Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1049 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 21/01/2021), n.1049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36017-2018 proposto da:

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ROVERETO 15, presso lo studio

dell’avvocato ALESSIO BONAFINE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARIA CARLA GIORGETTI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 100/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 06/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Savona, una volta ritenuta inammissibile la domanda di concordato presentata da E.C., titolare dell’impresa individuale (OMISSIS), ravvisava la legittimazione del P.M. a presentare istanza di fallimento ex art. 162 L.Fall., comma 2, , reputava che la debitrice non avesse adeguatamente assolto l’onere che su di lei incombeva di dimostrare la natura agricola dell’impresa e, constatata l’esistenza di una situazione di insolvenza, dichiarava – con sentenza n. 16/2018 – il fallimento della stessa E.;

2. la Corte d’appello di Genova, a seguito del reclamo presentato da E.C., riteneva – fra l’altro e per quanto qui di interesse – che la stessa non avesse sufficientemente dimostrato lo svolgimento di un’impresa qualificabile in via prevalente come agricola;

inoltre, a parere del collegio di merito, la richiesta del P.M., presentata ex art. 162 L.Fall., comma 2, non necessitava di particolari oneri di motivazione, che peraltro erano stati assolti;

3. per la cassazione della sentenza di rigetto del reclamo, depositata in data 6 novembre 2018, ha proposto ricorso E.C. prospettando quattro motivi di doglianza;

l’intimato fallimento di (OMISSIS) non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2135 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto la Corte d’appello avrebbe errato nell’applicare al caso di specie i principi relativi all’onere della prova, dato che (OMISSIS) aveva fornito adeguati elementi di prova in ordine alla propria natura agricola, e nella definizione dei presupposti a ciò necessari;

a tal fine si sarebbe dovuto valorizzare – in tesi di parte ricorrente – il collegamento dell’attività di impresa con un ciclo biologico legato al fondo in senso lato, riconoscendo così che la coltivazione in serra di piante rientrava senza alcun dubbio nell’alveo dell’art. 2135 c.c.;

il collegio del reclamo, invece, da una parte avrebbe erroneamente valorizzato le dichiarazioni dell’imprenditore compiute in sede di concordato, malgrado le stesse non potessero assumere alcuna rilevanza, poichè la qualificazione dell’impresa non costituiva un diritto di cui l’imprenditore poteva disporre, dall’altra non avrebbe valutato le ampie dimostrazioni fornite da (OMISSIS) in ordine alla propria natura di impresa agricola dedita alla produzione di un prodotto biologico della terra (piante floricole e ornamentali) di carattere stagionale attraverso la cura dell’intero ciclo biologico delle piante prescelte, la cui commercializzazione era stata affidata a una società esterna per l’intero raccolto;

5. il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile;

la Corte di merito ha espressamente ritenuto (pag. 14) che la reclamante avesse l’onere di dimostrare non solo di svolgere attività agricola, come era pacifico, ma anche che tale attività aveva carattere prevalente rispetto a ogni eventuale altra;

simili considerazioni non si prestano a censure di sorta;

quanto all’onere probatorio, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la sottrazione dell’impresa agricola, nella definizione offerta dall’art. 2135 c.c., al fallimento non può essere intesa nel senso che lo svolgimento di un’attività agricola pone al riparo dal fallimento l’impresa che svolga, nel contempo, anche un’attività di carattere commerciale (Cass. 12215/2012);

pertanto, la ripartizione dell’onere probatorio ai fini dell’accertamento della fallibilità dell’imprenditore agricolo comporta che competa a chi sollecita la dichiarazione di fallimento di un imprenditore agricolo allegare e dimostrare l’esistenza di un’attività commerciale che si affianchi all’attività agricola, affinchè sia possibile constatare il ricorrere del presupposto richiesto dall’art. 1 L.Fall., comma 1;

grava invece su chi invochi l’esenzione dal fallimento assumendo la sussistenza delle condizioni per ricondurre l’attività commerciale svolta nell’ambito dell’art. 2135 c.c., comma 3 – ai sensi dell’art. 2697 c.c., comma 2, ed anche in applicazione del generale principio di vicinanza della prova – il corrispondente onere probatorio (Cass. 16614/2016);

quanto invece alla prevalenza dell’attività di commercializzazione rispetto a quella agricola, l’attuale formulazione dell’art. 2135 c.c., comma 3, nell’individuare quali attività connesse le attività esercitate dall’imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, richiede che le stesse abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo ed impone quindi di valutare, con riferimento alla singola impresa, se queste attività siano svolte su prodotti ottenuti in via esclusiva o quanto meno in prevalenza dall’attività agricola dell’imprenditore;

dunque, in presenza di un’attività connessa di commercializzazione la natura di impresa agricola non consegue di per sè dallo svolgimento di un ciclo biologico di coltivazione collegato con il fondo, ma dal fatto che tale commercializzazione riguardi prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo piuttosto che in altro modo;

la declinazione di queste regole, correttamente individuate, rispetto al caso concreto rimane affidata al giudice di merito, la cui valutazione sulla assenza di prova di quanta parte delle piantine commercializzate venisse da produzione diretta e quanta parte, invece, fosse stata acquistata da terzi per essere rivenduta riguarda un accertamento in fatto non sindacabile in questa sede di legittimità;

è infatti inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando in realtà -come fa l’odierna ricorrente laddove sostiene che l’impresa curava l’intero ciclo biologico delle piante prescelte, malgrado il giudice di merito abbia accertato l’avvenuto acquisto di piante già pronte per la commercializzazione – alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 8758/2017);

6. il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2135 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c.: la Corte d’appello avrebbe errato nell’applicare i principi attinenti all’onere della prova, fondando la propria decisione in merito alla natura dell’impresa su dati contabili scorrettamente valutati, dato che non erano stati considerati i costi dell’azienda, oltre che i numeri e i prezzi delle talee;

il convincimento in ordine alla natura dell’impresa, fondato sul presupposto della non verosimiglianza del rapporto tra i ricavi dell’imprenditrice e le vendite dell’impresa, sarebbe stato così sviluppato secondo un errato percorso argomentativo, che non teneva conto dei costi;

7. il motivo è inammissibile;

la Corte di merito ha ritenuto che la rielaborazione della contabilità effettuata in sede concordataria per l’anno 2016 e la dichiarazione annuale modello unico 2017 fossero incoerenti fra loro (poichè l’una registrava un giro d’affari incompatibile con il reddito denunciato nell’altra, secondo il reddito dominicale e agrario), non verosimili e inidonei a dimostrare “come sia formato il reddito della sig.ra E. e se esso sia tratto, prevalentemente o meno, da un’attività d’impresa agricola” (pag. 16);

la censura in esame, nel contestare una simile valutazione, deduce un’erronea lettura dei dati riportati nella ricostruzione dei bilanci e nella dichiarazione annuale mod. unico 2017;

una simile contestazione risulta inammissibile, in primo luogo perchè l’errore di valutazione delle prove, consistente nel ritenere la fonte di prova dimostrativa o meno del fatto che con essa si intendeva provare, non è sindacabile in sede di legittimità, non essendo previsto dalla tassonomia dei vizi denunciabili con il ricorso per cassazione di cui all’art. 360 c.p.c. (Cass. 9356/2017);

la questione posta, d’altra parte, risulta di nessuna decisività, poichè comunque risultava dirimente ai fini della soggezione a fallimento dell’impresa la mancata dimostrazione che l’attività connessa di commercializzazione di piante fosse svolta su prodotti ottenuti in prevalenza dalla propria attività agricola;

8.1 il terzo motivo di ricorso assume, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 162 L.Fall., in quanto la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che il P.M. potesse proporre istanza di fallimento ai sensi dell’art. 162 L.Fall. ad nutum, senza necessità di fornire alcuna motivazione;

in questa prospettiva interpretativa, comportante una reintroduzione del fallimento d’ufficio, sarebbero state ritenute adeguate le ragioni puramente formali e apparenti offerte dal P.M., del tutto diverse da quelle autonomamente ricercate che avevano determinato il giudice a statuire sulla situazione di insolvenza;

8.2 il quarto motivo di ricorso prospetta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L.Fall., artt. 7 e 162, poichè l’attribuzione al P.M. del potere di presentare un’istanza di fallimento priva di qualsivoglia motivazione contrasterebbe con il principio del contraddittorio codificato dall’art. 111 Cost., ponendo il fallendo nell’impossibilità di contraddire;

9. i motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del rapporto di connessione che li lega, sono inammissibili;

la Corte di merito ha sì riconosciuto che la richiesta del P.M. ai sensi dell’art. 162 L.Fall., comma 2 “non è sottoposta a particolari oneri di motivazione”, ma ha subito aggiunto che “comunque, con le note all’udienza 3.4.2018, il P.M. ha illustrato il fondamento della sua istanza”;

motivazione, quest’ultima, che faceva il paio con gli argomenti già illustrati a verbale dell’udienza tenutasi per discutere la prima domanda di concordato, dove il P.M. – con deduzioni a cui la difesa aveva avuto modo di replicare con note del 2 marzo 2018 – aveva richiesto il fallimento “sulla base dell’insolvenza prospettata nella stessa istanza di concordato”, nel senso espressamente e diffusamente condiviso dalla Corte di merito;

dunque, secondo i giudici distrettuali una motivazione non era necessaria e comunque era stata fornita, con ragioni che il collegio del reclamo ha condiviso ed a cui la difesa della debitrice aveva avuto modo di replicare;

entrambe le critiche enfatizzano la prima affermazione e non tengono in adeguato conto gli ulteriori argomenti offerti, dandone una rappresentazione – in termini di apparenza e diversità delle tesi esposte dal magistrato requirente rispetto alle ragioni poste a base della dichiarazione di insolvenza – differente da quella che emerge dal contenuto della sentenza impugnata;

rispetto a questo secondo ordine di argomenti, giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, entrambe le critiche risultano perciò incoerenti e prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata, vizio da cui deriva la loro inammissibilità (v. Cass. 20910/2017);

la ritenuta infondatezza delle censure mosse alla ratio decidendi concernente il carattere formale e apparente delle ragioni fornite dal P.M. rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative all’altra ragione esplicitamente fatta oggetto di doglianza, in quanto quest’ultima non potrebbe comunque condurre, stante l’intervenuta definitività dell’altra, alla cassazione della decisione stessa (v. Cass. 2108/2012);

10. per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto;

la mancata costituzione in questa sede della procedura concorsuale intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA