Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10481 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 12/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 12/05/2011), n.10481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6568-2010 proposto da:

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E

PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUATTRO FONTANE 20, presso lo

studio dell’avvocato FUSILLO MATTEO, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. CUBONI

12, presso lo studio dell’avvocato NOTO ELISA, (STUDIO MACCHI DI

CELLERE E GANGEMI) rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO

LAZZERETTI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 793/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 09/12/2009 R.G.N. 775/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe;

udito l’Avvocato PUSILLO MATTEO;

udito l’Avvocato LAZZERETTI MARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello dell’Aquila accoglieva la domanda del pensionato in epigrafe, proposta nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, avente ad oggetto la condanna della predetta Cassa a corrispondergli la pensione di anzianità da computarsi, in virtù del principio pro rata stabilito dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, sino al 22 giugno 2002 – data della delibera di modifica dell’art. 49 del Regolamento della Cassa – in base al previgente criterio.

La Corte, inoltre, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accogliendo l’appello incidentale del pensionato condannava la Cassa in parola al pagamento integrale delle spese dei giudizio di primo grado.

La Corte territoriale poneva a base del decisum il rilevo fondante secondo il quale l’interpretazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, fatta propria dal Tribunale risultava pienamente condivisibile postulando il doveroso rispetto del principio del pro rata.

Riformava, poi, la Corte del merito il capo della sentenza di primo grado concernente la parziale compensazione delle relative spese giudiziali sul rilievo che la Delib. 22 giugno 2002 non era applicabile alla liquidazione (avvenuta in data 1 ottobre 2002) della pensione oggetto del giudizio. Tanto perchè l’art. 49, comma 8, del Regolamento della Cassa del 29 gennaio 2001 – stabiliva che il Comitato dei delegati della Cassa poteva variare la percentuale di cui al comma 2 con delibera avente efficacia dalla data del decreto di approvazione e tale decreto era intervenuto il 3 marzo 2003, quindi, dopo la liquidazione della pensione. Avverso questa sentenza la Cassa in epigrafe ricorre in cassazione in base a cinque censure.

Resiste con controricorso il pensionato. Entrambe le parti depositano memorie illustrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la Cassa ricorrente, allegando violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 3, critica la sentenza impugnata in punto di ritenuta inapplicabilità della Delib. 22 giugno 2002 sull’erroneo presupposto che questa avesse effetto solo dalla data del decreto di approvazione.

La critica per come articolata non è esaminabile. Infatti la Corte del merito fonda il proprio assunto in base all’interpretazione dell’art. 49, comma 8, del Regolamento della Cassa del 29 gennaio 2001.

Orbene siffatta interpretazione non è affatto censurata sicchè il decisum della sentenza impugnata sul punto è intangibile e, conseguentemente, la prospettazione svolta dalla Cassa in riferimento alla denunciata norma di legge non è decisiva.

Con la seconda censura la Cassa, denunciando violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, e della L. n. 414 del 1991, art. 1, sostiene che il pro rata non può trovare applicazione con riferimento a parametri insuscettibili di frazionamento nel tempo e di separata valutazione in relazione a periodi temporali di vigenza di diverse normative. Con il terzo motivo la Cassa ricorrente, allegando violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, e della L. n. 414 del 1991, art. 1, asserisce che la denunciata L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763 deve essere interpretato nel senso che la relativa disposizione comporta la validità e la legittimità sopravvenuta della regolamentazione contenuta negli atti e deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti previdenziali con efficacia temporale dal momento della loro emissione con conseguente validità e legittimità retroattiva della Delib. 22 giugno 2002.

Con la quarta censura la parte ricorrente, deducendo violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, e della L. n. 414 del 1991, art. 1, prospetta la non operatività della regola del pro rata nel caso, come quello di specie, di riforma strutturale della gestione previdenziale.

Questi, motivi di ricorso, che vanno trattati congiuntamente per la loro connessione, non sono meritevoli di accoglimento.

