Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10491 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/09/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 29/09/2020), n.20491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31597-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

PORTO PETROLI DI GENOVA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE 200,

presso lo studio dell’avvocato CATERINA CORRADO OLIVA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 325/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 20/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1.- Porto Petroli s.p.a. è concessionaria di aree demaniali nel porto di Genova ove gestisce l’attracco delle navi e lo scarico degli idrocarburi mediante bracci meccanici. La società ha quindi proposto tramite procedura DOCFA la classificazione di queste aree nella categoria E/1. La Agenzia delle entrate ha rettificato il classamento attribuendo alle aree in oggetto la categoria D/1. La società ha impugnato gli avvisi di classamento deducendo la tardività della notifica degli avvisi, la nullità degli stessi per difetto di motivazione e di preventivo sopralluogo e, nel merito, che dette aree devono essere classificate in categoria E/1 trattandosi di un compendio destinato esclusivamente allo svolgimento di servizi di trasporto merci e servizi portuali. Il ricorso della contribuente è stato rigettato in primo grado. Ha proposto appello la società e la CTR della Liguria con sentenza depositata 20 marzo 2018 ha riformato la sentenza impugnata, ritenendo che nella fattispecie non possa parlarsi di utilizzazione del bene dal punto di vista commerciale, atteso che esso è strettamente funzionale e necessario alla attività portuale e pertanto le aree in questione devono essere censite nella categoria E/1.

2.- Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidandosi a due motivi. Resiste la società contribuente con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, riproponendo le questioni relative alla tardività della notifica, alla carenza di motivazione, carenza di sopralluogo e di contraddittorio preventivo. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Il P.G. con memoria del 23.10.2019 si è espresso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

3.- Con il primo motivo del ricorso l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione del R.D.L n. 652 del 1939, artt. 2, 5 e 10; nonchè del D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 6, 8 e 40, e del D.L. n. 262 del 2006, art. 2 comma 40. Deduce che la struttura della società è unità immobiliare autonoma rispetto alla stazione marittima e il collegamento è dato solo dall’attività ivi esercitata; che non è l’utilizzazione dell’immobile ma la struttura dello stesso a determinare il classamento in una o altra categoria catastale. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. b), e della L. n. 84 del 1994, art. 21, comma 1, lett. a). La parte ricorrente deduce che la elencazione data dal legislatore in materia di immobili classificabili sub categoria E è tassativa, e che solo gli immobili destinati ad una pubblica funzione possono essere cosi classificati. Deduce che vi è una netta differenza tra le funzioni pubblicistiche rappresentate dal servizio pubblico portuale e le attività produttive private relative ai porti e che il concessionario demaniale utilizza le aree traendone profitto.

3.1-. Il motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati per quanto appresso si dirà.

La contesa riguarda aree ove insistono le strutture mediante le quali la società opera lo scarico degli idrocarburi mediante bracci meccanici. Secondo l’Agenzia, nelle specifico, si tratta di un capannone, mentre la società deduce che si tratta di una tettoria, locale tecnico e altre strutture quali banchine, area scoperte e pontili. E’ comunque pacifico che gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale e che l’attività svolta sia quello dello sbarco merce (idrocarburi). Il D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, art. 1, comma 1) così dispone: “nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/ 1, E/2, E/3, E/4, E/5, E I 6 ed E I 9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale”.

Nella ormai consolidata interpretazione di questa Corte, cui questo Collegio intende dare continuità, si afferma “in tema di ICI, ai fini del classamento di un immobile nella categoria E, come previsto dal D.L. n. 262 n. 2006, art. 2, comma 40, conv. dalla L. n. 286 del 2006, è necessario che lo stesso presenti caratteristiche tipologico funzionali tali da renderlo estraneo ad ogni uso commerciale o industriale, con la conseguenza che le aree portuali non sono classificabili in detta categoria se in concreto destinate a tali finalità” (Cass. n. 10674/ 2019). Ciò in quanto l’imposizione ICI sulle aree portuali è fondata sul criterio della funzione (attività libero-imprenditoriale) e non sul criterio di ubicazione, con la conseguenza che il censimento catastale delle stesse impone l’accertamento non già della loro localizzazione, bensì dell’esercizio dell’attività secondo parametri imprenditoriali, restando invece irrilevante l’interesse pubblico al suo svolgimento (Cass. 23067/2019). Sulla scorta di queste considerazioni, questa Corte ha costantemente ritenuto che i locali magazzini e le aree scoperte utilizzati dalle società imprenditrici “terminaliste”, concessionarie del suolo, per le attività di movimentazione, stoccaggio, deposito, imbarco e sbarco di merci non possono essere classificati nella categoria E. (Cass. 10287/2019; Cass. 34657/2019; Cass. 10674/2019; Cass. 10031 e 10032 del 2017)

5.-Il ricorso incidentale è inammissibile.

Le questioni agitate dalla società controricorrente con il ricorso incidentale e cioè la tardività della notifica degli avvisi di accertamento, atteso che essi sono stati notificati oltre il termine di cui al D.M. n. 701 del 2014, art. 1, comma 3, la necessità di un preventivo sopralluogo, e il difetto di motivazione degli avvisi, costituiscono questioni assorbite, che il giudice di secondo grado non ha esaminato e che dovrà valutare in sede di rinvio, tenendo conto di quanto sopra in ordine all’accoglimento del ricorso principale. E’ infatti principio affermato da questa Corte, cui il Collego intende dare continuità che “Nel giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorchè in virtù del principio cd. della ragione più liquida, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio” (Cass. 10503/2018; Cass. 574/2016; Cass. 4472/2016; Cass. 22095/2017).

Il ricorso principale è pertanto da accogliere con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR della Liguria in diversa composizione, per un nuovo esame, anche sulle questioni assorbite; il ricorso incidentale è da dichiarare inammissibile

Il giudice del rinvio deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Liguria in diversa composizione per un nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio convocata, il 14 maggio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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