Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10491 del 21/04/2021

Cassazione civile sez. III, 21/04/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 21/04/2021), n.10491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31208/2019 proposto da:

A.K., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 10,

presso lo studio dell’avvocato EMANUELE BOCCONGELLI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 612/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 04/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. A.K., proveniente dal (OMISSIS), ricorre affidandosi ad un unico motivo per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di l’Aquila che aveva confermato la pronuncia con la quale il Tribunale aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere semianalfabeta e di aver causato, in qualità di autista, un investimento non mortale ai danni di un bambino, mentre era alla guida di un automezzo; ha aggiunto di essere fuggito dal proprio paese per timore di subire le conseguenze di tale investimento.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con l’unica censura proposta, il ricorrente deduce “la violazione delle norme che regolano la protezione internazionale e la contraddittorietà della motivazione”.

1.1. Assume che la Corte territoriale si era soffermata su “circostanze che dovevano essere ritenute significative per il riconoscimento dei presupposti della protezione umanitaria” (cfr. pag. 2 del ricorso), che era stata invece rigettata: aggiunge, al riguardo, che era stato riconosciuto che il sistema giudiziario del paese di origine era ostacolato dalla corruzione e dalla inefficienza e che era emersa una situazione di grave povertà che rendeva contraddittoria, rispetto alle emergenze processuali, la conclusione negativa deliberata dalla Corte d’Appello.

1.2. Il motivo è inammissibile.

1.3. In primo luogo, infatti, la rubrica risulta del tutto priva di specificità, non essendo state neanche indicate le disposizioni che si assumono violate, visto che contiene un riferimento generico (e contrastante con le regole che presidiano il giudizio di legittimità) “alle norme di diritto che regolano la protezione internazionale”. Risulta pertanto violato l’art. 366 c.p.c., n. 4.

1.4. Al riguardo, questa Corte ha affermato il principio, condiviso da questo Collegio, secondo cui “il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito” (cfr. ex multis Cass. 11603/2018; Cass. 17224/2020).

1.5. In secondo luogo, esiste un secondo insuperabile profilo di inammissibilità: le argomentazioni spese con la censura in esame, infatti, non si confrontano con la sentenza impugnata che – in relazione alla vicenda privata che ha caratterizzato il racconto e che, quindi, rendeva necessario assumere informazioni sulle condizioni del sistema di tutela giudiziaria esistente nel paese – ha correttamente istruito la domanda, adempiendo al dovere di cooperazione istruttoria mediante l’acquisizione di fonti ufficiali attendibili ed aggiornate sul sistema giudiziario e carcerario del paese (cfr. pagg. 5 e 8 della sentenza impugnata nella quale si richiamano il sito internazionale “Freedom House” ed i report di Amensty International 2017/2018).

1.6. A fronte di ciò, il ricorrente non ha contrapposto nessuna diversa fonte informativa, idonea a condurre ad una diversa decisione della controversia, con conseguente mancanza di decisività della censura.

7. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.

8. Non sono dovute spese, atteso che la controversia viene decisa in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte;

dichiara inammissibile il ricorso

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2021

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