Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10482 del 20/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 10482 Anno 2016
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA

sul ricorso 20790-2010 proposto da:
BINDI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.
AVEZZANA l, presso io studio dell’avvocato ORNELLA
MANFREDINI, rappresentato e difeso dall’avvocato
MICHELE BINDI giusta delega in calce;
– ricorrente contro

PROVINCIA DI BOLZANO in persona del Presidente pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell’avvocato
MICHELE COSTA, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati RENATE VON GUGGENBERG,

Data pubblicazione: 20/05/2016

STEPHAN

BEIKIRCHER,

LAURA

FADANELLI,

CRISTINA

BERNARDI giusta delega a margine;
controricorrente nonché contro

COMUNE DI BADIA;

avverso la sentenza n. 26/2010 della COMM. TRIBUTARIA
II GRADO di BOLZANO, depositata il 20/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/05/2016 dal Consigliere Dott. LIANA
MARIA TERESA ZOSO;
udito per il controricorrente l’Avvocato COSTA che si
riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

– intimato

R.G. 20790/2010
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Luigi Bindi, proprietario di un immobile sito in Comune di Badia, proponeva ricorso
avverso la deliberazione della giunta provinciale di Bolzano del 2 maggio 2005 con cui era
stato rigettato il ricorso gerarchico avverso il provvedimento del Comune di Badia che aveva
classificato, con decorrenza dal 1 ‘gennaio 2005, tutte le unità abitative site nel territorio
comunale nella prima categoria, ai sensi degli articoli 14 e 15 del DPGR 20 ottobre 1988
numero 29/L. Ciò aveva comportato per il contribuente la soggezione all’imposta di soggiorno

la sentenza era confermata dalla Commissione Tributaria di secondo grado.
2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione Bindi Luigi affidato a
quattro motivi. Resiste con controricorso la Provincia Autonoma di Bolzano.
3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360,
numero 3, cod. proc. civ., in relazione agli articoli 23, 117 e 119 della Costituzione, all’articolo
72 del testo unico delle leggi speciali costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino
Alto Adige, come modificato dall’articolo 9 della legge numero 386 del 1989, ed all’articolo 10
del decreto-legge numero 66 del 1989, convertito dalla legge 144 del 1989. Sostiene il
ricorrente che l’imposta di soggiorno è stata soppressa, prima a seguito dell’introduzione
dell’imposta ICIAP, giusta quanto disposto dall’articolo 10 del decreto-legge numero 66 del
1989, convertito in legge 144 del 1989, e, poi, a seguito dell’introduzione dell’imposta ICI.
L’imposta di soggiorno dell’Alto Adige era stata adottata con l’articolo 14 del TURL numero 9/L
del 1982 e disciplinata, successivamente, con DPGR numero 29/L del 1988; tale normativa, in
quanto non abolita, contrastava con le disposizioni costituzionali che demandano la disciplina
fiscale allo Stato italiano. L’articolo 72 dello statuto speciale della provincia autonoma di
Bolzano, così come novellato dall’articolo 9 della legge 386 del 1989, limita la capacità
impositiva della provincia di Bolzano e dei relativi comuni alle imposte e tasse sul turismo, a
differenza della disposizione previgente, che estendeva la capacità impositiva anche all’imposta
di soggiorno e cura. Ne conseguiva che si doveva ritenere abolita la competenza legislativa
della provincia sulle imposte e tasse in materia di soggiorno.
4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, numero 3,
cod. proc. civ., in relazione all’articolo 72 dello statuto speciale della provincia autonoma di
Bolzano, così come noveliato dall’articolo 9 della legge 386 del 1989. Sostiene il ricorrente che
la norma limita la competenza impositiva della provincia di Bolzano al solo turismo con
esclusione del soggiorno e cura. Inoltre la legge provinciale di Bolzano, articolo 19 DPGR
numero 29/L del 1988 ( testo unico di disciplina di imposte soggiorno ), espressamente
prevede che il Comune può procedere all’accertamento, ai fini di una riclassificazione per
l’imposta di soggiorno relativa ad edifici privati, dove risultino modificazioni strutturali ed
ambientali accertate da funzionari comunali in contraddittorio con il proprietario mentre, nella
fattispecie, non risultava alcuna variazione del fabbricato o della struttura ambientale nella
1

in misura maggiore. La Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano rigettava il ricorso e

quale esso era inserito; la riclassiticazione era stata motivata sul solo presupposto che il
comprensorio Badia-alta Val Badia era divenuta una delle zone turistiche più rinomate dell’Alto
Adige. Ciò contrastava con l’articolo 15 del DPGR numero 29/L del 1988 (testo unico leggi
regionali concernenti le imposte di soggiorno) che espressamente prevede che l’assegnazione
deve tener conto dell’attrezzatura turistica della località, della ubicazione, della qualità e delle
dotazioni dell’immobile.
5. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360, numero 5,
cod. proc. civ., per aver la Commissione Tributaria di secondo grado confermato in maniera

svolti.
6. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, numero 3,
cod. proc. civ., per aver la commissione tributaria di secondo grado condannato l’appellante a
rifondere le spese processuali a favore della provincia autonoma di Bolzano e del comune di
Badia benché quest’ultimo fosse rimasto contumace nell’intero giudizio e benché la provincia di
Bolzano dovesse ritenersi soccombente in forza delle ragioni esposte.
7. Osserva questo collegio che il primo motivo di ricorso è infondato. Invero la corte di
legittimità ha già affermato il principio, al quale si intende dare continuità, secondo cui, in
tema di imposta di soggiorno, cura e turismo, la legge della Regione Trentino-Alto Adige 29
agosto 1976, n. 10 – istitutiva di detta imposta sulla base della previsione contenuta nell’art.
72 dello Statuto speciale di autonomia approvato con DPR 31 agosto 1972, n. 670, poi
modificato dall’art. 9 della legge 30 novembre 1989, n. 386, che ha attribuito alle province
autonome il potere di stabilire imposte e tasse sul turismo – non può ritenersi implicitamente
abrogata, per incompatibilità, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 10 del D.L. 2 marzo
1989, n. 66 (convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144), che ha soppresso
l’imposta di soggiorno di cui alla legge n. 739 del 1939, attesa la competenza riservata in
materia alla Regione dal citato art. 72 e non potendo certo qualificarsi “di principio” una legge
con la quale il legislatore statale decide di sopprimere un’imposta. Né è configurabile
un’abrogazione implicita della citata legge regionale n. 10 del 1976 a seguito del mancato
adeguamento di essa – entro il prescritto termine di sei mesi – alla nuova legislazione statale di
principio, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266, poiché, nelle materie,
come quella in esame, soggette ai limiti di cui agli artt. 4 e 5 del citato Statuto di autonomia,
al mancato adeguamento della legislazione regionale consegue soltanto, ai sensi dell’art. 2 del
menzionato D.Lgs., il potere di impugnativa della stessa, da parte del Governo, davanti alla
Corte costituzionale ( Cass. n. 3176 del 18/02/2004 ).
8. Il secondo motivo è parimenti infondato. Invero assume il ricorrente che dal fatto che
l’art. 72 dello Statuto speciale di autonomia prevedeva, prima della riforma operata dal’art. 9
della legge 386/1989, la facoltà della Regione di stabilire un’imposta di soggiorno, cura e
turismo, mentre dopo la detta riforma analoga previsione riguarda le sole imposte e tasse sul
turismo, deriva la restrizione della potestà impositiva della Regione. Sennonché siffatta
2

acritica la sentenza della commissione tributaria di primo grado senza considerare i rilievi

conclusione è errata in quanto con l’art. 72 dello Statuto di Autonomia approvato per la
Regione Trentino Alto Adige con il D.P.R. 31.8.1972, n. 670, espressamente si riservò a quella
Regione la facoltà di istituire autonomamente nel proprio territorio un’imposta di soggiorno,
cura e turismo. Con la L. 30.11.1989 n. 386, emanata nello stesso anno in cui fu abolita dai
legislatore statale l’imposta di soggiorno, per un verso fu delegata alle province la competenza
legislativa in materia di finanza locale, e per altro verso si stabilì che le province potessero
stabilire imposte e tasse sul turismo, così ribadendo, per il territorio di quella Regione a statuto

legislativa in questa materia. Dunque l’art. 72 dello Statuto speciale di autonomia, nel testo
risultante dalla modifica apportata dall’art. 9 della legge 386/1989, non può essere
interpretato se non nel senso che la potestà impositiva della Regione si estende al turismo
negli stessi limiti in cui era prevista prima della riforma, intendendosi compresa l’imposta di
soggiorno.
Il motivo di ricorso, nella parte in cui il ricorrente censura il provvedimento di
classificazione per non aver la giunta dato conto delle modificazioni strutturali ed ambientali
accertate da funzionari comunali in contraddittorio con il proprietario, è inammissibile in
quanto difetta del requisito dell’autosufficienza sancito dall’art. 366 cod. proc. civ., avendo il
ricorrente censurato la sentenza della commissione tributaria di secondo grado sotto il profilo
della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione dell’atto di classificazione senza
riportarne il testo. Ciò facendo il ricorrente non ha consentito la verifica esclusivamente in base
al ricorso medesimo, dovendosi considerare che l’atto impugnato non è un atto processuale,
bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei
presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suo fondamento ( cfr.
Cass. n. 9536 del 19/04/2013; Cass. n. 8312 del 04/04/2013).
9. Il terzo motivo è infondato. Va ricordato che la corte di legittimità ha reiteratamente
chiarito che la motivazione per relationem è legittima quando il giudice di appello, richiamando
nella sua pronuncia gli elementi essenziali della motivazione della sentenza di primo grado,
non si limiti solo a farli propri, ma confuti le censure contro di essi formulate con i motivi di
gravame in modo che il percorso argornentativo desumibile attraverso la parte motiva delle
due sentenze risulti appagante e corretto; la sentenza va, invece, giudicata priva di
motivazione qualora contenga un mero rinvio alla sentenza di primo grado, che si risolva in
una acritica approvazione della decisione soggetta a controllo. In sostanza, la sentenza
d’appello deve essere cassata allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in

termini di mera adesione alla sentenza appellata, non consenta in alcun modo di ritenere che
all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto
attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame ( Cass. n.
28113/2013; Cass. n.2268/2006; Cass. n. 15483/2008; Cass. n. 18419/2005). Nel caso che
occupa il ricorrente deduce di aver formulato nel giudizio di appello le medesime doglianze
svolte in quello di primo grado e la Commissione Tributaria di secondo grado, con la sentenza
3

speciale, la riserva in favore degli organi esponenziali delle autonomie locali, della competenza

impugnata, ha richiamato la motivazione della sentenza di primo grado elencando i punti
controversi in relazione ai quali ha espresso condivisione per la soluzione data dalla
Commissione Tributaria di primo grado, con ciò dovendosi ritenere assolto l’onere
motivazionale.
10. Il quarto motivo di ricorso è infondato nella parte in cui si censura la sentenza
impugnata per aver condannato il ricorrente a rifondere le spese processuali a favore della
Provincia Autonoma di Bolzano, avendo la Commissione tributaria di secondo grado fatto buon
governo della norma di cui all’art. 91 cod. proc. civ. con la condanna del soccombente alla

Il motivo è inammissibile per la parte in cui la Commissione tributaria di secondo grado ha
condannato il ricorrente a rifondere al comune di Badia le spese processuali, pur essendo tale
ente rimasto, asseritamente, contumace. Il ricorrente assume che la condanna alla rifusione
delle spese processuali a favore del Comune di Badia è basata sulla supposizione del fatto che
l’ente stesso si sia costituito in giudizio, quando invece è rimasto contumace. Sennonché tale
doglianza avrebbe dovuto essere introdotta con il rimedio revocatorio di cui all’art. 391 bis cod.
proc. civ. e non già essere fatta valere sotto il profilo della violazione di legge, ai sensi
dell’articolo 360, numero 3, cod. proc. civ., donde l’inammissibilità del motivo proposto.
Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla Provincia Autonoma di
Bolzano le spese processuali che liquida in euro 600,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2016.

rifusione delle spese.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA