Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10491 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. I, 12/05/2011, (ud. 01/04/2011, dep. 12/05/2011), n.10491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.D., con domicilio eletto in Roma, via Barberini n. 86,

presso l’Avv. Scatena Ilaria, rappresentato e difeso dall’Avv.

Defilippi Claudio come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Torino n.

57/08 V.G. depositato il 9 luglio 2008;

nonchè sul ricorso n. 21835/09 proposto da:

S.G., con domicilio eletto in Roma, via Barberini n. 86,

presso l’Avv. Scatena Ilaria, rappresentato e difeso dall’Avv.

Defilippi Claudio come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Torino n.

1188/07 V.G. depositato il 26 settembre 2008;

nonchè sul ricorso n. 21839/09 proposto da:

M.S., con domicilio eletto in Roma, via Barberini n. 86,

presso l’Avv. Ilaria Scatena, rappresentato e difeso dall’Avv.

Claudio Defilippi come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Torino n.

1187/07 V.G. depositato il 26 settembre 2008;

Udite le relazioni delle cause svolte nella pubblica udienza del

giorno 1 aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Sorrentino Federico che ha concluso per il rigetto dei

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.D., S.G. e M.S. ricorrono per Cassazione nei confronti dei decreti in epigrafe della Corte d’appello che hanno rigettato le loro domande di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata della procedura fallimentare svoltasi avanti al Tribunale de La Spezia nell’ambito della quale gli stessi hanno insinuato un loro credito.

Resiste l’Amministrazione con controricorsi.

I ricorrenti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi debbono essere preliminarmente riuniti benchè siano stati proposti avverso decisioni diverse. Premesso che sono principi già affermati quelli secondo cui “La riunione dei procedimenti, in applicazione della norma generale di cui all’art. 274 c.p.c., è ammessa anche nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, atteso che, tra i compiti di quest’ultima, oltre a quello istituzionale di garantire l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge e l’unità del diritto oggettivo nazionale, rientra anche l’altro di assicurare l’economia ed il minor costo dei giudizi, risultati cui mira la menzionata norma del codice di rito civilè (Cassazione civile, sez. 3, 20/12/2005, n. 28227) e “La riunione delle impugnazioni, obbligatoria ai sensi dell’art. 335 c.p.c., ove investano la stessa sentenza, può essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro diverse sentenze pronunciate fra le medesime parti, in relazione a ragioni di unitarietà sostanziale e processuale della controversia; ed invero dalle disposizioni del codice di rito prescriventi l’obbligatorietà della riunione, in fase di impugnazione, di procedimenti formalmente distinti, in presenza di cause esplicitamente ritenute dal legislatore idonee a giustificare la trattazione congiunta (art. 335 c.p.c., e disp. 151 disp. att. c.p.c.), è desumibile un principio generale secondo cui il giudice può ordinare la riunione in un solo processo di impugnazioni diverse, oltre i casi espressamente previsti, ove ravvisi in concreto elementi di connessione tali da rendere opportuno, per ragioni di economia processuale, il loro esame congiunto” (Cassazione civile, sez. 2, 17/06/2008, n. 16405), non vi è dubbio che le ragioni che giustificano la trattazione congiunta nella fattispecie sussistano in quanto le pretese delle parti traggono origine dalla durata, ritenuta eccessiva, dello stesso giudizio al quale hanno congiuntamente partecipato e non sono stati evidenziati elementi che differenzino le diverse posizioni.

Con tutti i motivi di ricorso, che per la loro complementarietà o identità possono essere esaminati congiuntamente, si censura l’impugnata decisione per avere la Corte d appello, violando la disciplina dettata dalla normativa sull’equo indennizzo da durata irragionevole del processo e decidendo in difformità dalla giurisprudenza della Corte europea, ritenuto non irragionevole la durata del procedimento fallimentare dalla data dell’insinuazione del credito dei ricorrente al passivo (marzo 1996) a quella in cui gli stessi sono stati integralmente saldati (giugno 2007) e insussistente il danno in considerazione dell’intervenuto tempestivo pagamento di alcune rate del credito.

Le censure sono fondate.

Quanto alla durata ragionevole di una procedura fallimentare questa Corte ha già avuto modo di osservare che “i criteri ed il parametro elaborati per i giudizi ordinari di cognizione, ovvero per il processo di esecuzione singolare, non sono meccanicamente estensibili alla procedura fallimentare. Secondo il più recente orientamento di questa Corte, occorre infatti tenere conto che questa è caratterizzata, di regola, da una peculiare complessità in considerazione sia della presenza – nella maggioranza dei casi – di una pluralità di creditori, sia della necessità di un numero di adempimenti non semplici (relativi all’accertamento dei crediti, alla individuazione e definizione dei rapporti in corso, al recupero dei crediti, alla ricostruzione dell’attivo, alla liquidazione), stabiliti proprio al fine e nel tentativo di realizzare al meglio i diritti dei creditori (Cass. n. 2195 del 2009; n. 8497 de 2008).

Dunque, la ragionevolezza impone che, nell’interesse anzitutto dei creditori, una siffatta complessa attività possa e debba essere svolta senza il rischio che un incongruo termine giustifichi e legittimi valutazioni giuridiche superficiali, sino a far privilegiare le soluzioni più rapide, eventualmente anche in danno della massa dei creditori.

Nel fissare il termine di ragionevole durata, nella valutazione della complessità della vicenda processuale, deve quindi tenersi conto delle fasi strumentali alla definizione dei rapporti e della liquidazione dei beni, rilevanti in quanto incidenti sulla complessità del caso, ferma restando la necessità di estendere il sindacato anche alla durata di dette cause, ed alle ragioni delle medesime, avuto riguardo alla loro obiettiva difficoltà ed alla mole dei necessari incombenti (Cass. n. 10074 del 2008; n. 20040 del 2006;

n. 29285 del 2005; n. 20275 del 2005), restando escluso che siano ascrivibili a disfunzioni dell’apparato giudiziario tutti i tempi occorsi per l’espletamento delle attività processuali correlate a valutazioni e determinazioni assunte dal giudice nella conduzione di detta procedura, non sindacabili nel giudizio di equa riparazione (Cass. n. 2248 del 2007).

Pertanto, la durata ragionevole del fallimento, all’evidenza, non è suscettibile di essere predeterminata ricorrendo allo stesso standard previsto per il processo ordinario, in quanto ciò è impedito dalla constatazione che il fallimento “è, esso stesso, un contenitore di processi”, con la conseguenza che la durata ragionevole stimata in tre anni può essere tenuta ferma solo nel caso di fallimento con unico creditore, o comunque con ceto creditorio limitato, senza profili contenziosi traducentisi in processi autonomi (Cass. n. 2195 del 2009).

Nel fissare il termine di ragionevole durata, occorre avere riguardo alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, considerando che detto giudice privilegia una valutazione “caso per caso”, che non rende agevole individuare un termine fisso (in relazione al giudizio civile ordinario è, quindi, possibile desumere soltanto in linea tendenziale che il termine di ragionevole durata è di tre anni).

Relativamente alle procedure fallimentari, il giudice europeo ha, quindi, ritenuto vulnerato detto termine in casi nei quali la violazione eccedeva in larga misura il limite di tre anni (in particolare, la durata era stata di: 15 anni, Seconda Sezione, sentenza del 10/6/2009, ricorso 6480/03; 19 anni, Seconda Sezione, sentenza dell’8/6/2009, ricorso 24824/03; 16 anni, Seconda Sezione, sentenza dell’8/6/2009, ricorso 13606/04; venti anni e sette mesi, sentenza del 18/12/2007, Seconda Sezione, ricorso 14448/03; ventitrè anni e tre mesi, sentenza del 3/07/2007, Seconda Sezione, ricorso 10347/02; 14 anni ed otto mesi, sentenza del 17/07/2003, Prima Sezione, ricorso 56298/00), nondimeno ha anche avuto cura di ribadire che occorre trovare un corretto equilibrio tra i differenti interessi in conflitto, affermando, in riferimento al soggetto sottoposto a procedura concorsuale, sia pure a fini in parte diversi, che talune limitazioni che lo riguardano non possono comunque eccedere i cinque anni (sentenza del 23/10/2007, Seconda Sezione, ricorso 4733/04;

sentenza del 20/09/2007, Seconda Sezione, ricorso 39638/04)” (Sez. 1, sentenza 7 luglio 2009 n. 15953).

Sempre in tema di ragionevole durata del procedimento fallimentare e tenendo conto della sua peculiarità l’indicato termine, che può ritenersi normale in procedura di media complessità, è stato ritenuto elevabile fino a sette anni allorquando il procedimento si presenti particolarmente complesso (Sez. 1, sentenza 24 settembre 2009, n. 20549), ipotesi questa che è ravvisabile in presenza di un numero particolarmente elevato dei creditori, di una particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc), della proliferazione di giudizi connessi alla procedura ma autonomi e quindi a loro volta di durata vincolata alla complessità del caso, della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti.

Nè vale il rilievo del giudice del merito, anch’esso censurato, secondo il quale buona parte del credito è stato tempestivamente corrisposta in quanto ciò che rileva al fine del riconoscimento dell’indennizzo è la permanenza del giudizio nell’ambito del quale la pretesa non ha avuto soddisfazione.

Pertanto, ritenuta la fattispecie particolarmente complessa in considerazione degli elementi evidenziati dal giudice del merito e, in particolare, del numero dei creditori ammessi (315), della rilevanza del passivo accertato (circa Euro 20.000.000), della difficoltà di liquidazione dell’attivo (quindi immobili di cui alcuni abusivi), in applicazione della giurisprudenza della Corte (Sez. 1, 14 ottobre 2009, n. 21840) a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere ridotto ad una misura inferiore (Euro 750 per anno) a quella del parametro minimo indicato nella giurisprudenza della Corte europea (che è pari a Euro 1.000 in ragione d’anno) per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere applicato il richiamato parametro, il Ministero della Giustizia deve essere condannato al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti di Euro 3,500 a titolo di equo indennizzo per il periodo di anni quattro e mesi tre di irragionevole ritardo.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, riuniti al ricorso n. 16401/09 i ricorsi n. 21835/09 e 21839/09, li accoglie, cassa i decreti impugnati e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di Euro 3.500, oltre interessi di legge dalla data della domanda, nonchè al pagamento delle spese processuali che, quanto al giudizio di merito, liquida per ciascuno in Euro 873, di cui Euro per onorari e Euro 378 per diritti, e quanto alla fase di legittimità liquida in favore dei ricorrenti in solido in complessivi Euro 1.100, di cui Euro 900 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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