Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10494 del 27/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/04/2017, (ud. 23/03/2017, dep.27/04/2017),  n. 10494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sull’istanza per correzione di errore materiale iscritta al n. R.G.

15682017 vertente tra le parti:

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati RICCI MAURO, EMANUELA

CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI;

e

– S.B., MINISTERO ECONOMIA FINANZE, MINISTERO

DELL’INTERNO, REGIONE CALABRIA;

avverso la sentenza n. 24963/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 06/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. MANCINO ROSSANA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. con l’ordinanza di questa Corte, sezione sesta civile – L 6 dicembre 2016, n. 24963 – pronunciando sul ricorso n. 144722015 proposto dall’ INPS, nei confronti di S.B., MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL’INTERNO, REGIONE CALABRIA (parti intimate) – è stato accolto il ricorso regolando le spese del giudizio di legittimità secondo la regola della soccombenza (punto 31 della motivazione);

2. il dispositivo della predetta ordinanza è affetto da errore materiale nella regolazione delle spese del giudizio di legittimità delle quali è stata onerata la parte ricorrente, totalmente vittoriosa in giudizio;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

3. gli artt. 391 – bis e 380 – bis c.p.c., come novellati dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 – bis, aggiunto dalla Legge di Conversione 25 ottobre 2016, n. 197, prevedono che la Corte proceda d’ufficio alla correzione dell’errore materiale;

4. il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte, n. 24963 del 2016, va corretto ponendo le spese del giudizio di legittimità a carico della parte intimata, S.B.;

5. non si provvede alla regolazione delle spese per il procedimento di correzione dell’errore materiale.

PQM

La Corte corregge, d’ufficio, l’errore materiale nell’ordinanza 6 dicembre 2016, n. 24963 e pone le spese del giudizio di legittimità a carico della parte intimata S.B.; nulla spese per il procedimento di correzione.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

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