La controversia trae origine dal fatto che con la Delib. 7 giugno 2003 il Comitato dei delegati ha introdotto, a far tempo dal primo gennaio 2004, il nuovo sistema contributivo, in luogo del precedente sistema retributivo per il calcolo delle pensioni, di talchè, secondo il criterio del pro rata, i professionisti iscritti alla Cassa in data anteriore al primo gennaio 2004, avrebbero ricevuto una pensione articolata in due quote, l’una sino al 31 dicembre 2003, di carattere retributivo, l’altra dal gennaio 2004, contributiva.

Detta delibera non è stata, nè è sospettabile di illegittimità, posto che la possibilità di passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo delle pensioni dei liberi professionisti è espressamente contemplato dalla legge regolatrice vigente al momento della delibera, ossia dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che nell’ultima parte prevede che “Gli enti possono optare per l’adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge”.

La controversia nasce dal fatto che con la precedente Delib. 22 giugno 2002 era stato modificato il sistema di calcolo delle pensioni: si trattava ovviamente di pensioni “retributive”, e quindi commisurate ai redditi professionali perchè, mentre con il sistema precedente si prendevano a base della pensione i quindici migliori redditi degli ultimi venti anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione, con la Delib. del 2002 si era previsto invece che la pensione dovesse essere liquidata in base “alla media di tutti i redditi professionali annuali”.

E’ evidente che questo nuovo sistema di calcolo determina una diminuzione sull’ammontare delle pensioni rispetto a quello che sarebbe stato il risultato con il sistema precedente, e quindi una minor misura di quella quota della pensione retributiva, maturata fino al 31 dicembre 2003, di qui la controversia con cui professionista, ha chiesto e ottenuto le differenze di pensione, sostenendo che detta quota doveva invece essere mantenuta intatta in forza della la regola del pro rata sancita dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12 che recita per quanto qui interessa: “Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dai D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l’equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall’art. 2, comma 2, dei predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti….. Gli enti possono optare per l’adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge.

La Cassa ricorrente solleva sostanzialmente tre questioni: la prima (secondo motivo di ricorso) il principio del pro rata non sarebbe applicabile, in via assoluta; la seconda (quarto motivo) la regola del pro rata di cui alla citata L. n. 335 del 1995, art. 3 non opererebbe nel caso della delibera in esame, perchè non concernente un mero processo di riequilibrio finanziario, ma una riforma integrale dell’ordinamento attraverso il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo; la terza (terzo motivo) la delibera in contestazione avrebbe in ogni caso ricevute sanatoria ad opera dello ius superveniens di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763.

Conviene preliminarmente trattare il secondo di ricorso perchè investe principi di carattere generale e, ove accolto, determinerebbe in radice l’annullamento della sentenza impugnata senza necessità di esaminare le altre doglianze. Il motivo è infondato.

E’ pur vero che con una sentenza di questa Corte (Cass. 25 giugno 2007 n. 14701) si è affermato che “Il principio del pro rata “deve intendersi fatto dal legislatore con riferimento ai parametri, suscettibili di frazionamento nel tempo e di separata valutazione in relazione ai periodi temporali di vigenza di diverse normative” con la conseguenza che non sarebbe “applicabile al sistema di calcolo della pensione, che non e suscettibile di frazionamento, in quanto può avvenire esclusivamente al momento dell’accoglimento della domanda di pensionamento e deve essere eseguito secondo le norme in vigore in quel momento”.

Questo orientamento è stato però disatteso dalla giurisprudenza successiva di legittimità (cfr. Cass. n. 20235 del 24/09/2010 e n. 24202 del 16/11/2009). Quest’ultima pronunzia è cosi motivata “Il principio del pro rata – come questa Corte ha già avuto occasione di ritenere (vedine la sentenza n. 22240 del 25 novembre 2004) – non può che essere inteso nel senso enunciato (dalla stessa L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12), laddove – con riferimento specifico ai lavoratori (iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed a forme sostitutive ed esclusive della stessa e) soggetti, nel passaggio dal sistema retribuivo al sistema contributivo di calcolo della pensione, ad entrambi i sistemi (cioè ai lavoratori che possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni) stabilisce che, in tale caso, “la pensione è determinata dalla somma:

a) della quota di pensione – corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 (cioè, alla entrata in vigore del sistema contributivo) – calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b) della quota di pensione corrispondente ai trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”.

