Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10493 del 27/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/04/2017, (ud. 23/03/2017, dep.27/04/2017), n. 10493
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 23223/2016
R.G., sollevato dal Tribunale di Milano con ordinanza depositata il
30/09/2016 nel procedimento vertente tra:
S.G. contro BEAUTY AND LUXURY S.R.L. e MORRIS PROFUMI
S.P.A. ed iscritto al n. 7633/2016 R.G. di quell’ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Celeste che, visto
l’art. 380-ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera
di consiglio, indichi il Tribunale di Parma competente per
territorio a giudicare sul procedimento, con le conseguenze di
legge.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. con ordinanza del 30 settembre 2016, il Tribunale di Milano ha richiesto d’ufficio, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., il regolamento di competenza affinchè la Corte di Cassazione statuisca in ordine al giudice competente, per territorio, a decidere sulla causa avente ad oggetto la domanda, proposta da S.G., volta a riconoscere crediti derivanti dal rapporto di agenzia intercorso dapprima con la s.p.a. Morris Profumi e, poi, con la s.r.l. Beauty and Luxury;
2. tale giudizio era stato in precedenza incardinato presso il Tribunale di Parma, il quale aveva dichiarato l’incompetenza territoriale del giudice adito, assumendo la competenza del Tribunale di Milano, in considerazione della clausola contrattuale derogativa della competenza e della condotta processuale del ricorrente, di adesione all’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Morris Profumi s.p.a.;
3. nell’ordinanza con la quale si solleva il conflitto, il giudice milanese ha rimarcato la nullità delle clausole derogative della competenza (nella specie, l’elezione di domicilio e foro convenzionalmente stabilito dalle parti in (OMISSIS)) e l’irrilevanza dell’indicazione del giudice competente derivante dall’adesione della parte all’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Morris Profumi s.p.a.;
4. le conclusioni del Procuratore Generale, nel senso della competenza, per territorio, del Tribunale di Parma a giudicare sul procedimento in oggetto, sono condivise dal Collegio;
5. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
6. la competenza per territorio deve essere individuata in conformità del criterio di cui all’art. 413 c.p.c., comma 4, il quale, per le controversie previste dall’art. 409 c.p.c., n. 3, tra le quali sono espressamente annoverate le controversie relative ai rapporti di agenzia, fa riferimento al “giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente” (v., fra le altre, Cass. sez. sesta-L 5 maggio 2016 n. 9014), fissando, così, un foro esclusivo (non alternativo o concorrente con quelli indicati nel comma 2 del medesimo articolo), la cui previsione è ispirata a esigenze di tutela del lavoratore parasubordinato, restando escluso che, giusta l’ordinanza n. 241 del 1993 della Corte Costituzionale, la suddetta norma sia per ciò sospettabile di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. (cfr. Cass. sez. sesta-L 25 maggio 2015, n. 10703; v. anche Cass. n. 9576/2004; n. 4459/1998; n. 3464/1997);
7. l’art. 409 c.p.c., n. 3, assegna alla competenza funzionale del giudice del lavoro i rapporti di agenzia che si concretino in una prestazione di opera continuativa coordinata prevalentemente personale e la giurisprudenza di questa Corte distingue i rapporti di agenzia a seconda che abbiano i caratteri indicati dalla norma sopra riportata, devoluti alla competenza funzionale del Giudice del lavoro, oppure siano privi dei caratteri stessi, nel qual caso la competenza è del giudice ordinario (si vedano, in relazione ad ipotesi in cui l’agente svolga la propria attività avvalendosi di una struttura organizzativa a carattere imprenditoriale, Cass. 22 marzo 2006 n. 6351; Cass. 6 novembre 2000 n. 14454; si veda anche Cass. 6 aprile 2009, n. 8214);
8. va anche aggiunto, come da ultimo ribadito da Cass. sez. sesta-3, 19 gennaio 2017, n. 1381, che la competenza territoriale in ordine alle controversie di lavoro e previdenziali è inderogabile, non rilevando, in senso contrario, l’adesione dell’attore all’eccezione sollevata dal convenuto o la (inammissibile) rinuncia di quest’ultimo all’eccezione già ritualmente proposta;
9. quanto ai criteri di individuazione del domicilio, ai fini dell’art. 413 c.p.c., comma 4, questa Corte (v., fra le tante, Cass. sez. sesta, 9 luglio 2014, n. 15723, alla cui più ampia motivazione si rinvia) ha affermato che “nelle controversie del lavoratore parasubordinato, nelle quali ai sensi dell’art. 413 c.p.c., comma 4, la competenza territoriale si determina in modo esclusivo in relazione al foro del domicilio del lavoratore, il domicilio stesso deve intendersi fissato nel luogo in cui il lavoratore ha il centro dei propri affari ed interessi, intendendosi per interessi non solo quelli economici e materiali, ma anche quelli affettivi, spirituali e sociali atteso che la nozione di domicilio è unitaria e impone che vengano considerati, assieme agli affari ed agli interessi economici dell’individuo, anche gli interessi affettivi, personali e sociali (Cass. ord. n. 11339 del 2010, ord. n. 15264 del 2008, sent. n. 17882 del 2007);
10. dalla documentazione versata in atti risulta che il domicilio del S., ossia il luogo in cui l’agente aveva stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi in pendenza del rapporto di agenzia, fosse Parma e, pertanto, deve dichiararsi la competenza del Tribunale di Parma a conoscere del giudizio incardinato per i crediti derivanti dal rapporto di agenzia;
11. non si provvede alla regolazione delle spese per la natura del procedimento.
PQM
La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Parma; nulla spese.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017