Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10485 del 21/04/2021

Cassazione civile sez. III, 21/04/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 21/04/2021), n.10485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28941/2019 proposto da:

H.A., rappresentato e difeso dall’avvocato SABATINO BESCA, ed

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRIZZI 7, presso lo studio

dell’avvocato SIMONETTA TELLONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza n. 568/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 25/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. H.A., proveniente dal (OMISSIS), ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila che aveva confermato la pronuncia di rigetto del Tribunale della domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere nato nella zona (OMISSIS), dalla quale si era allontanato per trasferirsi in Punjab, facendovi poi ritorno nel 2014; ha aggiunto che rientrato nella regione di origine era stato rapito dai talebani che lo avevano drogato e gli avevano fatto indossare un giubbotto esplosivo, in vista di un attentato; e che, quando aveva avvistato i militari pakistani, li aveva avvisati consentendogli di disinnescare il materiale mediante l’intervento degli artificieri.

1.2. Temendo la vendetta dei talebani, era fuggito dal proprio paese e temeva che in caso di rimpatrio avrebbe corso il medesimo rischio. 2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza e del procedimento con riferimento all’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 3, n. 4, nonchè l’art. 118 disp. att. in relazione al mancato scrutinio dell’eccezione di nullità del provvedimento di diniego della Commissione Territoriale di Bari per mancata traduzione del provvedimento di diniego nel dialetto da lui conosciuto (urdu o pashtun), essendo stato tradotto soltanto nelle lingue veicolari, non indicate come da lui preferite: lamenta che l’eccezione era stata respinta dal Tribunale e la relativa censura non era stata affatto esaminata dalla Corte territoriale.

Il motivo è inammissibile.

Deve premettersi che questa Corte ha affermato il principio, condiviso da questo Collegio, secondo il quale “il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132 c.p.c., n. 4, che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'”iter” argomentativo seguito.

Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia – configurabile allorchè risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto – non ricorre nel caso in cui, seppure manchi la motivazione su una specifica questione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti in sostanza il rigetto” (Cass. 12652/2020).

Nel caso di specie, proprio sulla scorta dell’orientamento sopra segnalato e nonostante che la Corte territoriale abbia omesso di decidere sulla questione relativa alla mancata traduzione del provvedimento amministrativo nel dialetto parlato dal ricorrente (cfr. pag. 7), si osserva che tale omissione deve essere interpretata come un rigetto implicito della censura, in mancanza di allegazioni dell’appellante che potessero condurre ad una diversa decisione: al riguardo, infatti, deve richiamarsi la consolidata giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che, in materia di protezione internazionale, il ricorrente, ove censuri la decisione per l’omessa traduzione del provvedimento amministrativo, non può genericamente lamentare la violazione del relativo obbligo, ma deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un “vulnus” all’esercizio del diritto di difesa ed, in particolare, qualora deduca la mancata comprensione delle allegazioni rese in interrogatorio, deve precisare quale reale versione sarebbe stata offerta e quale rilievo essa avrebbe avuto rispetto alla decisione assunta” (cfr. Cass. 11295/2019; Cass. 18723/2019; Cass. 18643/2020).

Al riguardo, vale solo la pena di rilevare che nulla era stato allegato dinanzi alla Corte territoriale in relazione ad eventuali pregiudizi difensivi subiti, visto che, oltretutto, il ricorrente ha potuto comunque proporre sia l’opposizione dinanzi al Tribunale che il gravame dinanzi ai giudici d’appello.

La censura, pertanto, non ha colto la ratio decidendi della omissione denunciata e non può trovare ingresso in questa sede.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza e del procedimento in riferimento all’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 2697 c.c., avuto riguardo alla ritenuta inverosimiglianza del racconto.

Assume che la Corte territoriale, in modo invero apodittico, aveva escluso la attendibilità del suo racconto, riconducendo tale negativa valutazione sia alla circostanza che egli, avendo vissuto nel Punjab, non parlava (secondo quanto da lui stesso dichiarato) la lingua pashtun (circostanza che, se considerata alla luce del suo complessivo racconto, comprensivo di tutti i suoi spostamenti e del tardivo inizio dell’attività scolare, era, in thesi, agevolmente comprensibile) sia ad altri elementi ritenuti inverosimili senza alcuna plausibile motivazione, ed omettendo di considerare che l’onere della prova a suo carico doveva ritenersi attenuato.

Il motivo è inammissibile.

La Corte territoriale, infatti, ha negato la credibilità del ricorrente esaminando in primis l’incertezza della sua provenienza, contrastante con la lingua parlata (cfr. pag. 16 primo cpv. della sentenza), ed evidenziando alcune contraddizioni della narrazione che sono state esaminate con motivazione al di sopra della sufficienza costituzionale (cfr. pag. 13 sentenza).

La censura, pertanto, non coglie nel segno in quanto, denunciando una motivazione apparente, maschera una richiesta di rivalutazione di merito di questioni fatto già esaminate dalla Corte e si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, ove sia sostenuta, come nel caso in esame da argomentazioni logiche e coerenti, a nulla rilevando che il compendio istruttorio possa essere valutato anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, in quanto, diversamente, il giudizio di legittimità si trasformerebbe, in un non consentito terzo grado di merito (cfr. ex multis Cass. 18721/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Cass. Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019).

Con il terzo motivo, deduce, infine, la nullità della sentenza e del procedimento, in riferimento all’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 2697 c.c., avuto riguardo allo stato di violenza indiscriminata in Pakistan.

Il motivo è inammissibile per le medesime argomentazioni svolte in relazione alla precedente censura.

Si osserva, infatti, che la Corte, partendo dal presupposto che in ragione della inattendibilità del racconto non fosse certa la provenienza del ricorrente dalla (OMISSIS), ha riferito le informazioni sul paese di origine a C.O.I. attendibili (Easo 2015) che escludevano il Punjab dal rischio di episodi di violenza generalizzata e di conflitto armato. Il ricorrente, nel contestare tale decisione, non contrappone fonti ufficiali diverse e più recenti, ed omette di considerare che l’inattendibilità sulla provenienza esime la Corte da ogni ulteriore accertamento sulle condizioni del paese indicato (cfr. ex multis Cass. 8819/2020).

La censura, pertanto, non è coerente con la statuizione impugnata. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte;

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2021

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