Analogamente, i lavoratori iscritti ad enti previdenziali privatizzati – nel caso di successione, durante il periodo dell’iscrizione, di sistemi diversi di calcolo della pensione hanno, quindi, diritto – in ossequio, appunto, al principio del pro rata – ad altrettante quote di pensione, da calcolare – in relazione a ciascun periodo dell’anzianità maturata – secondo il sistema, rispettivamente, in vigore. La Corte – così decidendo – consapevolmente si discosta dal proprio precedente in senso contrario (Cass. 14701/2007), che – trascurando la prospettata normativa di fonte legislativa -perviene alla conclusione – che non pare, tuttavia, sorretta da alcuna base giuridica secondo cui il principio del pro rata “deve intendersi fatto dal legislatore con riferimento ai parametri suscettibili di frazionamento nel tempo e di separata valutazione in relazione ai periodi temporali, di vigenza di diverse normative” con la conseguenza che non sarebbe “applicabile al sistema di calcolo della pensione, che non è suscettibile di frazionamento, (in quanto) può avvenire esclusivamente al momento dell’accoglimento della domanda di pensionamento e deve essere eseguito secondo le norme in vigore in quel momento”.

In conformità a questo più recente orientamento va quindi ribadito che è ben vero, in via generale, che la pensione si calcola con le regole della normativa vigente all’epoca di maturazione del diritto, tuttavia il legislatore degli ultimi anni (che si connotano per il perseguimento del risparmio della spesai previdenziale dei sistemi pubblici e privati, come nella specie), ricorre sovente alla diversa regola del pro rata, specificamente per le prestazioni pensionistiche di anzianità e vecchiaia, i cui presupposti si maturano nel corso del tempo, andando a regolare quei casi in cui la lunga anzianità assicurativa, che è prescritta come requisito, si colloca in un ambito temporale ove si succedono normative intrinsecamente diverse ed ove la più recente è solitamente meno favorevole di quella precedente, in questi casi il legislatore, giacchè solo a lui compete la scelta, deroga alla regola generale della applicazione della legge vigente all’epoca di liquidazione della pensione, con l’ovvia finalità di non frustrare le aspettative di diritti in via di maturazione e scinde la pensione in due quote che si sommano tra loro: una quota è calcolata sulla base della anzianità assicurativa acquisita sotto il vigore della vecchia disposizione (legge o delibera com’è nella specie) e l’altra, ossia la anzianità residua, si calcola alla luce della nuova legge meno favorevole.

La stessa esigenza si ravvisa per la pensione per cui è causa, onde il secondo motivo di ricorse è infondato.

Le argomentazioni testè svolte conducono pianamente al rigetto anche del quarto motivo di ricorso, con cui si sostiene che la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12 imporrebbe l’applicazione del principio del pro rata solo nei casi di “riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico”, non già nei casi di opzione per il passaggio dal sistema re tributa vo a quello contributivo.

In primo luogo il tenore testuale della norma non consente questa interpretazione ed in ogni caso sarebbe incongruo escludere la regola del pro rata proprio nei casi in cui il mutamento di legislazione è più vistoso e più incide sui trattamenti pensionistici, ed imperlo invece quando le modifiche deliberate potrebbero apportare solo lievi variazioni all’ammontare delle pensioni spettanti. Invero, è proprio nei casi di “rivoluzioni” del sistema che si fa più acuta l’esigenza di salvaguardare i diritti in via di maturazione, evitando di sottoporre “l’intera” anzianità assicurativa acquisita nel vigore della vecchia normativa ad una normativa nuova, meno favorevole, emanata poco prima del conseguimento del diritto, che, in alcuni casi, opera per solo per gli ultimi anni, o addirittura degli ultimi mesi. Non è un caso, come già osservato dalla citata sentenza di questa Corte 24202/2009, che la più importante fattispecie di pro rata sia stata introdotta proprio dalle L. n. 335 del 1995, che ha introdotto, per le pensioni Inps, il mutamento del sistema pensionistico da retributivo a contributivo. D’altra parte anche il sistema del pro rata rientra nell’ambito di previsione della L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 2, che recita “Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali di riforma economico – sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge, se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni”.

