Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10480 del 27/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.27/04/2017), n. 10480
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7988-2016 proposto da:
CHIARUCCI GIANFRANCO, in proprio e quale legale rappresentante della
cessata EDIL C.P. Snc di C.G. &
P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso
la Sig.ra ANTONIA DE ANGELIS, rappresentato e difeso dagli avvocati
GAIA BRUSCIOTTI, MARCO BRUSCIOTTI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 276/2015 della COMM.TRIB.REG. delle MARCHE,
depositata il 22/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/03/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.
Fatto
RILEVATO
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica;
che C.G., in proprio e quale ex legale
rappresentante della Edil c.p. s.n.c., propone ricorso per cassazione
nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
delle Marche, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate
contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Pesaro.
Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso del C. e
della Edil c.p. avverso un avviso di accertamento, per l’anno d’imposta
2004; che, nella decisione impugnata, la CTR ha rilevato come il
contribuente non avesse superato l’onere della prova contraria, in esito
all’accertamento induttivo dell’Ufficio, conseguente alle plusvalenze
patrimoniali realizzate a seguito di cessione di azienda. Infatti,
l’assunto che la cessione non avrebbe implicato trasferimento di denaro
sarebbe stato in contrasto con la determinazione del valore di mercato
del bene e con lo stesso contenuto dell’atto di vendita.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale il C. lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 58, 68 85 e 86, nonchè D.Lgs n. 446 del 1997, artt. 5, 5 bis, 6 e 7 ai sensi dell’art. 360 c.p.c.,
n. 3; che, secondo il ricorrente, la CTR avrebbe erroneamente ritenuto
corretto che l’Amministrazione finanziaria assumesse il maggior valore
definito agli effetti dell’imposta di registro da parte del cessionario
per determinare una plusvalenza rilevante agli effetti delle imposte
dirette in capo al cedente, anche in assenza di ulteriori elementi
probatori;
che l’Agenzia delle Entrate non ha depositato controricorso;
che il ricorso è fondato;
che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5,
comma 3, – che, quale norma di interpretazione autentica, ha efficacia
retroattiva – esclude che l’Amministrazione finanziaria possa ancora
procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale
realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla
base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di
registro (Sez. 6-5, n. 11543 del 06/06/2016); che, pertanto, la sola
imposta di registro non avrebbe potuto legittimamente fondare
l’accertamento induttivo;
che i giudici della CTR non si sono attenuti ai predetti
principi; che deve in definitiva procedersi alla cassazione della
sentenza con rinvio alla CTR delle Marche, in diversa composizione,
affinchè procedano ad un nuovo esame e provveda altresì anche in ordine
alle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Commissione tributaria regionale delle Marche, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio
di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017