Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10487 del 27/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/04/2017, (ud. 23/03/2017, dep.27/04/2017), n. 10487
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12769-2015 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona
dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio dell’avvocato ARTURO NIARESCA che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE
ZEBIO 32, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MARTORIELLO,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNA COGO;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A. – C.P. (OMISSIS), in persona
dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio dell’avvocato ARTURO MARESCA che la rappresenta e difende;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 4532/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 23/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. MANCINO ROSSANA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del
Tribunale di Roma, che aveva dichiarato la nullità del termine finale di
durata apposto al contratto stipulato tra le parti, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1,
per il periodo 22/7/2005 – 20/8/2005 e, accertata la sussistenza di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in parziale accoglimento del
gravame svolto dalla Poste italiane s.p.a., condannava la società al
pagamento dell’indennità di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32,
comma 5, – commisurata in cinque mensilità dell’ultima retribuzione
globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali
dalla data della sentenza;
2. il termine era stato apposto per “ragioni di carattere
sostitutivo, correlate alla specifica esigenza di provvedere alla
sostituzione del personale dell’Area operativa addetto al servizio
recapito presso l’UP di Mistretta assente con diritto alla conservazione
del posto nel periodo dal 22/7/2005 -20/8/2005”;
3. per la cassazione di tale decisione propone ricorso Poste
Italiane affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrati con
memoria;
4. l’intimata resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, cui ha resistito Poste Italiane;
5. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
6. il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., è manifestamente fondato;
7. la Corte territoriale, pur premettendo, nell’illustrazione
della motivazione, la causale corretta come indicata nel paragrafo 2 che
qui precede, ha tuttavia motivato la ritenuta genericità della causale
con riferimento ad un ambito organizzativo e geografico ritenuto troppo
ampio, richiamando, per il profilo organizzativo, il Servizio
smistamento e trasporto e, quanto all’ambito geografico, evocando le
filiali di Latina, prima, quindi di Sala Consilina ed infine del Comune
di Vallo della Lucania;
8. tali e tante inconferenti circostanze non costituiscono mero
errore materiale o erroneo richiamo della causale del contratto ma
hanno permeato l’intera decisione, e ratio decidendi, sulla specificità
della causale rendendola estranea al Menta decidendlun devoluto alla
Corte romana;
9. va accolto, pertanto, il primo motivo, con assorbimento degli ulteriori mezzi d’impugnazione e del ricorso incidentale;
10. la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla
Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che procederà ad un
nuovo esame del gravame;
11. al Giudice del rinvio si rimette anche la disciplina delle spese del presente processo.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale,
assorbiti gli altri e il ricorso incidentale; cassa la sentenza
impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello
di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di
legittimità.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017