Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10479 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 03/06/2020), n.10479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24422-2018 proposto da:

S.K., S.M., S.C., nella qualità di eredi

di P.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

VALDINIEVOLE 11, presso lo studio dell’avvocato ESTER FERRARI

MORANDI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5638/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

il Tribunale di Velletri, a seguito di ricorso ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., ed all’esito dell’espletamento di una consulenza tecnica, dichiarava inammissibile l’istanza perchè proposta in violazione della L. n. 69 del 2009, art. 56, comma 2;

il medesimo Tribunale, adito con ricorso ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 6, con sentenza n. 495 del 2016, rigettava il ricorso; a fondamento del decisum, il giudice osservava come oggetto del giudizio fosse esclusivamente la contestazione della dichiarata inammissibilità e non anche degli esiti dell’accertamento peritale che, anzi, si invocavano a fondamento della prestazione richiesta (indennità di accompagnamento); pertanto, mancando la manifestazione di dissenso (alle conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio), il giudizio non poteva qualificarsi in termini di “merito post ATP” e andava rigettato;

la Corte di appello di Roma, decidendo sul gravame proposto da P.F. avverso la sentenza n. 495 del 2016, dichiarava inammissibile l’appello; la Corte territoriale osservava come non fosse esperibile il rimedio dell’appello avverso i provvedimenti di rigetto o di inammissibilità dell’istanza di accertamento tecnico preventivo, come era quello reso dal Tribunale;

hanno chiesto la cassazione della decisione, S.C., S.K. e S.M., nella qualità di eredi di P.F.;

ha resistito con controricorso l’INPS;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 323, 339 e 445 bis c.p.c., per aver la Corte di appello dichiarato l’inammissibilità del gravame mentre, avendo il giudice della fase cautelare (id est: il giudice dell’ATP) rilevato una condizione che impediva l’accoglimento della pretesa finale (in particolare ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 56, comma 2), la sentenza conclusiva del successivo giudizio di merito introdotto dall’istante (id est: la pronuncia del Tribunale n. 495 del 2016), restava soggetta ai normali rimedi impugnatori;

il motivo è infondato;

ai fini della identificazione dell’impugnazione in concreto proponibile, vale, secondo la più recente e condivisa giurisprudenza di questa Corte, il criterio della cd. apparenza in base al quale l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell’azione e del provvedimento compiuta dal giudice (ex plurimis, Cass., sez. un., n. 4617 del 2011, Cass. n. 2948 del 2015, di recente, Cass. n. 21632 del 2019);

nel caso di specie, la parte istante, a seguito di provvedimento di inammissibilità dell’ATP, ha depositato ricorso ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 6 (cfr. pag 12 del ricorso in cassazione);

il Tribunale (investito della cd. “opposizione all’ATP”) ha rigettato la domanda, sul presupposto che non vi fosse stata contestazione delle conclusioni del consulente tecnico;

la decisione del giudice è sicuramente errata; il Tribunale avrebbe dovuto valutare la questione pregiudiziale di ammissibilità dell’azione, correttamente sottoposta al suo esame, ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 6, secondo l’interpretazione della disposizione resa dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n.20847 del 2019) e non decidere la controversia con la pronuncia in concreto adottata;

tuttavia, per quanto solo in questa sede rileva, il Tribunale non ha disposto il mutamento di rito; il giudice di Velletri ha pronunciato nell’ambito del giudizio intrapreso ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 6; ne consegue l’inappellabilità della sentenza, secondo la previsione contenuta nel medesimo art. 445 bis c.p.c., comma 7, così come affermato dalla Corte di appello di Roma che, dunque, non è incorsa nel denunciato error in procedendo;

il secondo motivo, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 69 del 2009, art. 56 e della L. n. 222 del 1984, art. 11, concernente il merito della questione, resta assorbito dalla definitiva declaratoria di inammissibilità dell’appello;

in base alle argomentazioni svolte, il ricorso va rigettato;

la singolarità della vicenda processuale giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020

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