Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10479 del 27/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/04/2017, (ud. 16/02/2017, dep.27/04/2017), n. 10479
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1800-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
ASIA SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3070/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO, depositata il 07/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380
bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art.
1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 3070/2015, depositata il 7 luglio 2015, la CTR
della Lombardia rigettò sia l’appello principale proposto dalla
contribuente, sia quello incidentale proposto dall’Ufficio, avverso la
sentenza della CTP di Lecco che aveva solo in parte accolto il ricorso
proposto dalla ASIA S.r.l. in liquidazione avverso avvisi di
accertamento per gli anni 2009 e 2010, che avevano portato a determinare
in via induttiva maggiori redditi d’impresa, rispetto a perdita
dichiarata per l’anno 2009 ed al minor reddito dichiarato per il 2010.
Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.
La società intimata non ha svolto difese.
Con l’unico motivo l’Amministrazione finanziaria denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione al’art. 360
c.p.c., comma 1, n. 4 dolendosi del fatto che la sentenza impugnata,
nel confermare la decisione di primo grado, abbia reiterato il vizio di
ultrapetizione della pronuncia di primo grado, che aveva parzialmente
accolto il ricorso della contribuente, sebbene basato sulla sola
richiesta di azzeramento del numero di ore attribuito alla titolare
perchè non in possesso della qualifica di estistista, anche in forza
della riduzione del numero di ore lavorative attrbuite alle dipendenti e
del calcolo dei c.d. tempi morti: vizio che l’Agenzia delle Entrate
aveva denunciato con specifico motivo d’appello incidentale.
Il motivo è ammissibile, stante la correlativa denuncia del
vizio da parte dell’Amministrazione con il motivo d’appello incidentale
(si veda, tra le altre, più di recente, Cass. sez. 2, 5 settembre 2013, n. 20402), nonchè manifestamente fondato.
Pur dando la CTR atto, nella parte relativa allo svolgimento
del processo, del motivo di gravame incidentale dell’Ufficio, la
sentenza impugnata ne omette totalmente l’esame, incorrendo, a sua
volta, nella conferma anche sul punto della pronuncia di primo grado,
nel vizio di ultrapetizione, avuto riguardo alle ragioni di fatto e di
diritto formulate dalla contribuente nell’impugnazione degli avvisi di
accertamento, come riportate dall’Amministrazione in ossequio al
principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
La sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento del
ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, con rinvio per nuovo esame
alla CTR della Lombardia in diversa composizione, che provvederà anche
in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa
composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio
di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017