Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1048 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 17/01/2011), n.1048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26724/2009 proposto da:

S.P., L.N., elettivamente domiciliati in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, 1 rappresentati e difesi

dall’avv. ZIDARICH Walter, giusta delega in calce al ricorso per

regolamento di competenza;

– ricorrenti –

contro

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO (OMISSIS) in persona del suo

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell’avvocato COSTA Michele,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FADANELLI

LAURA, BEIKIRCHER STEPHAN, BERNARDI CRISTINA, VON GUGGENBERG RENATE,

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

G.G., S.D., L.W., COMUNE

DI MERANO, STATO ITALIANO, REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE;

– intimati –

avverso il decreto R.G. 1737/08 del TRIBUNALE di TRIESTE, depositato

il 14/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito per la controricorrente l’Avvocato Michele Costa che condivide

le osservazioni del relatore.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PASQUALE

PAOLO MARIA CICCOLO che nulla osserva rispetto alla relazione

scritta.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione del decreto del Tribunale di Trieste in data 14.10.2009 con il quale è stata dichiarata inammissibile la domanda proposta dagli attuali ricorrenti. Il giudice del merito, con il provvedimento in questa sede impugnato, non ha disposto la sospensione del giudizio in corso, sul presupposto della inammissibilità del regolamento di competenza proposto avverso l’ordinanza con la quale il giudice istruttore aveva disposto la separazione della causa relativa alla domanda per diniego di giustizia ed adozione di provvedimenti con dolo o colpa grave da parte del Giudice Tavolare ed in generale degli organi dell’Ufficio Tavolare della Provincia Autonoma di Bolzano proposta nei confronti dello Stato Italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, da quella proposta nei confronti di altri convenuti, lamentando lesioni patrimoniali connesse all’esercizio, sia di attività giurisdizionale, sia ad altre attività, da parte degli stessi.

Con lo stesso provvedimento, poi, il tribunale di Trieste ha dichiarato inammissibile la domanda proposta in relazione al sindacato di ammissibilità dell’azione intentata ai sensi della L. n. 117 del 1988, art. 5.

Avverso tali statuizioni gli odierni ricorrenti hanno proposto, con lo stesso atto, ricorso per regolamento di competenza e ricorso straordinario ex art. 111 Cost..

Il ricorso è inammissibile, sia quale regolamento di competenza, sia quel ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost..

Con riferimento al regolamento di competenza, non è impugnabile con tale mezzo la statuizione di mancata sospensione del giudizio in corso.

L’art. 295 c.p.c., prevede, infatti, il rimedio del regolamento necessario di competenza soltanto avverso il provvedimento concessivo della sospensione.

Ne lo steso provvedimento negativo è impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., non avendo, carattere decisorio.

Con riferimento al ricorso per cassazione, poi, il provvedimento di inammissibilità della domanda proposta ai sensi della L. n. 117 del 1988, art. 5 è reclamabile davanti alla Corte d’Appello ai sensi dell’art. 739 c.p.c. (v. anche Cass. 25.2.2008 n. 4719) e non ricorribile per cassazione”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ma la resistente è stata ascoltata in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore della resistente, vanno poste a carico solidale dei ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese che liquida, in favore della resistente Provincia Autonoma di Bolzano, in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio Sezione Sesta Civile – 3 della Corte suprema di Cassazione, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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