Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10477 del 30/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 30/04/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 30/04/2010), n.10477
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e AGENZIA DELLE DOGANE,
rispettivamente in persona del Ministro e del Direttore pro tempore,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso
la quale sono domiciliati in Roma in via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
S.A., rappresentato e difeso dall’avv. Valastro
Giovanni ed elettivamente domiciliato in Roma in via Tacito n. 90
presso l’avv. Vaccaio Giuseppe;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 681,
depositata il 27 giugno 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14 gennaio 2010 dal Relatore Cons. GRECO Antonio;
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“Ritenuto che le censure concernenti le asserite violazioni di legge si concludono con un quesito privo dei necessari requisiti di alternativita’ e sintesi logico giuridica, perche’ non consentono – per le modalita’ concatenate delle singole proposizioni – di individuare una regola iuris contrapposta a quella sottesa al provvedimento impugnato la cui applicazione porterebbe ad una decisione di segno diverso, per cui il ricorso appare manifestamente inammissibile in entrambi i motivi;
visto l’art. 375 c.p.c., comma 1.
Propone la decisione in Camera di consiglio con declaratoria di inammissibilita’ del ricorso”;
che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e alle parti costituite;
che non sono state depositate conclusioni scritte ne’ memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribadito il principio di diritto sopra enunciato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 2200,00, ivi compresi Euro 200,00 per spese vive.
Cosi’ deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010