Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10486 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/04/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 30/04/2010), n.10486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUIDO

D’AREZZO 32, presso lo studio dell’avvocato MUNGARI MATTEO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DEL TORTO CARLO, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di L’AQUILA, del 5/2/07, depositata il 19/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SCARANO Luigi Alessandro;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. CENICCOLA Raffaele.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che e’ stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 19/3/2007 la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo respingeva il gravame interposto dal contribuente sig. D.G. nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Teramo di rigetto dell’opposizione proposta in relazione ad avviso di irrogazione delle sanzioni amministrative emesso nel 2004 dall’Agenzia delle entrate di Teramo sulla base del verbale ispettivo dell’INPS relativo all’irregolare assunzione di una lavoratrice dipendente.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello il D. propone ora ricorso per Cassazione, affidato ad unico motivo, con il quale denunzia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Premesso che non puo’ trovare nel caso applicazione la pronunzia Cass., Sez. Un., 1/1/2009, n. 15846 con la quale si e’ esclusa, spettando essa alla giurisdizione ordinaria, la giurisdizione del giudice tributario in ordine alle controversie aventi ad oggetto l’irrogazione delle sanzioni previste dal D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3 per omessa registrazione del lavoratore dipendente nelle scritture obbligatorie, essendosi formato giudicato implicito in punto giurisdizione del giudice tributario (v. Cass., Sez. Un., 9/10/2008, n. 24883), il ricorso dovra’ essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’art. 366 bis c.p.c. e dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366 bis c.p.c. dispone infatti che in caso di denunzia di vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.).

Al riguardo, si e’ precisato che l’art. 366 bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione specificamente destinata (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso il ricorso non reca la chiara indicazione – nei termini piu’ sopra indicati- delle ragioni del denunziato vizio di motivazione, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attivita’ esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresi’ carente di autosufficienza.

Il motivo si palesa pertanto privo dei requisiti a pena di inammissibilita’ richiesto dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo”;

atteso che la relazione e’ stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che il ricorrente ha presentato memoria;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

considerato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, non infirmate dalle osservazioni dal ricorrente esposte nella memoria, sostanziantesi nella dedotta formulazione della chiara indicazione del fatto controverso e nella idoneita’ del formulato motivo;

ritenuto il provvedimento dell’Ufficio del Garante del Contribuente della Regione Abruzzo d.d. 13/11/2007 prodotto con la memoria ex art. 378 c.p.c. irrilevante ai fini del decidere;

ritenuto che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;

considerato che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

 

 

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