisione del valore attuale della società (pari ad Euro 10.000.000,00), in ragione del 50% per ciascuno dei soci, – ha confermato la decisione di primo grado del 2005, che aveva respinto tutte le domande attoree.

In particolare, i giudici d’appello, respingendo il gravame proposto da F.C., assorbito quello incidentale della S. (costituitasi in appello, a seguito dell’interruzione del giudizio per morte del F.E. e riassunzione dello stesso giudizio da parte dell’appellante nei confronti degli eredi), hanno sostenuto che, come correttamente rilevato in primo grado, la società occulta “è una società di fatto costituita con l’espressa e concorde volontà dei soci di non rivelarne l’esistenza” e la semplice compartecipazione alle attività di impresa non è sufficiente ad integrare la prova di una società di fatto tra i due fratelli F. (i quali, peraltro, titolari ciascuno di ditte individuali, avevano anche costituito un’apposita società la Fe.Pa srl, di cui erano soci al 50%), nella specie indimostrata, difettando la prova di un’effettiva affectio societatis, con fondo comune ed alea comune, non rappresentando prova idonea mutui, aperture di credito ed altri mezzi di collaborazione finanziaria.

Ad avviso della Corte territoriale, non poteva, poi, essere accolto il secondo motivo di appello, con il quale si lamentava la mancata ammissione delle istanze istruttorie, sia i documenti sia le prove testimoniali, ritenute in primo grado inammissibili, in quanto non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni (avendo l’attore concluso, riportandosi espressamente a quelle svolte nell’atto di citazione e nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5), atteso che la rinuncia ad avvalersi delle prove, implicita nella mancata riproposizione delle istanze istruttorie, valeva tanto per i documenti quanto per le prove testimoniali, ma, in ogni caso, in relazione alla prova testimoniale ammessa ed espletata in appello, ex art. 345 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, le testimonianze espletate (dei testi P.A., O., Armando, L.C.) non erano idonee a dimostrare l’assunto attoreo, essendo emerso, al più, il conferimento, da parte del fratello E., di poteri, di rappresentanza al F.C., ma non anche la comun intenzione dei fratelli di collaborare per l’esercizio collettivo dell’attività imprenditoriale. Veniva quindi respinto anche il terzo motivo di gravame principale, non potendo l’appellante dolersi del mancato esame della documentazione ex adverso prodotta e del mancato accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta S..

La Corte d’appello ha, pertanto, condannato l’appellante principale al rimborso delle spese processuali del secondo grado di giudizio, in favore degli eredi di F.E., S.D., F.R. e F.G..

Avverso la suddetta pronuncia, F.C. propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, nei confronti di S.D. (che resiste con controricorso e ricorso incidentale in due motivi) e di G. e F.R. (che resistono con controricorso). Il ricorrente principale ha replicato con controricorso al ricorso incidentale della S.. I controricorrenti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente principale lamenta, con il primo ed il secondo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, in relazione all’art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost., per omessa o incoerente ed illogica motivazione sulle ragioni della ritenuta insussistenza di una società occulta, non di una società di fatto palese, tra i germani F., non avendo i giudici di appello esaminato le doglianze dell’appellante in punto di sussistenza di elementi probatori, documentali (riprodotti e richiamati in questa sede di legittimità), utili i fini della identificazione della “società di fatto occulta”, con mancata esteriorizzazione del vincolo sociale quindi, di cui si era chiesto l’accertamento (in relazione al conferimento di beni e servizi nella formazione del fondo comune, alla partecipazione agli utili ed alle perdite, all’affectio societatis), essendo mancati riferimenti specifici a tali elementi ed essendosi la Corte territoriale limitata ad una mera motivazione per relationem, senza un percorso motivazionale serio e conferente, in rapporto ai motivi di impugnazione, ed avendo il giudice di appello commesso il medesimo error in iudicando del giudice di primo grado, non rilevando la “diversità concettuale” della società di fatto e della società occulta ed omettendo di esaminare tutte le peculiarità della società occulta dedotta in giudizio.

2. Le censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono infondate.

Occorre premettere che la sentenza della Corte d’appello qui impugnata, ha inteso in modo inequivocabile, pur in difetto di un espresso rinvio, richiamare la motivazione della sentenza di primo grado, che viene quindi ad integrarsi a quella impugnata, dando luogo ad unico impianto argomentativo. Invero, la stessa struttura della motivazione depone in tal senso, avendo la Corte di merito, da pag. 4 a pag. 7 riprodotto integralmente il contenuto delle argomentazioni svolte dal Tribunale, svolgendo in seguito complessive, sintetiche, argomentazioni di carattere autonomo.

Questa Corte, in relazione alla motivazione per relationem, ha da tempo chiarito che “la motivazione della sentenza “per relationem” è ammissibile, ben potendo il giudice far riferimento ad altri documenti acquisiti agli atti, purchè dalla giustapposizione del testo redatto dal giudice e di quello cui quest’ultimo fa rinvio risulti con sufficiente i chiarezza e precisione il suo ragionamento” (Cass. 3920/2011).

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 642/2015) ha poi precisato che “la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sè, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità nè dei contenuti nè delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato”. In motivazione, le Sezioni Unite, ripercorrendo l’evoluzione, nella legislazione processuale e nell’interpretazione della giurisprudenza di legittimità, del concetto di motivazione della decisione, ormai avviato verso una modello di “sentenza funzionale, flessibile, deformalizzata, improntata al contemperamento delle esigenze di effettività della tutela ed efficienza del sistema attraverso la conciliazione, in apparenza difficile, tra una motivazione comprensibile e idonea ad esplicitare il ragionamento decisorio che sia tuttavia concisa, succinta ed in ogni caso tale da giungere in tempi (più) ragionevoli”, hanno, in particolare, evidenziato che: 1) “proseguendo questo percorso (ormai reso inevitabile anche dalla necessità di dare concreta attuazione al principio costituzionale di ragionevole durata del processo), con la L. n. 49 del 2009, il legislatore estende a tutte le sentenze (non più solo alle ordinanze) la previsione di una motivazione (non solo concisa ma addirittura) succinta, prevede anche fuori del rito societario la possibilità di una motivazione che possa essere esposta pure mediante il “riferimento a precedenti conformi”, elimina la necessità di esporre in sentenza lo “svolgimento del processo”, sostituisce ai “motivi in fatto e in diritto della decisione” le “ragioni di fatto e di diritto della decisione””; 2) è certo possibile che la redazione della motivazione della sentenza attraverso “la tecnica del collage” esponga il giudice al rischio di trascurare domande, eccezioni e rilievi ovvero di rendersi incomprensibile, ma, in questo caso, potranno essere denunciati l’omessa pronuncia, il difetto o l’apparenza della motivazione da valutarsi di per sè, con esclusivo riferimento al contenuto oggettivo della sentenza, quindi indipendentemente dal fatto che essa sia stata redatta attraverso la ricopiatura di altri atti.

Sempre le Sezioni Unite, in un successivo arresto (Cass. 22232/2016), hanno precisato che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”.

Di recente (Cass. 16504/2019) questa Corte ha inoltre affermato che “non è nulla per difetto di motivazione la sentenza di appello che, pur in mancanza di un esplicito richiamo alla sentenza di primo grado, svolga, seppure solo per punti, i medesimi passaggi logico-argomentativi ed indichi i medesimi elementi di prova valorizzati dal primo giudice, pur non avendo provveduto ad una loro compiuta analisi, atteso che la sentenza impugnata viene ad integrarsi con quella di appello dando luogo ad un unico impianto argomentativo”, pur dovendo, in tal caso, tuttavia, il giudice del gravame “confutare le censure formulate avverso la sentenza di primo grado”.

