Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10481 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. I, 03/06/2020, (ud. 19/06/2019, dep. 03/06/2020), n.10481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24580/2018 proposto da:

V.M., rappresentato e difeso dall’avv. Letizia

Garrisi, presso il cui studio in Lecce, Vico F. A. Piccinni, n. 6,

è elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 773/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 07/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/06/2019 da SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.

Fatto

RITENUTO

che:

La Corte d’appello di Bari ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto dal cittadino cingalese V.M. nei confronti della ordinanza con la quale il Tribunale di Bari, investito del ricorso avverso il diniego da parte della competente Commissione della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale nelle sue varie forme, aveva cancellato dal ruolo la causa per mancata comparizione delle parti, con l’effetto estintivo di cui all’art. 181 c.p.c., comma 1, rilevando che l’ordinanza del Tribunale del 28 luglio 2016, comunicata lo stesso giorno, doveva essere impugnata, ex art. 702-quater c.p.c., entro il 27 settembre 2016, mentre fu impugnata solo il 21 gennaio 2017;

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso V.M. sulla base di due motivi, con il primo dei quali si lamenta “macroscopica violazione e falsa applicazione dell’art. 702-quater c.p.c., in combinato disposto con l’art. 327 c.p.c.”, in quanto nella specie troverebbe applicazione il termine lungo per la impugnazione per non essere stata la impugnata ordinanza del tribunale notificata, ma solo comunicata dalla cancelleria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Al fine di valutare la fondatezza della censura occorre acquisire il fascicolo d’ufficio del primo grado di giudizio, onde verificare se l’ordinanza de qua contenga elementi ulteriori rispetto al mero dispositivo comunicato dalla cancelleria, in quanto, ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni previsto dall’art. 702-quater c.p.c., per la proposizione dell’appello avverso l’ordinanza emessa ex art. 702-ter c.p.c., comma 6, la comunicazione di cancelleria deve avere ad oggetto il testo integrale della decisione, comprensivo del dispositivo e della motivazione (v. Cass., sent. n. 7401 del 2017).

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo di ufficio relativo al primo grado del giudizio, mandando alla cancelleria per l’esecuzione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020

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