Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10484 del 20/05/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10484 Anno 2016
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA

sul ricorso 6764-2013 proposto da:
COMUNE DT SANTA MARIA CAPUA VETERE in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA CIVITAVECCHIA 7, presso lo studio dell’avvocato
PIERPAOLO BAGNASCO, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIUSEPPE CIARAMELLA giusta delega a
margine;
– ricorrente contro

COMMISSARIO
CAMPANIA,

DELEGATO

GOVERNO

EMERGENZA

RIFIUTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SOTTOSEGRETARIO DELLO STATO in persona del Ministro

Data pubblicazione: 20/05/2016

pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti nonché contro

DELLO STATO, UNITA’ STRALCIO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 263/2012 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 02/08/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/05/2016 dal Consigliere Dott. LIANA
MARIA TERESA ZOSO;
udito per il ricorrente l’Avvocato CIARAMELLA che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato CAMASSA che
si riporta agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SOTTOSEGRETARIO

R.G. 6764/2013
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La Commissione Tributaria Regionale di Napoli, con sentenza n. 263/17/12, confermava
la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta con cui era stato accolto il
ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio-Sottosegretariato di Stato, dal Commissario
delegato del governo per l’emergenza rifiuti in Campania e dall’Unità di stralcio ex articolo 2
decreto-legge 195/2009 avverso l’avviso di accertamento Ici per l’anno 2005 emesso dal

combustibile da rifiuto.
Rilevava la CTR che ricorreva l’esenzione stabilita dall’articolo 7, comma 1, lettera a, del
decreto legislativo numero 504/1992 – secondo cui sono esenti dall’imposta gli immobili
posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni destinati esclusivamente ai
compiti istituzionali – in quanto gli immobili erano stati utilizzati per l’assolvimento di compiti
istituzionali propri del Commissario delegato, quale organo straordinario a provvedere alla
risoluzione dell’emergenza dei rifiuti nella regione Campania. Dunque gli impianti situati nella
regione Campania, indipendentemente dalle modalità di gestione diretta o in affidamento a
società esterne, erano utilizzati per compiti istituzionali e rientravano nella fattispecie prevista
dall’articolo 7, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 504/92, anche in considerazione del
fatto che lo scopo non era quello di produrre reddito ma solo quello di risolvere l’emergenza
rifiuti nella regione.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Comune di Santa Maria
Capua Vetere svolgendo un unico motivo. Resistono con controricorso, illustrato con memoria,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Commissario delegato per l’emergenza rifiuti in
Campania.
3. Con l’unico motivo di ricorso il Comune deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 7, comma 1, lettera a, del decreto
legislativo 504/92 ed all’articolo 2697 cod. civ. nonché insufficiente e/o illogica motivazione
della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Sostiene il
ricorrente che la CTR, errando, ha ritenuto che l’impianto di produzione di combustibile era già
ultimato nell’anno 2001 e che, pur essendo stato gestito da un soggetto privatistico, ovvero la
Fisia S.p.A. prima e la Fibe S.p.A. dopo, proprietaria dell’impianto era la Presidenza del
Consiglio dei Ministri poiché non rilevava il fatto che fosse stato disposto l’affidamento della
realizzazione e della gestione dell’impianto a terzi. In maniera contraddittoria i giudici
dell’appello hanno, poi, ritenuto che ricorresse l’ipotesi dell’esenzione prevista dal citato
articolo 7, comma 1, lettera a, per il fatto che gli immobili erano destinati esclusivamente a
compiti istituzionali laddove, per contro, le finalità istituzionali sono proprie dello Stato e degli
enti pubblici mentre sono

servizi pubblici che possono essere svolti anche tramite altri

soggetti, come le aziende municipalizzate o altri enti e società. Invero l’esenzione prevista
dalla norma spetta solo nel caso in cui gli immobili siano destinati in maniera diretta ed
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comune di Santa Maria Capua Vetere in relazione ad un impianto industriale di produzione di

