Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10492 del 30/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 30/04/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 30/04/2010), n.10492
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 21582/2008 proposto da:
P.D. titolare dell’impresa individuale COM.AL. di
P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASETTA MATTEI 23
9, presso lo studio dell’avvocato TROPEA SERGIO, rappresentato e
difeso dagli avvocati RECCA ANTONINO, FONDACARO GIOVANNA, giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (Ufficio Locale di Enna) in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 46/2007 della Commissione Tributaria Regionale
di PALERMO – Sezione Staccata di CALTANISSETTA del 19.3.07,
depositata il 18/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza n. 46/28/2007 del 18/6/2007 la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva il gravame interposto dall’Agenzia delle entrate di Enna nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Enna di accoglimento dell’opposizione spiegata in relazione ad avviso di rettifica emesso a titolo di I.V.A. per l’anno d’imposta 1994.
Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello il P., nella qualità, propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi.
Con il 1^ motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, commi 4 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 2 motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 3^ motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 4^ motivo denunzia difetto di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
E’ stata redatta relazione ex art. 380 bis c.p.c..
La relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;
La ricorrente ha presentato memoria.
Il P.G. ha condiviso la relazione.
Diversamente da quanto osservato nella relazione, il Collegio ritiene che vada accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti.
Osserva costituire principio consolidato in giurisprudenza di legittimità che in tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 4, la produzione di documenti in copia fotostatica costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo, incombendo alla controparte l’onere di contestarne la conformità all’originale, come previsto dall’art. 2712 c.c., ed avendo il giudice l’obbligo di disporre, in tal caso, la produzione del documento in originale; e che in tema di produzione di copie fotostatiche, il principio di cui agli artt. 2712 e 2719 c.c., secondo i quali esse hanno la stessa efficacia probatoria degli originali se non sono espressamente disconosciute dalla parte contro la quale sono prodotte, opera anche nel caso di contumacia di quest’ultima (v., da ultimo Cass., 24/04/2009, n. 9773).
Orbene, nell’affermare che “Nella presente fattispecie il fatto che la consulenza non sia stata asseverata da giuramento, che molti dei numerosi atti ad essa allegati non sono stati certificati conformi agli originali… sono tutti indizi che inducono la commissione a considerarli semplice produzione non avente la natura di prova certa su quanto affermato, e pertanto, ne disattende le conclusioni”, il giudice dell’appello ha nell’impugnata sentenza disatteso invero i suindicati principi.
Della medesima, assorbiti gli altri motivi, s’impone pertanto la cassazione, con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, per nuovo esame.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010