Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10492 del 27/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 27/04/2017, (ud. 23/03/2017, dep.27/04/2017),  n. 10492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 27632 – 2015 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.G.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2451/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA

depositata il 26/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

1. la Corte d’appello di Roma, in accoglimento del gravame svolto dalla lavoratrice, dichiarava nulla la clausola di apposizione del termine al contratto stipulato per il periodo 2.10.2003 – 31.122003 e, ritenuta l’esistenza, inter partes, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla stipula del contratto, condannava Poste Italiane s.p.a. al ripristino del rapporto medesimo e al pagamento del risarcimento del danno, nella misura di cinque mensilità;

2. avverso tale sentenza ricorre Poste Italiane s.p.a., con ricorso affidato ad un unico motivo, ulteriormente illustrato con memoria;

3. la lavoratrice è rimasta intimata;

4. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

5. questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 15440 del 2016) si è ripetutamente pronunciata su fattispecie sostanzialmente analoghe (ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione di personale assente inquadrato nell’area operativa ed addetto al servizio di recapito) affermando alcuni principi che devono essere in questa sede pienamente ribaditi e che possono essere esplicitati nei termini che seguono;

6. il quadro normativo che emerge a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001 è caratterizzato dall’abbandono del sistema rigido previsto dalla L. n. 230 del 1962 – che prevedeva la tipizzazione delle fattispecie legittimanti – e dall’introduzione di un sistema articolato per clausole generali, in cui l’apposizione del termine consentita a fronte di “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”;

7. tale sistema, al fine di non cadere nella genericità, impone al suo interno un fondamentale criterio di razionalizzazione, costituito dal già rilevato obbligo per il datore di lavoro di adottare l’atto scritto e di specificare in esso le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo O sostitutivo adottate;

8. l’onere di specificazione della causale nell’atto scritto costituisce una perimetrazione della facoltà riconosciuta al datore di lavoro di far ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo), a prescindere da fattispecie predeterminate;

9. tale onere ha l’evidente scopo di evitare l’uso indiscriminato dell’istituto per tini solo nominalmente riconducibili alle esigenze riconosciute dalla legge, imponendo la riconoscibilità e la verificabilità della motivazione addotta già nel momento della stipula del contratto;

10. proprio il venir meno del sistema delle fattispecie legittimanti impone che il concetto di specificità sia collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere calato;

11. il concetto di specificità risente di un certo grado di elasticità che, in sede di controllo giudiziale, deve essere valutato dal giudice secondo criteri di congruità e ragionevolezza;

12. nel caso di specie, il contratto indicava un ambito territoriale, il luogo di destinazione della lavoratrice, le mansioni assegnate (recapito della corrispondenza), coincidenti con quelle svolte dal personale assente da sostituire e tali indicazioni erano sufficienti ad integrare il requisito di specificità della clausola contrattuale;

13. nè è dovuto il riferimento, anche a posteriori, al nominativo dei dipendenti di volta in volta sostituiti o una più precisa localizzazione dell’assegnazione del lavoratore, essendo erroneo affermare che in difetto di tale indicazione debba per ciò solo supporsi che l’assunzione dell’odierna controricorrente debba imputarsi a cronica carenza di organico;

14. all’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio della causa, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

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