In ultimo, giova altresì ribadire che “la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, non richiede l’esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio posti a base della decisione o di quelli non ritenuti significativi, essendo sufficiente, al fine di soddisfare l’esigenza di un’adeguata motivazione, che il raggiunto convincimento risulti da un riferimento logico e coerente a quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie vagliate nel loro complesso, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo, in modo da evidenziare l'”iter” seguito per pervenire alle assunte conclusioni, disattendendo anche per implicito quelle logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. 8294/2011).

Ora, nella specie, la Corte d’appello, dopo avere richiamato, per estratto, la decisione di primo grado, sia in punto di fatto che in punto di diritto, ha proceduto, anzitutto, all’esposizione dei tre motivi di appello avanzati dal F.C., esponendone nel dettaglio il contenuto, e delle ragioni per le quale essi non meritavano accoglimento. In particolare, con riferimento al primo motivo di gravame, costituente il “cuore” dell’atto di appello, con il quale si contestava la decisione di rigetto della domanda in quanto basata, erroneamente sull’assenza “della prova di un patto di non esteriorizzazione del rapporto societario”, nonostante tale elemento rilevasse solo nella società di fatto e non anche nella, dedotta in giudizio, società occulta, ha osservato che il Tribunale, del tutto correttamente e con motivazione pienamente condivisibile, aveva rilevato che “la società occulta è una società di fatto costituita con l’espressa e concorde volontà dei soci di non rivelarne l’esistenza” e che, sulla base di ampia ricognizione della giurisprudenza in materia e di molteplici considerazioni (“tra cui: la non univoca configurazione di una società di fatto nelle attività in comune tra i due fratelli, l’inammissibilità di una società di fatto tra persone fisiche e giuridiche, l’insufficienza probatoria costituita da mutui, aperture di credito e altri mezzi di collaborazione finanziaria”), era stata respinta la domanda, stante il fatto decisivo della non sufficienza, ad integrare una società di fatto, della sola compartecipazione all’attività di un’impresa.

Il Tribunale aveva, in effetti, come si evince dal corposo estratto di motivazione riprodotto nella sentenza di appello, chiarito che, essendo necessario ai fini della sussistenza di una società occulta il concorso di un elemento oggettivo (rappresentato dal conferimento di beni e servizi, con la formazione di un fondo comune, dalla partecipazione agli utili ed alle perdite) e di un elemento soggettivo, costituito dall’affectio societatis, vale a dire l’intenzione dei contraenti di vincolarsi e collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, oltre che dell’esistenza di un patto di occultazione e della volontà di cogestire l’impresa comune, pur facendo i soci apparire all’esterno come titolare uno soltanto di essi, nel caso di specie, non si rientrava in tale ipotesi, in quanto: 1) non era stata dimostrata la stipula di un tale patto di non esteriorizzazione del rapporto societario; 2) il F.C. aveva soltanto dedotto di avere conferito nella dedotta società la propria attività lavorativa, coordinando e gestendo il personale operaio dei vari cantieri, sostenendo di avere operato “personali apporti economici”, deduzione questa rimasta tuttavia una mera “personale congettura”; 3) dalle risultanze probatorie acquisite, emergeva soltanto che i germani F., attraverso una molteplicità di rapporti e contratti, avevano posto in essere una collaborazione diretta a realizzare insieme affari redditizi, nel campo degli appalti, in particolare, senza esercizio in comune di un’attività economica riferibile in via immediata e diretta ai soci; 4) peraltro, stante la costituzione da parte dei soci, di società di capitali, non poteva ammettersi una società di fatto costituita tra persone fisiche e persone giuridiche; 5) negozi come mutui, finanziamenti, aperture di credito, garanzie personali e simili possono essere indici di una collaborazione di carattere economico tra più soggetti, ma non sono sufficienti a dimostrare l’esistenza di una società di fatto, in difetto degli elementi della gestione di un fondo comune e di un’alea comune dei guadagni e delle perdite; 6) difettavano anche gli elementi necessari ad integrare l’ipotesi di una holding personale operativa (l’effettuazione da parte della capogruppo, in nome proprio, di atti negoziali esplicanti la direzione del gruppo ed un’attività astrattamente idonea a produrre un incremento dei risultati economici del gruppo nel suo insieme, conseguente a tale attività direttiva e di governo).

