Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10480 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/04/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 30/04/2010), n.10480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MANHATTAN DI BONADEI GIUSEPPE & C sdf;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

torpore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,

presso la quale è domiciliata in Roma in via dei portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli

Venezia Giulia n. 75/08/2007, resa in data 22 marzo – 8 novembre

2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14 gennaio 2010 dal Relatore Cons. GRECO Antonio;

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Rilevato che il ricorso in epigrafe non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, tale omissione comportando la sanzione della improcedibilità, visto l’art. 375 c.p.c., propone declaratoria di improcedibilità”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e alle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribadito il principio di diritto sopra enunciato, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

LA CORTE Dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in complessivi Euro 1200,00, ivi compresi Euro 200,00 per spese vive.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

 

 

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