Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10479 del 27/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/04/2017, (ud. 16/02/2017, dep.27/04/2017), n. 10479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1800-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ASIA SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3070/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 07/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380

bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art.

1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo

Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente

motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 3070/2015, depositata il 7 luglio 2015, la CTR

della Lombardia rigettò sia l’appello principale proposto dalla

contribuente, sia quello incidentale proposto dall’Ufficio, avverso la

sentenza della CTP di Lecco che aveva solo in parte accolto il ricorso

proposto dalla ASIA S.r.l. in liquidazione avverso avvisi di

accertamento per gli anni 2009 e 2010, che avevano portato a determinare

in via induttiva maggiori redditi d’impresa, rispetto a perdita

dichiarata per l’anno 2009 ed al minor reddito dichiarato per il 2010.

Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

La società intimata non ha svolto difese.

Con l’unico motivo l’Amministrazione finanziaria denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione al’art. 360

c.p.c., comma 1, n. 4 dolendosi del fatto che la sentenza impugnata,

nel confermare la decisione di primo grado, abbia reiterato il vizio di

ultrapetizione della pronuncia di primo grado, che aveva parzialmente

accolto il ricorso della contribuente, sebbene basato sulla sola

richiesta di azzeramento del numero di ore attribuito alla titolare

perchè non in possesso della qualifica di estistista, anche in forza

della riduzione del numero di ore lavorative attrbuite alle dipendenti e

del calcolo dei c.d. tempi morti: vizio che l’Agenzia delle Entrate

aveva denunciato con specifico motivo d’appello incidentale.

Il motivo è ammissibile, stante la correlativa denuncia del

vizio da parte dell’Amministrazione con il motivo d’appello incidentale

(si veda, tra le altre, più di recente, Cass. sez. 2, 5 settembre 2013, n. 20402), nonchè manifestamente fondato.

Pur dando la CTR atto, nella parte relativa allo svolgimento

del processo, del motivo di gravame incidentale dell’Ufficio, la

sentenza impugnata ne omette totalmente l’esame, incorrendo, a sua

volta, nella conferma anche sul punto della pronuncia di primo grado,

nel vizio di ultrapetizione, avuto riguardo alle ragioni di fatto e di

diritto formulate dalla contribuente nell’impugnazione degli avvisi di

accertamento, come riportate dall’Amministrazione in ossequio al

principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

La sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento del

ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, con rinvio per nuovo esame

alla CTR della Lombardia in diversa composizione, che provvederà anche

in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla

Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa

composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio

di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

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