Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10489 del 27/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/04/2017, (ud. 23/03/2017, dep.27/04/2017), n. 10489
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15108/2015 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona
dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio dell’avvocato ARTURO MARESCA che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Z.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA PIETRA 26,
presso lo studio dell’avvocato LOREDANA RONDELLI, rappresentata e
difesa dall’avvocato BRUNA RONCONI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 47/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
depositata il 04/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. la Corte d’appello di Perugia respingeva l’appello proposto
da Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di primo
grado, che aveva dichiarato la nullità del termine finale di durata
apposto al contratto stipulato tra le parti, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1,
per il periodo 1/7/2002 – 30/9/2002, e, accertata la sussistenza di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, condannava la società al
pagamento dell’indennità di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32,
comma 5, commisurata in nove mensilità dell’ultima retribuzione globale
di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data
della sentenza;
2. il termine era stato apposto per “esigenze tecniche
organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a
processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale
riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da
innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o
sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè
all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17, 18 e 23
ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002
congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in
concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il
personale nel periodo festivo”;
3. per la cassazione di tale decisione propone ricorso Poste
Italiane s.p.a. affidato a cinque motivi, ulteriormente illustrati con
memoria;
4. l’intimata resiste con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria;
5. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
6. il primo motivo di ricorso – con il quale la parte
ricorrente si duole che il giudice del gravame abbia escluso lo
scioglimento del rapporto per tacito mutuo consenso dei contraenti senza
tener conto che il comportamento inerte delle parti evidenziava il
disinteresse al suo ripristino – è manifestamente infondato;
7. questa Corte ha più volte affermato che “nel giudizio
instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto
dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai
scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per
mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di
tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine,
nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze
significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime
di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo” (v, Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 289-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, nonchè più di recente, Cass. 18-11-2010 n. 23319, Cass. 11-3-2011 n. 5887, Cass. 4-8-2011 n. 16932);
8. la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del
contratto a termine “è di per sè insufficiente a ritenere sussistente
una risoluzione del rapporto per mutuo consenso” (v. Cass. 1511-2010 n.
23057, Cass. 11-3-2011 n. 5887),
mentre “grava sul datore di lavoro” che eccepisca tale risoluzione,
“l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la
volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine
ad ogni rapporto di lavoro” (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070 e fra le altre, Cass. 1- 2-2010 n. 2279);
9. tale principio, conforme al dettato di cui agli artt. 1372 e
1321 c.c., va qui ribadito, confermandosi l’indirizzo prevalente
consolidato, basato sulla necessaria valutazione dei comportamenti e
delle circostanze di fatto, idonei ad integrare una chiara
manifestazione consensuale tacita di volontà in ordine alla risoluzione
del rapporto, non essendo all’uopo sufficiente il semplice trascorrere
del tempo e neppure la mera mancanza, seppure prolungata, di operatività
del rapporto;
10. nella fattispecie la Corte d’Appello ha rilevato che la
società non aveva dedotto alcuna circostanza significativa rispetto al
mero decorso del tempo e tale statuizione risulta aderente al principio
sopra richiamato e resiste alle censure della società ricorrente che, in
sostanza, si incentrano genericamente sulla proposizione di una diversa
lettura della inerzia prolungata;
11. il secondo e terzo motivo sono inammissibili;
12. nel caso in cui venga impugnata, con ricorso per
cassazione, una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più
ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per
giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse
abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso
abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le
censure, affinchè si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di
impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, in
toto o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente
l’una o l’altro sorreggano;
13. è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non
abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata,
sia respinta, perchè il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il
singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza,
divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le
altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (Cass. Sez. U, n. 16602 del 08/08/2005; successive conformi, ex multis Cass. n. 21431 del 12/10/2007; Cass. Sez. U, n. 10374 del 08/05/2007);
14. nel caso in esame, la nullità della apposizione del termine
al contratto de quo è stata fondata sia sulla ritenuta genericità della
clausola appositiva del termine, per l’affollarsi di plurime causali
tali da non lasciar comprendere alla lavoratrice la ragione alla quale
ricondurre l’assunzione, sia sulla mancata allegazione, da parte della
società, del contenuto degli accordi richiamati nel contratto
individuale (accordi che il Tribunale non era stato messo in condizione
di vagliare e che, in sede di gravame, non potevano trovare ingresso
costituendo questione tardivamente proposta) e tale seconda ratio
decidendi non risulta incisa dai motivi di ricorso e, dunque, vale da
sola a sorreggere la impugnata sentenza;
15. il terzo motivo, che investe la verifica della sussistenza
in concreto delle ragioni a fondamento dell’assunzione, risulta pertanto
inconferente;
16.il quarto mezzo, incentrato sulle conseguenze
dell’illegittimità dell’apposizione del termine, è destituito di
fondamento alla luce della giurisprudenza di questa Corte di legittimità
(cfr., in particolare, Cass. n. 3994 del 27 febbraio 2015; Cass. n. 17619 del 2014), da ribadirsi anche in questa sede, secondo cui il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1,
anche anteriormente alla modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007,
art. 39, ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di
lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo
l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria pur nel sistema, del
tutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante
l’apposizione del termine “per ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo”;
17. in caso di insussistenza delle ragioni giustificative del
termine e pur in assenza di una norma che sanzioni espressamente la
mancanza delle dette ragioni, in base ai principi generali in materia di
nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina
contrattuale, nonchè alla stregua dell’interpretazione dello stesso art. 1 citato nel quadro delineato dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE
(recepita con il richiamato decreto) e nel sistema generale dei profili
sanzionatori nel rapporto di lavoro subordinato, tracciato da Corte Cost. n. 210/92 e n. 283/05,
all’illegittimità del termine e alla nullità della clausola di
apposizione dello stesso consegue l’invalidità parziale relativa alla
sola clausola e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato;
18. il quinto motivo – che investe la misura dell’indennità prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32,
assumendo che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della
presenza di accordi sindacali che avrebbe dovuto comportarne la
riduzione della metà – non è conferente con la statuizione impugnata
che, su tale questione, evidenziato che il tribunale aveva escluso il
rilievo di tali accordi, ha rimarcato che la motivazione sul punto non
era stata attinte dal gravame dell’appellante, con proposizione non
fatta segno di censure in questa sede di legittimità;
19. il ricorso va, pertanto, rigettato,
20. le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
21. la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo
posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al
pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi,
Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e
rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,
comma 1-quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a
carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13,
comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017