Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10489 del 27/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 27/04/2017, (ud. 23/03/2017, dep.27/04/2017), n. 10489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15108/2015 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato ARTURO MARESCA che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Z.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA PIETRA 26,

presso lo studio dell’avvocato LOREDANA RONDELLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato BRUNA RONCONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 47/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 04/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte d’appello di Perugia respingeva l’appello proposto

da Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di primo

grado, che aveva dichiarato la nullità del termine finale di durata

apposto al contratto stipulato tra le parti, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1,

per il periodo 1/7/2002 – 30/9/2002, e, accertata la sussistenza di un

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, condannava la società al

pagamento dell’indennità di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32,

comma 5, commisurata in nove mensilità dell’ultima retribuzione globale

di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data

della sentenza;

2. il termine era stato apposto per “esigenze tecniche

organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a

processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale

riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da

innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o

sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè

all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17, 18 e 23

ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002

congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in

concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il

personale nel periodo festivo”;

3. per la cassazione di tale decisione propone ricorso Poste

Italiane s.p.a. affidato a cinque motivi, ulteriormente illustrati con

memoria;

4. l’intimata resiste con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria;

5. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

6. il primo motivo di ricorso – con il quale la parte

ricorrente si duole che il giudice del gravame abbia escluso lo

scioglimento del rapporto per tacito mutuo consenso dei contraenti senza

tener conto che il comportamento inerte delle parti evidenziava il

disinteresse al suo ripristino – è manifestamente infondato;

7. questa Corte ha più volte affermato che “nel giudizio

instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto

dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai

scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per

mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di

tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine,

nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze

significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime

di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo” (v, Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 289-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, nonchè più di recente, Cass. 18-11-2010 n. 23319, Cass. 11-3-2011 n. 5887, Cass. 4-8-2011 n. 16932);

8. la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del

contratto a termine “è di per sè insufficiente a ritenere sussistente

una risoluzione del rapporto per mutuo consenso” (v. Cass. 1511-2010 n.

23057, Cass. 11-3-2011 n. 5887),

mentre “grava sul datore di lavoro” che eccepisca tale risoluzione,

“l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la

volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine

ad ogni rapporto di lavoro” (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070 e fra le altre, Cass. 1- 2-2010 n. 2279);

9. tale principio, conforme al dettato di cui agli artt. 1372 e

1321 c.c., va qui ribadito, confermandosi l’indirizzo prevalente

consolidato, basato sulla necessaria valutazione dei comportamenti e

delle circostanze di fatto, idonei ad integrare una chiara

manifestazione consensuale tacita di volontà in ordine alla risoluzione

del rapporto, non essendo all’uopo sufficiente il semplice trascorrere

del tempo e neppure la mera mancanza, seppure prolungata, di operatività

del rapporto;

10. nella fattispecie la Corte d’Appello ha rilevato che la

società non aveva dedotto alcuna circostanza significativa rispetto al

mero decorso del tempo e tale statuizione risulta aderente al principio

sopra richiamato e resiste alle censure della società ricorrente che, in

sostanza, si incentrano genericamente sulla proposizione di una diversa

lettura della inerzia prolungata;

11. il secondo e terzo motivo sono inammissibili;

12. nel caso in cui venga impugnata, con ricorso per

cassazione, una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più

ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per

giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse

abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso

abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le

censure, affinchè si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di

impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, in

toto o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente

l’una o l’altro sorreggano;

13. è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non

abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata,

sia respinta, perchè il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il

singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza,

divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le

altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (Cass. Sez. U, n. 16602 del 08/08/2005; successive conformi, ex multis Cass. n. 21431 del 12/10/2007; Cass. Sez. U, n. 10374 del 08/05/2007);

14. nel caso in esame, la nullità della apposizione del termine

al contratto de quo è stata fondata sia sulla ritenuta genericità della

clausola appositiva del termine, per l’affollarsi di plurime causali

tali da non lasciar comprendere alla lavoratrice la ragione alla quale

ricondurre l’assunzione, sia sulla mancata allegazione, da parte della

società, del contenuto degli accordi richiamati nel contratto

individuale (accordi che il Tribunale non era stato messo in condizione

di vagliare e che, in sede di gravame, non potevano trovare ingresso

costituendo questione tardivamente proposta) e tale seconda ratio

decidendi non risulta incisa dai motivi di ricorso e, dunque, vale da

sola a sorreggere la impugnata sentenza;

15. il terzo motivo, che investe la verifica della sussistenza

in concreto delle ragioni a fondamento dell’assunzione, risulta pertanto

inconferente;

16.il quarto mezzo, incentrato sulle conseguenze

dell’illegittimità dell’apposizione del termine, è destituito di

fondamento alla luce della giurisprudenza di questa Corte di legittimità

(cfr., in particolare, Cass. n. 3994 del 27 febbraio 2015; Cass. n. 17619 del 2014), da ribadirsi anche in questa sede, secondo cui il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1,

anche anteriormente alla modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007,

art. 39, ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di

lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo

l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria pur nel sistema, del

tutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante

l’apposizione del termine “per ragioni di carattere tecnico, produttivo,

organizzativo o sostitutivo”;

17. in caso di insussistenza delle ragioni giustificative del

termine e pur in assenza di una norma che sanzioni espressamente la

mancanza delle dette ragioni, in base ai principi generali in materia di

nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina

contrattuale, nonchè alla stregua dell’interpretazione dello stesso art. 1 citato nel quadro delineato dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE

(recepita con il richiamato decreto) e nel sistema generale dei profili

sanzionatori nel rapporto di lavoro subordinato, tracciato da Corte Cost. n. 210/92 e n. 283/05,

all’illegittimità del termine e alla nullità della clausola di

apposizione dello stesso consegue l’invalidità parziale relativa alla

sola clausola e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo

indeterminato;

18. il quinto motivo – che investe la misura dell’indennità prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32,

assumendo che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della

presenza di accordi sindacali che avrebbe dovuto comportarne la

riduzione della metà – non è conferente con la statuizione impugnata

che, su tale questione, evidenziato che il tribunale aveva escluso il

rilievo di tali accordi, ha rimarcato che la motivazione sul punto non

era stata attinte dal gravame dell’appellante, con proposizione non

fatta segno di censure in questa sede di legittimità;

19. il ricorso va, pertanto, rigettato,

20. le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

21. la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo

posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al

pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi,

Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e

rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,

comma 1-quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a

carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di

contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13,

comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA