Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10488 del 27/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/04/2017, (ud. 23/03/2017, dep.27/04/2017), n. 10488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13520/2015 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII

133, presso lo studio dell’avvocato CARMINE DE PIETRO, rappresentata

e difesa dall’avvocato SALVATORE DE SARNO;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE

EUROPA 190, presso lo studio dell’avvocato ANNA TERESA LAURORA,

rappresentata e difesa dall’avvocato STELLARIO VENUTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9003/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. con ricorso al Giudice del lavoro di Roma, A.M.

conveniva in giudizio la Poste Italiane S.p.A. chiedendo l’accertamento

della nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso inter

partes per il periodo 4.4.2006 – 30.6.2006, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, per lo svolgimento dell’attività di “portalettere junior”;

2. il primo Giudice rigettava la domanda e la Corte di appello di Roma, confermava tale pronuncia, integrando la motivazione;

3. ritenevano i giudici di appello che, con l’introduzione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2,

comma 1 bis, il legislatore, salvaguardando il principio di

regola-eccezione, avesse solo previsto precisi limiti temporali e

quantitativi nonchè obblighi di comunicazione, nella specie rispettati;

4. avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, A.M. propone ricorso per cassazione fondato su due motivi;

5. l’intimata Poste Italiane S.p.A. resiste con controricorso;

6. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

7. con articolato motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 2, comma 1 bis, nonchè della direttiva 1999/70/CE;

8. la sentenza impugnata risulta corretta alla luce dei

principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, non

infirmati dalle censure svolte con il ricorso;

9. il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis, aggiunto dalla L. n. 266 del 2005, art. 1,

comma 558, ha introdotto, per le imprese operanti nel settore postale,

un’ipotesi di valida apposizione del termine autonoma e speciale

rispetto a quelle stabilite dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1 e, come precisato da questa Corte (cfr. da ultimo Cass., Sez. un., 31 maggio 2016, n. 11374),

le assunzioni a tempo determinato, effettuate da imprese concessionarie

di servizi nel settore delle poste, che presentino i requisiti

specificati del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2,

comma 1 bis, non necessitano anche dell’indicazione delle ragioni di

carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi del

comma 1 dell’art. 1 del medesimo d.lgs., trattandosi di ambito nel quale

la valutazione sulla sussistenza della giustificazione è stata operata

ex ante direttamente dal legislatore;

10. così, al fine di valutare la legittimità del termine

apposto alla prestazione di lavoro, si deve tenere conto unicamente dei

profili temporali, percentuali (sull’organico aziendale) e di

comunicazione previsti dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2,

comma 1 bis, non operando l’onere di indicare sotto il profilo formale e

di rispettare sul piano sostanziale la causale, oggettiva e di natura

temporanea, giustificatrice dell’apposizione di un termine al rapporto (Cass. 26 luglio 2012, n. 13221; Cass. 2 luglio 2015, n. 13609; Cass. 5 febbraio 2016, n. 2324 nonchè la già citata Cass., Sez. un., 31 maggio 2016, n. 11374);

11. è stato, invero, evidenziato come una tale interpretazione

della norma abbia trovato autorevole conferma nella sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009,

la quale ha ritenuto la stessa conforme all’ordinamento comunitario ed

escluso ogni manifesta irragionevolezza della norma in questione nonchè

ogni profilo di incostituzionalità rispetto ai principi di cui all’art. 3 Cost.,

proprio sottolineando che la garanzia alle imprese, nei limiti

percentuali previsti, di una sicura flessibilità dell’organico, è

direttamente funzionale allo scopo previsto nella direttiva 1997/67/CE (distinto da quello dell’attuazione dell’accordo quadro di cui alla Direttiva 1999/70/CE)

ed all’onere gravante su tali imprese di assicurare al meglio lo

svolgimento dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al

trasporto ed alla distribuzione degli invii postali, nonchè la

realizzazione e l’esercizio della rete postale pubblica i quali

costituiscono attività di preminente interesse generale, ai sensi del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 1, comma 1 (Attuazione della direttiva 1997/67/CE

concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei

servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del

servizio);

12. ciò tanto più considerando il previsto meccanismo di

trasparenza (comunicazione ai sindacati delle richieste di assunzione a

termine) che agevola il controllo circa l’effettiva osservanza, da parte

datoriale, dei limiti posti dalla norma;

13. tale impostazione ha trovato conferma anche nella

giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea – cfr.

ordinanza n. 20 dell’11 novembre 2010 – Vino Cosimo Damiano contro Poste

Italiane S.p.A.);

14. la piena legittimità della norma in esame è stata, poi,

ritenuta anche con riferimento all’assenza di violazione dei principi di

cui agli artt. 101, 102 e 104 Cost.,

essendo stato osservato che la norma censurata si limita a richiedere

requisiti diversi rispetto a quelli valevoli in generale (non già

l’indicazione di specifiche ragioni temporali, bensì il rispetto di una

durata massima e di una quota percentuale dell’organico complessivo),

per cui il giudice ben può esercitare il proprio potere giurisdizionale

al fine di verificare la ricorrenza in concreto di tutti gli elementi di

tale dettagliata fattispecie legale;

15. nelle sopra citate decisioni di questa Corte di legittimità è stato, altresì, evidenziato che il suddetto del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 2,

comma 1 bis, fa riferimento esclusivamente alla tipologia di imprese

presso cui avviene l’assunzione – quelle concessionarie di servizi e

settori delle poste – e non anche alle mansioni del lavoratore assunto,

ciò in coerenza con la ‘ratiò della disposizione, nei termini sopra

specificati;

16. gli ulteriori profili di censura che investono il rispetto

del limite relativo alla percentuale massima di assunzioni a termine

previsto dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis, non sono stati tradotti in alcuno dei motivi di censura previsti dall’art. 360 c.p.c., conseguendone l’impossibilità, per la Corte di legittimità, di delibare l’ammissibilità del mezzo e l’eventuale fondatezza;

17. il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;

18. le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

19. la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo

posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte

ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle

spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00

per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori

come per legge e rimborso spese forfetario nella misura del 15%. Ai

sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma

1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,

da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo

unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art.

13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

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