Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10490 del 12/05/2011
Cassazione civile sez. I, 12/05/2011, (ud. 01/04/2011, dep. 12/05/2011), n.10490
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – rel. Presidente –
Dott. BERRUTTI Giuseppe Maria – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
T.G., elettivamente domiciliato in Bari, Via Pascoli,
n. 39, presso l’avv. Lojodicer Oscar che la rappresenta e difende per
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro in carica,
elettivamente domiciliato in Roma, Via del Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per
legge;
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’Appello di Lecce n. 500, pubblicato
il 9 giugno 2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1
aprile 2011 dal Relatore Pres. Ugo VITRONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità o, in
subordine, per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 30 aprile – 9 giugno 2009 la Corte d’Appello di Lecce rigettava la domanda di equa riparazione proposta da T. G. con richiesta di Euro 3.000,00 per la non ragionevole durata del processo da lui promosso dinanzi al Tribunale di Trani con ricorso del 22 marzo 2005 per l’ottenimento dell’indennità di disoccupazione agricola e tuttora pendente. Osservava la Corte che dal deposito del ricorso introduttivo del processo presupposto sino a quella della proposizione del ricorso per equo indennizzo era decorso un tempo di appena tre anni, da considerarsi congruo per la durata di un giudizio di primo grado.
Contro il decreto ricorre per cassazione T.G. con due motivi.
Resiste; con controricorso il Ministero della Giustizia.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto contro un decreto pubblicato in data 9 giugno 2009 e ancora soggetto al perdurante vigore dell’art. 366 bis c.p.p., abrogato a decorrere dal 4 luglio 2009.
E infatti il primo motivo di ricorso con il quale si denuncia il vizio di contraddittorietà di motivazione non contiene alcuna indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume contraddittoria. Ed è noto che tale onere deve essere adempiuto non solo attraverso l’illustrazione del motivo di ricorso, bensì formulando al termine di esso un’indicazione riassuntiva e sintetica che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso stesso (amplius: Cass. 30 dicembre 2009, n. 276870).
Par intenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso con il quale si denuncia il vizio di violazione di legge, al termine del quale non è stato formulato alcun quesito di diritto.
In conclusione, perciò, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente la pagamento delle spese; giudiziali che liquida in Euro 800,00 per onorari oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011