Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10489 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/04/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 30/04/2010), n.10489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24216/2008 proposto da:

A.C. (esercente l’attività professionale di medico),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 4, presso lo studio

dell’avvocato DE ANGELIS ROBERTO, rappresentato e difeso

dall’avvocato BELLITTI Aldo, giusta mandato speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di MILANO – Sezione Staccata di BRESCIA del 18.2.08, depositata il

12/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Roberto De Angelis (per delega

avv. Aldo Bellitti) che si riporta agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 12/3/2008 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva il gravame interposto dall’Agenzia delle entrate Brescia 1 nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia di accoglimento dell’impugnazione proposta dal contribuente sig. A.C. del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 1998 al 2001, in qualità di medico.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello l’ A. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, con il quale denunzia erronea interpretazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Il ricorso dovrà essere rigettato in quanto in parte inammissibile e in parte infondato.

Va preliminarmente osservato che come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di IRAP l’esercizio di professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata; e che l’accertamento del requisito dell’autonoma organizzazione ricorrente quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’id quod plerumque accidit, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui spetta al giudice di merito, la cui pronunzia è al riguardo insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata, costituendo onere del contribuente richiedente il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (v.

Cass., 16/2/2007, n. 3678).

Va del pari preliminarmente sottolineato che le norme (art. 2697 c.c., e segg.) poste dal Libro 6^, Titolo 2^ del Codice civile regolano le materie: a) dell’onere della prova; b) dell’astratta idoneità di ciascuno dei mezzi in esse presi in considerazione all’assolvimento di tale onere in relazione a specifiche esigenze; c) della forma che ciascuno di essi deve assumere; non anche la materia della valutazione dei risultati ottenuti mediante l’esperimento dei mezzi di prova, che è viceversa disciplinata dagli artt. 115 e 116 c.p.c., e la cui erroneità ridonda quale vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (v. Cass., n. 24755 del 2007; Cass., 20/6/2006, n. 14267; Cass., 12/2/2004, n. 2707).

Orbene, nel formulare un quesito invero non attinente alla ratio decidendi dell’impugnata sentenza, da rinvenirsi nel ravvisato mancato assolvimento all’onere della prova su di esso alla stregua di quanto sopra esposto incombente, inammissibilmente il ricorrente invero nel caso censura la valutazione operata dal giudice dell’appello dell’asserto probatorio sotto il profilo della violazione di norma di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in violazione altresì del principio di autosufficienza, laddove fa richiamo a circostanze, atti e documenti del giudizio di merito (in particolare “la documentazione prodotta in sede di appello relativa agli anni 1998, 1999, 2000, 2001″), senza invero debitamente riprodurli nel ricorso”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori della parte costituita;

rilevato che le parti non hanno presentato memoria nè vi è stata richiesta di audizione in Camera di consiglio;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazionE;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, con l’ulteriore precisazione che nell’impugnata sentenza si sottolinea anche, nel richiamare quanto segnalato dall’A.F., il riferimento al lavoro altrui di cui si è nel caso avvalso il contribuente;

ritenuto che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;

considerato che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

 

 

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