Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10490 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/04/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 30/04/2010), n.10490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24843/2008 proposto da:

S.M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato PIZZONIA GIUSEPPE, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ZOPPINI GIANCARLO,

RUSSO CORVACE GIUSEPPE, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 44/2 007 della Commissione Tributaria

Regionale di MILANO dell’11.5.07, depositata il 12/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Giuseppe Russo Corvace che si

riporta agli scritti;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 12/7/2007 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva il gravame interposto dal contribuente sig. S.M.V. nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Milano di rigetto dell’impugnazione del silenzio rifiuto formatosi in relazione alla formulata richiesta di rimborso di quanto versato a titolo di IRPEF per l’anno d’imposta 2001.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello il S. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, n. 4, art. 36, art. 132 c.p.c., e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole che l’impugnata sentenza rechi una motivazione così carente sotto il profilo logico nella parte in cui (apparentemente) esamina il merito del caso dedotto in giudizio, e così insufficiente nelle sue componenti, da risultare, al di là dell’apparenza, del tutto omessa, e da comportare necessariamente una declaratoria di nullità.

Il motivo si appalesa fondato.

Risponde ad orientamento consolidato in giurisprudenza di legittimità che la motivazione per relationem della sentenza pronunziata in sede di gravame è legittima purchè il giudice di appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima sia pur sinteticamente le ragioni della conferma della pronunzia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto; sicchè deve essere cassata la sentenza d’appello quando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di impugnazione (v. Cass., 14/2/2003, n. 2196, e, da ultimo, Cass., 11/6/2008, n. 15483).

Orbene, essendosi nell’impugnata sentenza limitato a meramente affermare che Questo giudice, esaminati gli atti, considerata la sentenza emessa dai giudici di prime cure, ampiamente articolata e motivata, in particolare per quanto asserito nella risoluzione n. 29 e 2001 della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, ritiene che la stessa, non meritando censura alcuna, vada confermata emerge evidente come il giudice dell’appello abbia nel caso invero disatteso il suindicato principio.

Della medesima, assorbiti il restante motivo (con il quale il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48) s’imporrà pertanto la cassazione, con rinvio, per nuovo esame, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che le parti non hanno presentato memoria nè vi è stata richiesta di audizione in camera di consiglio; considerato che il P.G. ha condiviso la relazione; rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che deve essere pertanto accolto il 1 motivo di ricorso, con assorbimento del restante, e conseguente rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 1 motivo di ricorso, assorbito il restante. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

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