Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10478 del 20/05/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10478 Anno 2016
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 12726-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente
2016
1266

contro

FIDEURAM INVESTIMENTI SOCIETA’

DI GESTIONE DEL

RISPARMIO SPA in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE
MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLA
BRANDA, che lo rappresenta e difende giusta delega a

Data pubblicazione: 20/05/2016

margine;

– controricorrente

avverso la sentenza n. 124/2009 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA,

depositata il 19/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

LOCATELLI;
udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN che si
riporta e chiede l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato

BRANDA

che

si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.

UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso

per il rigetto del ricorso.

-R.,

udienza del 13/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

N.R.G.12726/2010
RITENUTO IN FATTO
A seguito di dichiarazione annuale rettificativa del 28.2.1995, con la
quale aveva corretto a proprio favore la dichiarazione annuale
mod.780/95 presentata il 31.1.1995, la società Fideuram Investimenti
spa formulava istanza di rimborso della somma di lire 26.339.000 versata
in eccedenza per imposta sostitutiva sui titoli industriali del Fondo Imi-

la ritenuta dello 0,25% in luogo della ritenuta agevolata dello 0,10%
prevista dall’art.9 della legge n.77 del 1983.
A seguito del silenzio-rifiuto della Agenzia delle Entrate, la società
Fideuram Investimenti, con ricorso notificato all’Ufficio in data 24.2.2004,
adiva la Commissione tributaria provinciale di Roma che con sentenza
n.298 del 11.6.2007 lo accoglieva, dichiarando il diritto della ricorrente
alla restituzione della eccedenza di imposta versata.
L’Agenzia delle Entrate

proponeva appello deducendo che alla

istanza di rimborso non era stata allegata la documentazione richiesta
dall’art.5 lett.c) e d) della legge n.77 del 1983 per fruire della aliquota
agevolata e neppure tale documentazione era stata prodotta in giudizio.
La Commissione tributaria regionale di Roma con sentenza n.124 del
19.3.2009 rigettava l’appello, sul rilievo che ” stante il superamento dei
termini di rettifica della dichiarazione, si deve affermare la legittimità e la
definitività del richiesto rimborso di imposta, poiché è ormai preclusa
all’Amministrazione finanziaria qualsiasi attività di verifica documentale in
ordine al credito vantato dalla società”.
Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate

ricorre

deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 38 d.P.R. 29
settembre 1973 n.600 , art.38 d.P.R. 29 settembre 1973 n.602 e 2697
cod.civ., articolando con unico motivo una duplice censura della
sentenza impugnata:1) nella parte in cui ha ritenuto che il contribuente
fosse legittimata a presentare una dichiarazione integrativa prima che
tale facoltà fosse riconosciuta dall’art.2 comma 8 bis del d.P.R. n.322 del
1998; 2)nella parte in cui ha ritenuto che tale dichiarazione integrativa
non rettificata abbia consolidato il diritto alla restituzione del preteso
credito di imposta anche in assenza di idonea documentazione

Europe relativa all’anno di imposta 1994, avendo erroneamente applicato

La società Fideuram Investimenti spa resiste con controricorso
chiedendo di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto nei termini di seguito indicati.
1.La prima parte del motivo di ricorso è infondata. Prima dell’entrata in
vigore dell’art.2 comma 8 bis del d.P.R. 22 luglio 1998 n.322, che a
decorrere dal 1 gennaio 2002 ha introdotto l’onere di presentazione

anche per l’ipotesi in cui siano stati dichiarati redditi maggiori del dovuto,
era applicabile l’art. 9 commi 7 e 8 del d.P.R. 29 settembre 1973 che
stabiliva un termine per la presentazione della dichiarazione integrativa
valevole soltanto in caso di rettifica “a favore del fisco” per errori
commessi in danno dell’Amministrazione finanziaria; diversamente, la
dichiarazione integrativa “a favore del contribuente” era ammessa senza
imposizione di limiti temporali alla emendabilità della dichiarazione, salvo
il limite della sopravvenienza di decadenze o dell’esaurimento del
rapporto tributario.

(in tal senso Sez. U, Sentenza n. 15063 del

25/10/2002, Rv. 558050; Sez. U, Sentenza n. 17394 del 06/12/2002,
Rv. 559050; Sez. 5, Sentenza n. 22490 del 04/11/2015, Rv. 637077).
2. La seconda parte del motivo di ricorso è fondata. La presentazione di
una dichiarazione annuale dei redditi (originaria o integrativa) contenente
l’esposizione di un credito di imposta, alla quale non sia seguita alcuna
rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria nei termini di
decadenza per l’azione accertatrice previsti dalla legge, non determina,
per ciò solo,

un consolidamento del credito di imposta indicato in

dichiarazione e la definitiva costituzione del diritto al rimborso.
L’intervenuta decadenza dei termini per l’azione accertatrice determina
la preclusione per l’Amministrazione finanziaria allo svolgimento di
attività di accertamento di un credito fiscale, a proprio favore, maggiore
di quello risultante dalla dichiarazione; non determina, invece, alcuna
preclusione alla facoltà della Amministrazione di contestare la sussistenza
di un proprio debito qualora sia destinataria di una richiesta di rimborso
di un presunto credito di imposta. La decadenza dalla facoltà di rettificare
la dichiarazione integrativa

non incide sulla procedura di rimborso

prevista dall’art.38 d.P.R. 29 settembre 1973 n.602, che pone a carico

2

tempestiva (entro determinati termini) di una dichiarazione integrativa

del contribuente, che assume di avere versato una somma superiore al
dovuto, l’onere di dimostrare l’inesistenza totale o parziale dell’obbligo di
versamento, e consente all’Amministrazione finanziaria, presunta
debitrice, di allegare i fatti impeditivi della richiesta, in conformità alla
regola di distribuzione dell’onere probatorio desumibile dall’art.2697
cod.civ. ( in tal senso Sez.U. sentenza n.5069 del 15.3.2016).
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio alla

perché proceda a nuovo giudizio, anche sulle spese, esaminando nel
merito il motivo di appello relativo alla dedotta insussistenza della
documentazione necessaria a comprovare l’esistenza del credito di
imposta chiesto a rimborso.
P.Q.M.

Rigetta il motivo di ricorso quanto alla prima parte, lo accoglie quanto
alla seconda parte; cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo
giudizio, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale del
Lazio in diversa composizione.
Così deciso il 13.4.2015.

Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione,

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