Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10494 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. I, 12/05/2011, (ud. 04/04/2011, dep. 12/05/2011), n.10494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.G. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ERRICO PASQUALE,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA depositato il

22/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI MAURIZIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La sig.ra R.G. con ricorso alla Corte d’appello di Roma chiedeva la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell’indennizzo previsto dalla L. n. 89 del 2001 in relazione a un giudizio da lei promosso dinanzi al tribunale di S. Maria C.V. avente ad oggetto il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione. La Corte d’appello, con decreto depositato il 22 ottobre 2008, le liquidava la somma di Euro 4.800,00 oltre interessi legali dalla data del decreto e spese liquidate nella misura di Euro 825,00 di cui Euro 500,00 per onorari ed Euro 250,00 per diritti, con distrazione in favore dell’avv. Raffaele Di Telia. L’attrice ha proposto ricorso a questa Corte avverso il decreto, con atto notificato il 4/5 dicembre 2009 al Ministero della Giustizia formulando due motivi. La parte intimata resiste con controricorso.

La Corte delibera che si dia luogo a motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1173 e 1282 c.c. per essere stati gl’interessi sulla somma attribuita liquidati dalla data del decreto e non dalla domanda, come dovevano esserlo stante la natura indennitaria e non meramente compensativa dell’equa riparazione.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., art. 4 della tariffa professionale, per essere stati i diritti liquidati in misura inferiore a quella di legge.

2. Entrambi i motivi sono accompagnati dai prescritti quesiti.

Il primo motivo va accolto in relazione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in materia di equa riparazione per l’eccessiva durata del processo, gl’interessi vanno liquidati dalla domanda (ex multis Cass. 11 aprile 2005, n. 7389; 27 gennaio 2004, n. 1405; 17 febbraio 2003, n. 2382).

Il secondo motivo va dichiarato assorbito.

Il decreto impugnato va pertanto cassato in relazione alla censura accolta e tale cassazione comporta anche la caducazione della statuizione sulle spese. Sussistono le condizioni per la decisione nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., disponendosi che gl’interessi legali decorrano dalla domanda e le spese del giudizio di merito siano liquidate nella misura di Euro 500,00 per onorari, Euro 378,00 per diritti ed Euro 50,00 per spese vive, non essendo rimborsabili a carico della parte soccombente tutte le voci richieste.

Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico del Ministero della Giustizia e liquidate come in dispositivo, compensandosene la metà sussistendone giusti motivi. Le spese vanno distratte come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo. Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito condanna il Ministero della Giustizia al pagamento degl’interessi legali sulla somma liquidata dalla Corte d’appello di Euro 4.800,00 dalla data della domanda giudiziale. Lo condanna altresì, con distrazione in favore dell’avv. Raffaele Di Telia, alle spese del giudizio di merito nella misura di Euro 500,00 per onorari, Euro 378,00 per diritti e Euro 50,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge nonchè, compensandosene la metà, alla metà delle spese del giudizio di Cassazione che liquida nella misura così già ridotta in Euro 250,00 di cui Euro 50,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge, con distrazione in favore dell’avv. Pasquale Errico.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 4 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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