Stante pertanto la reciproca integrazione delle due sentenze dei giudici di merito, che hanno deciso in modo conforme, il giudice d’appello, nel far propria la valutazione compiuta dal giudice di primo grado, evincibile dal richiamo ai medesimi passaggi logico-argomentativi della prima sentenza, è dispensato, pur in difetto di un espresso richiamo alla prima, dal ritornare a riesaminare gli argomenti già sviluppati nella pronuncia di primo grado ritenuti condivisibili e convincenti.

La motivazione non risulta, poi, del tutto illogica e contraddittoria, in quanto, anche con riferimento al nucleo costituito dai presupposti richiesti per l’esistenza della, dedotta in giudizio, società occulta, la Corte territoriale ha correttamente confermato i requisiti individuati dal giudice di primo grado, vale a dire, al pari della società di fatto, ai fini dell’accertamento del rapporto sociale, la partecipazione di tutti i soci all’esercizio della attività societaria in vista di un risultato unitario, secondo le regole dell’ordinamento interno, e l’essere i conferimenti diretti a costituire un patrimonio “comune”, sottratto alla libera disponibilità dei singoli partecipi ed alle azioni esecutive dei loro creditori personali, con l’unica differenza rappresentata dalla mancata esteriorizzazione del rapporto societario, consistente nel fatto che le operazioni sono compiute da chi agisce non già in nome della compagine sociale (vale a dire del gruppo complessivo dei soci), ma in nome proprio (Cass. 366/1998; Cass. 17925/2016; Cass. 7776/2017); requisiti tutti ritenuti, sulla base dell’esame del quadro probatorio, nella specie indimostrati.

3. Il ricorrente principale, con il terzo motivo, lamenta la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, in relazione agli artt. 132,112,184, 187 e 281 quater c.p.c., art. 111 Cost., per avere la Corte d’appello ritenuto che la parte attrice, non avendo espressamente reiterato in primo grado, in sede di precisazione delle conclusioni, le istanze istruttorie, avesse implicitamente rinunziato alle stesse, anche alle prove documentali precostituite, inclusi i documenti depositati ritualmente in primo grado, pur avendo la stessa Corte d’appello, con ordinanza istruttoria, ritenuto indispensabile l’espletamento di prove testimoniali, non ammesse in primo grado.

Si deduce, in particolare, in riferimento al principio, applicato dalla Corte di merito, secondo il quale l’omessa reiterazione delle istanze istruttorie nelle conclusioni finali di primo grado, dopo il loro rigetto da parte del giudice istruttore, comporta l’implicita rinuncia alle prove, che: a) tale principio vale con riferimento al giudizio davanti al giudice collegiale, non anche a quello davanti al giudice monocratico, come nella specie; b) la rinunzia è solo presunta, con la conseguenza che il giudice deve comunque verificare se, in concreto, essa sia effettiva, e nella specie non lo era; c) la rinunzia è configurabile, comunque, solo per le prove costituende, non anche per le prove documentali, poichè i documenti una volta prodotti restano acquisiti agli atti.

4. La plurima doglianza è infondata.

Emerge dagli atti che il Tribunale aveva ritenuto tacitamente rinunciate, da parte dell’attore F., le istanze istruttorie articolate nel corso del giudizio, con memoria ex art. 184 c.p.c., avendo la parte attrice, in sede di precisazione delle conclusioni, concluso come da atto di citazione e memorie ex art. 183 c.p.c., comma 5, mentre lo stesso giudice aveva respinto le prove testimoniali articolate nell’atto di citazione, perchè inammissibili, e la richiesta di CTU. La Corte di appello ha respinto il relativo secondo motivo di gravame, concernente, per l’appunto, la mancata ammissione delle istanze istruttorie non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, pur avendo il Collegio, nel corso del giudizio di appello, ammesso alcune prove testimoniali, ex art. 345 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis.

Ora, in generale, quanto al rigetto del secondo motivo di appello, la Corte territoriale (ed il Tribunale) ha deciso conformemente alla giurisprudenza di questo giudice di legittimità, secondo la quale “la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l’onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poichè, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello”, non essendo sufficiente “il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste – istruttorie e di merito definitivamente proposte” (Cass. 19352/2017; Cass. 16290/2016; Cass. 5741/2019, anche con riferimento al grado di appello). Tale interpretazione degli artt. 189, 345 e 346 c.p.c., è stata ritenuta non in contrasto con gli artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nè con gli artt. 2 e 6 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (ratificato con L. 2 agosto 2008, n. 130), nè con gli artt. 24 e 111 Cost., non determinando alcuna compromissione dei diritti fondamentali di difesa e del diritto ad un giusto processo, poichè dette norme processuali, per come interpretate, senza escludere nè rendere disagevole il diritto di “difendersi provando”, subordinano, piuttosto, lo stesso ad una domanda della parte che, se rigettata dal giudice dell’istruttoria, va rivolta al giudice che decide la causa, così garantendosi anche il diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato (Cass. 3229/2019).

Più specificatamente, in relazione al rilievo sub a), lo stesso è infondato, perchè la precisazione delle conclusioni è prevista anche davanti al giudice monocratico e non si vede perchè l’omissione di cui si discute dovrebbe avere effetti diversi, a seconda che si verifichi con riguardo a giudizio collegiale o monocratico (il ricorrente valorizza soltanto la mancanza, nel giudizio monocratico, della possibilità di un reclamo al collegio, che però ormai non è più previsto neppure nel rito collegiale, e la inverosimiglianza di una rimeditazione dei propri precedenti provvedimenti istruttori da parte del giudice monocratico, che è un argomento non giuridico).

La precisazione delle conclusioni infatti deve avvenire in modo specifico, sia davanti al giudice monocratico che davanti a quello collegiale, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste istruttorie e di merito – definitivamente proposte (Cass.- 19352/201/).

Quanto al profilo sub b), deve ribadirsi che l’implicita rinuncia alle istanze istruttorie, non accolte in primo grado e reiterate con l’atto di appello, le quali non vengano riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, opera a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione (Cass. 9410/2011; Cass.16886/2016; Cass. 22709/2017).

Riguardo infine al profilo sub c), deve osservarsi che esso è inammissibile per difetto di decisività. Lo stesso ricorrente, infatti, ammette, riportando passi della sua comparsa conclusionale in appello, che i documenti da lui prodotti costituivano soltanto un principio di prova, utile a giustificare la deroga al divieto di prova testimoniale.

5. Con il quarto motivo del ricorso principale, si denuncia quindi la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, in relazione agli artt. 132 e 345 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost., avendo la Corte d’appello del tutto travisato le risultanze delle prove testimoniali ammesse in appello, oltretutto trascurando del tutto i riscontri documentali offerti e la deposizione del teste R., ragioniere che aveva curato la “contabilità del Gruppo”, decisiva per l’accoglimento del gravame.

6. Il motivo è inammissibile.

Con riguardo al travisamento ed mancato esame delle prove testimoniali espletate, si deve rilevare che: a) da un lato, qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove testimoniali, ha l’onere non solo di trascriverne il testo integrale nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare i punti ritenuti decisivi, risolvendosi, altrimenti, il dedotto vizio di motivazione in una inammissibile richiesta di riesame del contenuto delle deposizioni testimoniali e di verifica dell’esistenza di fatti decisivi sui quali la motivazione è mancata ovvero è stata insufficiente o illogica (Cass. 6023/2009; Cass. 17915/2010; Cass. 19985/2017) e, nella specie, sono riprodotti soltanto stralci della deposizione del teste R. (tant’è che altre parti della deposizione sono state ritrascritte dai controricorrenti, al fine di dimostrarne la non conferenza rispetto alla prova della costituzione di un fondo comune e di una compartecipazione agli utili ed alle perdite della società di fatto occulta da parte dei soci); b) dall’altro lato, la doglianza, in ordine anche al contenuto delle deposizioni testimoniali oggetto di espresso esame da parte della Corte di appello, concerne comunque valutazioni ed apprezzamenti di fatto e sottende una valutazione atomistica delle singole deposizioni e non già il necessario esame complessivo delle stesse, laddove non è consentito a questa Corte di procedere ad un nuovo esame di merito attraverso una autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. 15205/2014; Cass. 25166/2019).

In generale, deve ribadirsi che l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 16056/2016; Cass. 17097/2010).

Con riguardo poi alle produzioni documentali, che il ricorrente ha riallegato al ricorso per cassazione, asseritamente non esaminate dalla Corte d’appello, la doglianza, comunque implicante vizio di motivazione della sentenza impugnata per l’asserito omesso esame di un documento, è inammissibile, sia perchè è necessario, oltre all’indicazione della sede processuale di adduzione delle risultanze documentali (Cass. S.U. 7161/2010), anche, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività del documento non valutato (o insufficientemente valutato), che il ricorrente per cassazione precisi – mediante integrale trascrizione del contenuto dell’atto nel ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa (Cass. 11547/2007; Cass. 4980/2014; Cass. 16655/2017), sia perchè non emerge affatto che la Corte d’appello non abbia vagliato il complesso materiale istruttorio, dovendosi integrare la motivazione della Corte con quella del Tribunale, richiamata per relationem, per quanto sopra detto.

7. Il ricorrente principale, con il quinto motivo, lamenta la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, in relazione agli artt. 112, 115 e 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost., stante l’omessa pronuncia sul “motivo di gravame n. 1 b) contenuto nell’atto di appello relativo al mancato accertamento della holding personale operativa”, gruppo societario di fatto coordinato dal F.E..

8. La doglianza, in ordine all’omessa pronuncia, è infondata, in quanto, come chiarito sopra, la motivazione della decisione qui impugnata va integrata con quella della sentenza di primo grado, espressamente richiamata per relationem.

Il Tribunale aveva ritenuto indimostrata la sussistenza di un’attività astrattamente idonea a produrre un incremento dei risultati economici del gruppo nel suo insieme, conseguente a tale attività direttiva e di governo, rimanendo invece nel rapporto tra i fratelli inalterate le singole individualità in riferimento sia agli affari posti in essere sia ai soggetti agenti, in quanto, secondo l’insegnamento di questa Corte, è configurabile una holding di tipo personale allorquando una persona fisica, che sia a capo di più società di capitali in veste di titolare di quote o partecipazioni azionarie, svolga professionalmente, con stabile organizzazione, l’indirizzo, il controllo ed il coordinamento delle società medesime, non limitandosi, così, al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio, essendo necessario che la suddetta attività, di sola gestione del gruppo (cosiddetta holding pura), ovvero anche di natura ausiliaria o finanziaria (cosiddetta holding operativa), si esplichi in atti, anche negoziali, posti in essere in nome proprio, fonte, quindi, di responsabilità diretta del loro autore, e presenti altresì obiettiva attitudine a perseguire utili risultati economici, per il gruppo e le sue componenti, causalmente ricollegabili all’attività medesima (Cass. S.U. 25275/2006; Cass. 5520/2017).

