Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10487 del 27/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/04/2017, (ud. 23/03/2017, dep.27/04/2017), n. 10487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12769-2015 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato ARTURO NIARESCA che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE

ZEBIO 32, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MARTORIELLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNA COGO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. – C.P. (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato ARTURO MARESCA che la rappresenta e difende;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 4532/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. MANCINO ROSSANA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del

Tribunale di Roma, che aveva dichiarato la nullità del termine finale di

durata apposto al contratto stipulato tra le parti, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1,

per il periodo 22/7/2005 – 20/8/2005 e, accertata la sussistenza di un

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in parziale accoglimento del

gravame svolto dalla Poste italiane s.p.a., condannava la società al

pagamento dell’indennità di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32,

comma 5, – commisurata in cinque mensilità dell’ultima retribuzione

globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali

dalla data della sentenza;

2. il termine era stato apposto per “ragioni di carattere

sostitutivo, correlate alla specifica esigenza di provvedere alla

sostituzione del personale dell’Area operativa addetto al servizio

recapito presso l’UP di Mistretta assente con diritto alla conservazione

del posto nel periodo dal 22/7/2005 -20/8/2005”;

3. per la cassazione di tale decisione propone ricorso Poste

Italiane affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrati con

memoria;

4. l’intimata resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, cui ha resistito Poste Italiane;

5. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

6. il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., è manifestamente fondato;

7. la Corte territoriale, pur premettendo, nell’illustrazione

della motivazione, la causale corretta come indicata nel paragrafo 2 che

qui precede, ha tuttavia motivato la ritenuta genericità della causale

con riferimento ad un ambito organizzativo e geografico ritenuto troppo

ampio, richiamando, per il profilo organizzativo, il Servizio

smistamento e trasporto e, quanto all’ambito geografico, evocando le

filiali di Latina, prima, quindi di Sala Consilina ed infine del Comune

di Vallo della Lucania;

8. tali e tante inconferenti circostanze non costituiscono mero

errore materiale o erroneo richiamo della causale del contratto ma

hanno permeato l’intera decisione, e ratio decidendi, sulla specificità

della causale rendendola estranea al Menta decidendlun devoluto alla

Corte romana;

9. va accolto, pertanto, il primo motivo, con assorbimento degli ulteriori mezzi d’impugnazione e del ricorso incidentale;

10. la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla

Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che procederà ad un

nuovo esame del gravame;

11. al Giudice del rinvio si rimette anche la disciplina delle spese del presente processo.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale,

assorbiti gli altri e il ricorso incidentale; cassa la sentenza

impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello

di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di

legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

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