Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10489 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. I, 12/05/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 12/05/2011), n.10489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.R. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato RICCARDI VINCENZO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO NUOVI SERVIZI MERIDIONALI S.P.A.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 26/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA AURELIO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- Con il provvedimento impugnato (depositato il 26.3.2009) il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile l’opposizione ex L. Fall., art. 99, proposta da R.R. avverso il decreto del giudice delegato del fallimento della s.p.a. Nuovi Servizi Meridionali che aveva dichiarato inammissibile – in quanto depositata oltre il termine di cui alla L. Fall., art. 101, comma 1, senza prova di non imputabilità del ritardo l’insinuazione tardiva del predetto R. per il credito di Euro 5.498,00, oltre interessi e rivalutazione, vantato a titolo di T.F.R..

Ha osservato il Tribunale che l’opposizione era inammissibile per la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti della fallita Nuova Servizi Meridionali S.p.A., non essendole stato notificato il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza, posto che la notifica alla società fallita era stata effettuata presso il curatore, il quale aveva ricevuto due notifiche, una nella sua qualità e l’altra nella qualità di rappresentante legale del fallito.

Secondo il Tribunale la L. Fall., art. 99 nel testo modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2006 antecedente alle modifiche del D.Lgs. n. 69 del 2007, applicabile ratione temporis, prevedeva che il creditore dovesse notificare ricorso e decreto di fissazione al curatore e al fallito entro il termine assegnato dal Tribunale e detta norma impone che l’opposizione ed il pedissequo decreto siano portati a conoscenza del fallito personalmente (o del rappresentante legale della società) senza che possa considerarsi validamente effettuata, a tal fine, la notifica al curatore.

L’errata individuazione (come nella specie) del soggetto destinatario dell’atto rendeva la notifica effettuata alla fallita società non già nulla, ma inesistente, con la conseguente mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di un soggetto che necessariamente doveva essere coinvolto nel giudizio. Inoltre, 1) lo scadere di un termine ordinatorio (nella specie, quello previsto, nel rito camerale della L. Fall., art. 99, per la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio) produce effetti preclusivi ogniqualvolta (come nella specie) si sia verificata una situazione esterna incompatibile, quale la sopravvenuta impossibilità di osservare i termini dilatori a comparire rispetto all’udienza di discussione già fissata; 2) la rinnovazione della (notificazione della) citazione non poteva essere disposta per porre rimedio alla notificazione c.d.

inesistente.

In ogni caso l’opposizione presentava aspetti problematici anche sotto il profilo dell’allegazione, per la prima volta in sede di impugnazione della causa non imputabile dalla quale sarebbe dipesa, ai sensi della L. Fall., art. 101, u.c., il ritardo nel deposito della domanda di ammissione al passivo, presentata ben oltre il termine di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, avvenuto il 20.12.2006, previsto dalla norma come (naturale) scadenza ultima per la presentazione delle domande tardive di ammissione.

Secondo il giudice del merito nel corso del fallimento le preclusioni in cui incorra la parte per il mancato esercizio di poteri e facoltà nella fase di ammissione al passivo “non sono recuperabili nella successiva fase dell’impugnazione di cui alla L. Fall., art. 98” e, nel caso della domanda tardiva, tale regola andava applicata alla mancata prova e, prima ancora, alla mancata allegazione, della causa che avrebbe determinato la “ultratardività” della domanda.

Ancora, secondo il Tribunale, va condivisa l’interpretazione della L. Fall., art. 99, che, all’indomani della riforma avviata con il D.Lgs. n. 5 del 2006, configura l’opposizione allo stato passivo come un giudizio di tipo impugnatorio con la conseguente applicabilità “in via diretta o analogica del principio inammissibilità di domande nuove e di nuovi mezzi di prova contenuto nella disposizione di cui all’art. 345 c.p.c.”.

Infine, “il ricorrente in opposizione, che asserisce essere stato dipendente della fallita, non poteva però non essere a conoscenza quantomeno dello stato in cui versava l’azienda, avendo proprio per questo motivo (insieme ad altri dipendenti) interrotto il rapporto di lavoro poco prima del fallimento della società, avvenuto nel 2006.

Ciò avrebbe imposto un comportamento diligente per vetrificare quali fossero le (successive) sorti della società avvalendosi, peraltro, del regime di pubblicità della sentenza dichiarativa di fallimento che, ai della L. Fall., art. 17, comma 2, deve essere annotata presso l’ufficio del delle imprese”. Ciò rendeva insufficiente, a configurare la non imputabilità del ritardo, la circostanza della mancata comunicazione, da parte del curatore, dell’avviso ex L. Fall., art. 92.

2.- Contro il decreto del Tribunale R.R. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Non ha svolto difese la curatela fallimentare intimata.

3.1.- Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 99 nonchè dell’art. 12 disp. gen.”. Formula il seguente quesito ex art. 366 bis c.p.c.: “se, in base all’interpretazione della legge secondo il criterio letterale ex art. 12 disp. gen., la notifica del ricorso in opposizione allo stato passivo ed il decreto di fissazione d’udienza indirizzata al fallito ma effettuata presso il curatore nella qualità di rappresentante legale del fallito, ai sensi della L. Fall., art. 99, sia da considerarsi valida ed efficace o, in subordine nulla (con possibilità di rinnovazione) ma non inesistente e se, di conseguenza, il contraddittorio possa considerarsi validamente instaurato”.

3.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 92 e 101, nonchè dell’art. 12 disp. gen.” e formula il seguente quesito: “se, secondo il criterio letterale ex art. 12 disp. gen., l’omissione o il ritardo da parte del curatore dell’avviso di cui alla L. Fall., art. 92, che abbia reso impossibile la presentazione della domanda tempestiva di ammissione al passivo costituisce causa di non imputabilità del ritardo, ai sensi della L. Fall., art. 101, al creditore che si sia tardivamente insinuato, non essendo sufficiente, ai fini di pubblicità, la pubblicazione nel registro delle imprese della sentenza dichiarativa di fallimento”.

4.1.- Osserva preliminarmente la Corte che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile perchè non risulta prodotta la copia autentica del decreto impugnato con la relata di notifica, sebbene il ricorrente abbia affermato nel ricorso che il decreto del tribunale è stato comunicato, ai sensi della L. Fall., art. 99, u.c., in data 17 aprile 2009.

Invero, le Sezioni unite hanno di recente chiarito che “la previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione” (Sez. u, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009).

Tale principio è senza dubbio applicabile alla comunicazione del decreto del tribunale eseguito a cura della cancelleria ai sensi della L. Fall., art. 99, u.c., comunicazione dalla quale, in forza della norma ora richiamata, decorre il termine breve di trenta giorni per proporre ricorso per cassazione.

Va ricordato, infatti, che le Sezioni unite hanno espressamente applicato il principio stesso in tema di ricorso per regolamento di competenza, in relazione all’onere del ricorrente il quale affermi che la sentenza gli è stata comunicata in una certa data, di produrre, unitamente alla copia autentica della sentenza impugnata, il biglietto di cancelleria da cui desumere la tempestività della proposizione dell’istanza di regolamento (Sez. U, Ordinanza n. 9004 del 16/04/2009). Alla declaratoria di improcedibilità non consegue alcuna statuizione sulle spese per la mancanza di attività difensiva dell’intimata curatela.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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