In ogni caso, l’esclusione, da parte della Corte territoriale, di un rapporto societario tra le parti, per difetto di prova dei presupposti sia oggettivi che soggettivi (fondo comune, attività comune con partecipazione agli utili e alle perdite ed affectio societatis) risulta assorbente sotto tutti i profili rilevanti, considerato che oggetto della domanda era appunto l’accertamento della esistenza di una società di fatto tra l’attore e il convenuto. Nè, invero, appare chiaro come, nell’ambito di tale domanda, si inserisca il profilo, dedotto con il motivo di ricorso e accennato anche nella sentenza di primo grado, della holding personale (intendendosi, si ribadisce, per tale una persona fisica che sia a capo di più società di capitali in veste di titolare di quote o partecipazioni azionarie e svolga professionalmente, con stabile organizzazione, l’indirizzo, il controllo e il coordinamento delle società medesime, non limitandosi così al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio: Cass. 1439/1990, 12113/2002, 3724/2003), della quale non viene qui affatto precisata la concreta configurazione e struttura, sicchè la censura si presenta altresì affetta da insuperabile genericità.

9. Con il sesto motivo, si lamenta, infine, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, in relazione all’art. 92 c.p.c., comma 2, artt. 100,115,132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost., in relazione al ritenuto difetto di interesse ad agire del F.C. in merito alla documentazione prodotta dalla parte convenuta ed al rigetto della domanda riconvenzionale da questa proposta, atteso che sussisteva interesse a contraddire alla domanda riconvenzionale ed a dolersi del mancato esame di documentazione, comunque ormai acquisita al processo.

10. La censura è in parte inammissibile ed in parte infondata.

Invero, in ordine alla documentazione, prodotta dalla controparte, la doglianza è inammissibile, in quanto si tratta di deduzione del tutto astratta e generica, non essendo chiarito, nel corpo del motivo, di quale documenti si trattasse, quando essi fossero stati prodotti e quale fosse il loro contenuto.

In ordine alla domanda riconvenzionale, come si evince dal controricorso della S., la domanda riconvenzionale era stata formulata, soltanto, in via subordinata al positivo accertamento della sussistenza di una società di fatto tra i fratelli F., ai fini di confutare la domanda attorea di divisione al 50% del valore del patrimonio societario; quindi correttamente il giudice di primo grado non si è pronunciato su tale domanda, in quanto ritenuta assorbita dal mancato accoglimento della domanda principale attorea.

La Corte d’appello ha ritenuto inammissibile il motivo di appello per carenza di interesse.

In effetti, la figura dell’assorbimento in senso proprio ricorre (Cass. 28663/2013; Cass. 28995/2018) quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno.

Il ricorrente deduce di avere invece interesse ai fini dell’eventuale pronuncia di soccombenza reciproca e di compensazione delle spese, ex art. 92 c.p.c., ma l’assunto è infondato, in quanto la soccombenza reciproca, che consente la compensazione totale o parziale tra le parti delle spese processuali (art. 92 c.p.c., comma 2), si verifica nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo (o di unica domanda in più capi, Cass. 20888/2018), ma non concerne le domande meramente assorbite per carenza di interesse, stante la decisione assorbente. Al fine quindi di incidere sulla soccombenza e il conseguente carico delle spese processuali, la stessa domanda di parte convenuta avrebbe dovuto essere respinta o dichiarata inammissibile dal Tribunale; il che non risulta e non è neppure dedotto dal ricorrente.

11. La ricorrente incidentale S. lamenta, con il primo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., stante l’omessa pronuncia sulla carenza di titolarità del rapporto dal lato passivo, denunciata dalla medesima, coniuge di F.E., in sede di costituzione nel giudizio riassunto, a seguito della morte dell’ E., per effetto della espressa rinuncia all’eredità del de cuius, e, con un secondo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per violazione dell’art. 91 c.p.c., avendo la Corte territoriale, non pronunciandosi sull’eccezione di carenza di legittimazione passiva, omesso di condannare, in via autonoma, l’appellante, soccombente, alle spese del giudizio nei riguardi di essa S..

12. Il ricorrente principale, in replica, ha, in particolare, dedotto che la rinuncia all’eredità da parte della vedova del F.E., in data 5/6/2014, non sarebbe operativa, in difetto di redazione dell’inventario entro il termine di tre mesi dall’apertura della successione, avendo la S. avuto il possesso dei beni ereditari, avendo vissuto nella casa coniugale fino al decesso del F., avvenuto nel (OMISSIS).

13. La prima censura del ricorso incidentale è infondata, non ricorrendo il lamentato vizio di omessa pronuncia.

La S., costituendosi, a seguito di riassunzione del giudizio di appello, interrotto a causa del decesso del F.E. (sino ad allora rappresentato in giudizio dalla stessa S., coniuge del de cuius, in qualità di curatrice), aveva eccepito, in via preliminare, la propria “carenza di legittimazione passiva”, per avere essa rinunciato all’eredità del marito.

Ora, tale questione preliminare di merito, posta da parte totalmente vittoriosa in primo grado, indipendentemente da ogni espressa indicazione, era necessariamente condizionata e doveva essere quindi esaminata nella sola ipotesi di fondatezza dell’appello principale (Cass. 4047/2016: “l’appello incidentale che investa una questione preliminare di merito, proposto dalla parte totalmente vittoriosa in primo grado, ha natura di gravame condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione, sicchè, ove la suddetta questione (nella specie, carenza di legittimazione passiva) sia stata oggetto di decisione esplicita o implicita ad opera del primo giudice, quello di secondo grado deve esaminarla solo in presenza dell’attualità dell’interesse e, cioè, unicamente nell’ipotesi di fondatezza dell’impugnazione principale, mentre, in caso contrario, non può rigettarla, restando la stessa assorbita”; cfr. anche, in tema di giudizio di cassazione, Cass. S.U. 7381/2013, ove si è affermato che “il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito… ha natura di ricorso condizionato all’accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicchè, laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte solo in presenza dell’attualità dell’interesse, ovvero unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale”; Cass. 5134/2019), giacchè, se l’appello principale, che deve essere sottoposto ad un preventivo esame, risultava totalmente infondato, l’appellante incidentale non avrebbe avuto più interesse a che il proprio gravame fosse deciso, poichè il suo eventuale esito positivo non avrebbe potuto portare ad un risultato a lui più favorevole relativamente all’oggetto della controversia.

14. Il secondo motivo del ricorso incidentale, concernente le spese di giudizio di appello, da liquidarsi in via autonoma in favore di essa S., vittoriosa anche in punto di carenza di legittimazione passiva, è infondato. Si sostiene che, in virtù del difetto “di legittimazione passiva” (rectius, difetto di titolarità passiva del rapporto) della ricorrente incidentale per effetto della rinunzia all’eredità del marito, in suo favore avrebbe dovuto essere emessa una autonoma pronuncia di condanna alle spese.

Ma la condanna alle spese è stata pronunciata dalla Corte di merito anche in favore della ricorrente incidentale, in solido con i figli. Una autonoma condanna alle spese in suo favore avrebbe potuto giustificarsi soltanto nel caso che ella avesse spiegato autonome difese; il che però non è dedotto, mentre il contrario risulta dalla sentenza impugnata, nella cui epigrafe si dà atto della comune difesa delle parti appellate (moglie e figli del de cuius).

15. Per tutto quanto sopra esposto, vanno respinti il ricorso principale e quello incidentale. Le spese processuali del presente giudizio di legittimità vanno parzialmente, nella misura di un quinto, compensate tra le parti, in considerazione della limitata soccombenza reciproca valutata nel suo contenuto rispetto ai diritti fatti valere, e le stesse, liquidate come in dispositivo, nella restante parte, vanno poste a carico del ricorrente principale, in favore dei controricorrenti, assistiti da stessi difensori (Cass. 25803/2017).

PQM

La Corte respinge il ricorso principale e quello incidentale; compensa per un quinto le spese processuali tra le parti; liquida, per l’intero, le spese processuali del presente giudizio di legittimità in complessivi Euro 30.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, e condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore dei controricorrenti, dei quattro quinti delle stesse, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale S. dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA