Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10482 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. I, 03/06/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 03/06/2020), n.10482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. AMATORE Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 31206/2018 proposto da:

S.D., elettivamente domiciliato in Milano, viale Regina

Margherita n. 30, presso lo studio dell’avv. Livio Neri, che lo

rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 17/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2019 dal Consigliere Dott.ssa Paola Ghinoy.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.D., nato in (OMISSIS), ha proposto ricorso per la cassazione del decreto del Tribunale che ha rigettato il suo ricorso volto ad ottenere in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.; in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14; in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. Il ricorso per cassazione si fonda su tre motivi.

3. Il Ministero dell’Interno non ha opposto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Come primo motivo di ricorso S.D. deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a) e art. 5 della Direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013.

5. Lamenta che il Tribunale, pur dando atto della non disponibilità della videoregistrazione del colloquio davanti alla Commissione, non abbia disposto l’udienza argomentando che non vi era ragione di ripetere il colloquio in quanto erano state completamente indagate dalla Commissione territoriale le ragioni che avevano spinto la ricorrente a lasciare il paese di provenienza.

6. Come secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), in merito alla sussistenza di un timore fondato di subire danno grave nella regione di provenienza. Lamenta che informazioni circa la situazione generale del paese di origine siano state desunte da due siti internet non accreditati, in violazione delle prescrizioni della normativa richiamata.

7. Come terzo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, nonchè art. 10 Cost., comma 3 e art. 8 CEDU in relazione ai presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

8. L’esame della prima censura impone l’accesso al fascicolo d’ufficio, al fine di verificare se fosse disponibile nel giudizio di fronte al Tribunale la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, se il primo giudice abbia fissato l’udienza di comparizione delle parti e se il richiedente abbia eventualmente dichiarato di non volersi avvalere del supporto contenente la registrazione del colloquio.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di disporre l’acquisizione del fascicolo d’ufficio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020

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