Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10480 del 27/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.27/04/2017), n. 10480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7988-2016 proposto da:

CHIARUCCI GIANFRANCO, in proprio e quale legale rappresentante della

cessata EDIL C.P. Snc di C.G. &

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso

la Sig.ra ANTONIA DE ANGELIS, rappresentato e difeso dagli avvocati

GAIA BRUSCIOTTI, MARCO BRUSCIOTTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 276/2015 della COMM.TRIB.REG. delle MARCHE,

depositata il 22/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/03/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica;

che C.G., in proprio e quale ex legale

rappresentante della Edil c.p. s.n.c., propone ricorso per cassazione

nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale

delle Marche, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate

contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Pesaro.

Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso del C. e

della Edil c.p. avverso un avviso di accertamento, per l’anno d’imposta

2004; che, nella decisione impugnata, la CTR ha rilevato come il

contribuente non avesse superato l’onere della prova contraria, in esito

all’accertamento induttivo dell’Ufficio, conseguente alle plusvalenze

patrimoniali realizzate a seguito di cessione di azienda. Infatti,

l’assunto che la cessione non avrebbe implicato trasferimento di denaro

sarebbe stato in contrasto con la determinazione del valore di mercato

del bene e con lo stesso contenuto dell’atto di vendita.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale il C. lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 58, 68 85 e 86, nonchè D.Lgs n. 446 del 1997, artt. 5, 5 bis, 6 e 7 ai sensi dell’art. 360 c.p.c.,

n. 3; che, secondo il ricorrente, la CTR avrebbe erroneamente ritenuto

corretto che l’Amministrazione finanziaria assumesse il maggior valore

definito agli effetti dell’imposta di registro da parte del cessionario

per determinare una plusvalenza rilevante agli effetti delle imposte

dirette in capo al cedente, anche in assenza di ulteriori elementi

probatori;

che l’Agenzia delle Entrate non ha depositato controricorso;

che il ricorso è fondato;

che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5,

comma 3, – che, quale norma di interpretazione autentica, ha efficacia

retroattiva – esclude che l’Amministrazione finanziaria possa ancora

procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale

realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla

base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di

registro (Sez. 6-5, n. 11543 del 06/06/2016); che, pertanto, la sola

imposta di registro non avrebbe potuto legittimamente fondare

l’accertamento induttivo;

che i giudici della CTR non si sono attenuti ai predetti

principi; che deve in definitiva procedersi alla cassazione della

sentenza con rinvio alla CTR delle Marche, in diversa composizione,

affinchè procedano ad un nuovo esame e provveda altresì anche in ordine

alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e

rinvia alla Commissione tributaria regionale delle Marche, in diversa

composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio

di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

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