Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10494 del 27/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/04/2017, (ud. 23/03/2017, dep.27/04/2017), n. 10494
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sull’istanza per correzione di errore materiale iscritta al n. R.G.
15682017 vertente tra le parti:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso la
sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso
unitamente e disgiuntamente dagli avvocati RICCI MAURO, EMANUELA
CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI;
e
– S.B., MINISTERO ECONOMIA FINANZE, MINISTERO
DELL’INTERNO, REGIONE CALABRIA;
avverso la sentenza n. 24963/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
depositata il 06/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. MANCINO ROSSANA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. con l’ordinanza di questa Corte, sezione sesta civile – L 6 dicembre 2016, n. 24963 – pronunciando sul ricorso n. 144722015 proposto dall’ INPS, nei confronti di S.B., MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL’INTERNO, REGIONE CALABRIA (parti intimate) – è stato accolto il ricorso regolando le spese del giudizio di legittimità secondo la regola della soccombenza (punto 31 della motivazione);
2. il dispositivo della predetta ordinanza è affetto da errore materiale nella regolazione delle spese del giudizio di legittimità delle quali è stata onerata la parte ricorrente, totalmente vittoriosa in giudizio;
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
3. gli artt. 391 – bis e 380 – bis c.p.c., come novellati dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 – bis, aggiunto dalla Legge di Conversione 25 ottobre 2016, n. 197, prevedono che la Corte proceda d’ufficio alla correzione dell’errore materiale;
4. il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte, n. 24963 del 2016, va corretto ponendo le spese del giudizio di legittimità a carico della parte intimata, S.B.;
5. non si provvede alla regolazione delle spese per il procedimento di correzione dell’errore materiale.
PQM
La Corte corregge, d’ufficio, l’errore materiale nell’ordinanza 6 dicembre 2016, n. 24963 e pone le spese del giudizio di legittimità a carico della parte intimata S.B.; nulla spese per il procedimento di correzione.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017