immediata ad una funzione che può essere svolta esclusivamente dallo Stato o dagli altri enti
pubblici mentre non spetta se gli immobili vengono utilizzati per servizi che sono svolti o
possono essere svolti da altri soggetti. Nel caso di specie l’impianto era stato destinato fin dal
2001 ad attività di natura industriale che era stata svolta da un soggetto diverso dallo Stato
con scopo di lucro; quindi l’immobile non era stato destinato in maniera diretta ed immediata
ad una funzione che poteva essere svolta esclusivamente dallo Stato.
4. Osserva la Corte che l’eccezione di inammissibilità del ricorso svolta dai controricorrenti,
basata sul fatto che il motivo risulta formulato con riferimento all’art. 360 n. 3 e 5 cod. proc.

contraddittorietà della motivazione e violazione di legge appaiono inammissibili per la
mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle
diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo
consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello
della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al
quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, sia sostanziale che
processuale e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente
rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione
su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che
richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice
d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che
richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che
si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle
questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della
causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure
teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art.
360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo,
così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e
contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse.
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011). Deve, peraltro, ritenersi ammissibile il
ricorso per cassazione in cui si denunzino, come nel caso di specie, con un unico articolato
motivo d’impugnazione vizi di violazione di legge, o error in procedendo, e di motivazione in
fatto, qualora lo stesso induca ad individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che
un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto, (cfr. Sez. U,
Sentenza n. 7770 del 31/03/2009; Sez. 5, Sentenza n. 8987 del 12/04/2013).
5.Ciò posto, rileva la Corte che il ricorso è fondato. Ciò in quanto questo collegio intende
dare continuità all’orientamento della Corte di legittimità che considera l’utilizzazione diretta
del bene da parte dell’ente possessore condizione necessaria perché a quest’ultimo spetti il
diritto all’esenzione prevista dall’art. 7, d.lgs. n. 504 del 1992. La ragione sostanziale di tale
orientamento è stata individuata nell’effetto distorsivo, rispetto alle finalità tutelate dalla
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civ., è infondato. Invero va premesso, in generale, che i motivi che deducono difetto e

norma che in tali situazioni si determina, in quanto il bene viene utilizzato dal possessore per
una finalità economica produttiva di reddito e non per lo svolgimento dei compiti istituzionali.
Dunque l’utilizzazione, in virtù di concessione o locazione, da parte di un soggetto diverso da
quello a cui spetta l’esenzione, esclude in radice, secondo la Corte, la destinazione del bene ai
compiti istituzionali di quest’ultimo. ( Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25508 del 18/12/2015; Sez.
5, Sentenza n. 12495 del 04/06/2014; Sez. 5, Sentenza n. 14094 del 11/06/2010).
Nel caso di specie la CTR ha accertato che, con contratto numero 52

del 2001, il

Commissario del governo aveva convenuto con Fisia Italimpianti S.p.A. l’affidamento a

Avellino, Caserta e Salerno e che l’affidataria aveva la disponibilità per tutta la durata del
contratto delle aree, che rimanevano di proprietà del Commissario Delegato, con obbligo di
provvedere alla realizzazione degli impianti impiegando mezzi finanziari propri. Dunque la
gestione in esclusiva del servizio di smaltimento rifiuti era stata affidata alla società che agiva
con scopo di lucro, per il che si deve ritenere che il servizio pubblico esercitato in regime di
concessione da parte di società privata esulasse dall’ambito dell’agevolazione in quanto non
configurava svolgimento di compiti istituzionali nel senso precisato.
6. Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384, comma 2,
cod. proc. civ., e il ricorso originario dei contribuenti va rigettato. Le spese dei giudizi di merito
si compensano in ragione dell’esito delle fasi processuali e le spese di questo giudizio, liquidate
come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso del Comune di Santa Maria Capua Vetere, cassa la sentenza
d’appello e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario dei contribuenti. Compensa le
spese dei giudizi di merito e condanna i contro ricorrenti a rifondere al ricorrente le spese di
questo grado di giudizio, che liquida in euro 5.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2016.

quest’ultima del servizio di smaltimento dei rifiuti prodotti nelle provincie di Benevento,

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