Parimenti infondato è il terzo motivo con cui si prospetta che la Delib. del 2002 sarebbe in ogni caso “divenuta legittima” ad opera dello ius superveniens, ossia della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763. Tale norma sostituisce il primo e secondo periodo della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12: col primo si innalza l’arco temporale da prendere in esame per assicurare l’equilibrio di bilancio degli enti previdenziali privatizzati da 15 a 30 anni; col terzo periodo (sostitutivo del secondo della precedente norma) si dispone: “in esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto art. 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. … Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al comma 1 ed approvati dai Ministeri vigilanti- prima dell’entrata in vigore della presente legge”.

Con la ordinanza n. 124 del 2008 la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale di detta disposizione, censurata in riferimento agli artt. 3, 4, 24 e 38 Cost., nella parte in cui fa salvi gli atti e le deliberazioni adottati dagli enti previdenziali ed approvati dai Ministeri vigilanti prima dell’entrata in vigore della legge stessa e cosi determinava, secondo il rimettente, la sanatoria cella Delib. 22 giugno 2002 del Comitato del delegati della Cassa nazionale a favore dei ragionieri, della cui legittimità si controverteva nel giudizio a quo. Ha affermato la Corte che la questione non sembrava diretta a dirimere un dubbio di legittimità costituzionale ma si risolveva nella richiesta alla Corte di un avallo all’interpretazione, non univoca nè basata su un diritto vivente, che il rimettente riteneva dovesse essere attribuita alla norma impugnata. Indi, con la successiva sentenza n. 263 del 2009, il Giudice delle leggi ha confermato il giudizio di inammissibilità, affermando che il rimettente aveva omesso di esplorare altre, pur possibili, interpretazioni della disposizione censurata, oltre quella prospettata o, quanto meno, di evidenziare le ragioni per le quali tali interpretazioni (e, in particolare, una proposta nella giurisprudenza di merito e di per sè suscettibile di eliminare m radice l’ipotizzato dubbio di costituzionalità) non sarebbero accoglibili. In relazione a consolidato insegnamento secondo cui una disposizione non si dichiara illegittima perchè suscettibile di un’interpretazione contrastante con i parametri costituzionali, ma soltanto se ne è impossibile altra a questi conforme.

La principale differenza rispetto alla norma precedente, che imponeva il rispetto dei principio del pro rata, è un attenuazione di esso:

non deve più esser “rispettato” ma si deve averlo presente tenendo altresì conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni; il principio non è più un vincolo cogente bensì elastico in quanto concorrente con esigenze di gradualità e di equità tra generazioni. Ciò significa che dal primo gennaio 2007 l’autonomia regolamentare degli enti non incontra più i limiti posti dal vecchio testo della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12 ma quelli, meno rigidi, del nuovo testo.

La medesima Cassa ricorrente riconosce che non si tratta di norma interpretativa e quindi retroattiva, ma di disposizione destinata ad operare dal primo gennaio 2007, come dispone l’ultimo comma dell’art. 1 della medesima legge. La Cassa invoca però l’ultima parte della disposizione per cui “Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al comma 1 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima dell’entrata in vigore della presente legge” e sostiene che il legislatore ha voluto proprio far salve, per il passato, le delibere e gli atti adottati nell’esercizio di un’autonomia spintasi, in ipotesi, oltre i limiti stabiliti dalla previgente normativa, ratificando e “sanando” l’irregolarità commessa. Aggiunge infatti che la disposizione sarebbe del tutto inutile se interpretata nel senso di far salvi solo gli atti pregressi purchè validi, giacchè gli atti validi non hanno necessità di alcuna ratifica.

Va in primo luogo osservato che l’infondatezza di questa tesi emerge considerando che la disposizione invocata vale non solo per la Cassa attuale ricorrente, ma per tutti gli organismi che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza (escluse quelle sostitutive che pure erano incluse nel decreto legislativo di privatizzazione n. 509 del 30 giugno 1994 come Erasarco, Inpgi, Enpam) ossia per le Casse Avvocati e Procuratori, Dottori Commercialisti, Geometri, ingegneri ed Architetti, e quindi vi. sarebbe una amplissima sanatoria di tutte le delibere di modifica della regolamentazione delle pensioni, ossia di atti, risalenti a tempi diversi e di cui nulla sia sa, neppure se abbiano contenuto “anticipatorio” della nuova legge, come la Cassa ricorrente sostiene per la sua Delib. del 2002, con l’unica condizione di essere stati approvati dai ministeri vigilanti antecedentemente al primo gennaio 2007. Sarebbe invero incongruo ritenere che la norma abbia inteso attuare una sanatoria, proiettata nel passato, di una serie indefinita di atti delle Casse, a contenuto non identificato, i quali, all’epoca della loro emanazione, non erano conformi alla legge vigente.

Inoltre, come non si è mancato di rilevare in sede di merito, “far salvo” un provvedimento significa che esso non perde efficacia per effetto della nuova legge, ma, non anche, che esso sia conforme a legge, di talchè gli atti ed i provvedimenti adottati dagli enti prima della disposizione del 2006 rimangono efficaci e la loro legittimità, per i pensionamenti attuati entro il 2006, come nella specie, deve essere vagliata alla luce del vecchio testo della disposizione in quanto normativa da applicare ratione temporis.

Va disattesa la tesi della Cassa la quale sostiene che solo con l’interpretazione da lei propugnata la disposizione troverebbe una sua ragion d’essere, mentre, diversamente opinando sarebbe del tutto inutile.

Va infatti rilevato che il mantenimento di efficacia di tali atti si giustifica invece pienamente per il periodo “successivo” all’entrata in vigore della L. del 2006, ossia dopo le modifiche apportate dalla disposizione in commento, allorquando è stato modificato il procedimento per l’emanazione dei provvedimenti delle Casse, basati non più sui bilanci tecnici redatti, dai singoli Enti com’era in precedenza (D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, comma 2), ma “in esito” ad un bilancio tecnico redatto secondo criteri determinati dal Ministero dell’Economia, sentiti gli enti interessati, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari, nonchè del nucleo di valutazione della spesa previdenziale. Si poteva infatti ritenere che, in relazione ai periodi successivi all’entrata in vigore della legge, ossia dal primo gennaio 2007 in poi, non ci si potesse più avvalere delle delibere precedenti, che quindi fossero da ritenere automaticamente caducate, perchè non elaborate alla stregua dei nuovi criteri.

La ratifica era quindi necessaria, perchè sorgeva la necessità di conferire ultrattività alle vecchie delibere, anche se non redatte ai sensi della nuova legge ormai vigente ratione temporis. In altri, termini, la sanatoria di cui all’ultima parte del comma 763 è funzionale a coprire il periodo successivo all’entrata in vigore della legge, allorquando le regole per le delibere erano già state modificate, ma non si era avuto ancora il tempo di adottarle secondo le prescrizioni del nuovo sistema. Si tratta in definitiva di una norma transitoria per non paralizzare l’attività degli enti.

Conclusivamente, dovendosi escludere sanatorie di sorta della Delib.

della Cassa del 2002 ad opera della L. del 2006, la medesima e illegittima, onde il motivo va rigettato.

Con l’ultima censura la parte ricorrente, prospettando vizio di motivazione, deduce che la Corte di Appello, non ha tenuto conto del momento della maturazione del diritto a pensione avvenuto nella specie in data successiva al 22 giugno 2002.

La critica, prima ancora che infondata (avendo i Giudici di merito ben tenuto presente la data di-conseguimento della pensione) deve ritenersi inammissibile.

Invero secondo il consolidato orientamento di questa Corte la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, che, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre nel caso di errata interpretazione o applicazione di una norma, non può essere denunciata in Cassazione come vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, perchè tale vizio è riferito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, alla ricostruzione della concreta fattispecie e può dare luogo solo al controllo della giustificazione del giudizio sulla ricostruzione del fatto (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 228/1995; 5271/2002).

Nella specie con la censura in esame si fa valere una violazione di legge – L. n. 414 del 1991, art. 1, comma 4 – sotto il vizio di motivazione.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 40,00 per esborsi, oltre Euro 2.000,00 per onorario ed oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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