Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1048 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 21/01/2021), n.1048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23285-2018 proposto da:

O.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MICHELE GALASSO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 28/6/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto in data 17 gennaio 2018, pubblicato e notificato il successivo 28 giugno 2018, il Tribunale di Torino respingeva il ricorso proposto da O.F. avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiato nonchè del suo diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14, o a quella umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

il Tribunale, fra l’altro e per quanto qui di interesse, escludeva che dovesse essere fissata udienza camerale pur in assenza della videoregistrazione del colloquio informativo del richiedente asilo dinanzi alla commissione territoriale prevista dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, di cui il verbale dell’audizione teneva il luogo;

2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia O.F., al fine di far valere quattro motivi di impugnazione; a seguito del rinnovo della notifica del ricorso introduttivo eseguito dal ricorrente in adempimento dell’ordinanza interlocutoria di questa Corte depositata in data 2 aprile 2019 il Ministero dell’Interno non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 9, 10 e 11, in quanto, in mancanza della videoregistrazione del colloquio svoltosi in camera di consiglio, il Tribunale era tenuto a fissare udienza per la comparizione delle parti;

4. il motivo è fondato;

il Tribunale ha ritenuto che l’udienza di comparizione delle parti, pur richiesta dal ricorrente, non andasse fissata in quanto, essendo preferibile intendere il disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11, nel senso che l’udienza debba essere disposta qualora non siano disponibili o la videoregistrazione o il verbale di audizione, nel caso di specie il verbale dell’audizione avvenuta innanzi alla commissione territoriale teneva il luogo della videoregistrazione non eseguita;

ora, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (si veda, per tutte, Cass. 17717/2018), siffatta affermazione non tiene conto del testo legislativo, il quale non lascia spazio ad alcun dubbio;

il Tribunale doveva soffermarsi sul disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, avvedendosi così che, non essendo nel caso di specie disponibile la videoregistrazione, l’udienza andava senza meno disposta;

il dato normativo, difatti, non lascia adito al benchè minimo dubbio, e cioè che, in mancanza della videoregistrazione, l’udienza debba essere fissata, senza che il giudice disponga di alcun potere discrezionale in proposito: ciò è non soltanto reso palese dalla lettera della disposizione, rilevante ai sensi dell’art. 12 preleggi, in ragione dell’uso dell’indicativo nella locuzione “L’udienza è altresì disposta…”, ma, inoltre, dal raffronto tra l’ipotesi di cui al comma 10 e quelle indicate dal comma 11;

nel primo di essi il legislatore ha infatti raggruppato i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza (sia perchè ritiene di approfondire quanto emerge dal colloquio videoregistrato, sia perchè ritiene di dar corso all’istruzione probatoria), distinguendoli da quelli, menzionati al comma 11, in cui egli, almeno tendenzialmente, deve fissarla: ossia se la videoregistrazione non è disponibile, in questo caso senza alcun margine di diversa valutazione; se l’interessato lo ha chiesto, salvo che il giudice, specificamente replicando alle motivazioni addotte dal ricorrente, ritenga l’udienza non essenziale ai fini della decisione; se l’impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa, nuovamente, in simile caso, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale;

se la lettera della legge depone inequivocabilmente nel senso della necessità di fissare l’udienza in mancanza della videoregistrazione, l’intenzione del legislatore, pure rilevante ai sensi del citato art. 12, conferma l’esito interpretativo: il rilievo del colloquio, destinato ad essere valutato secondo i parametri indicati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, ha indotto il legislatore a prevedere la videoregistrazione, tale da rendere direttamente percepibili nella loro integralità, finanche sotto il profilo dei risvolti non verbali, le dichiarazioni dell’istante, così da consentire lo svolgimento della successiva eventuale fase giurisdizionale nelle forme del rito camerale non partecipato, potendo per l’appunto il giudice basarsi sulla visione della videoregistrazione; ma se questa manca, occorre consentire – in ossequio al disegno istituito dal legislatore – il pieno dispiegamento del contraddittorio attraverso lo svolgimento dell’udienza di comparizione delle parti;

dunque, allorchè il richiedente impugni la decisione della Commissione territoriale la mancanza della videoregistrazione della sua audizione avanti a tale Commissione rende necessaria la fissazione da parte del Tribunale dell’udienza di comparizione delle parti ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, anche nel caso in cui sia stato redatto il verbale dell’audizione, non essendo questo idoneo a rendere percepibili nella loro integralità le dichiarazioni dell’istante (v. Cass. 32073/2018);

la mancata fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti configura la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio (v. Cass. 32029/2018);

5. il provvedimento impugnato andrà perciò cassato, con rinvio al Tribunale di Torino, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese di questo giudizio;

rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Torino in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

 

 

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