Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10475 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/04/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 30/04/2010), n.10475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

IL NUOVO CASERECCIO snc, con sede in (OMISSIS), rappresentata e

difesa dall’avv. Modesti Andrea e dall’avv. Luigi D’Andreagiovanni ed

elettivamente domiciliata in Roma in viale delle Milizie n. 138

presso l’avv. Tonino Presta;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, ufficio di Pescara (OMISSIS), con sede in

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo, sezione 09, n. 90, depositata il 3 luglio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14 gennaio 2010 dal Relatore Cons. GRECO Antonio.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Ritenuta sussistente la giurisdizione tributaria sulla presente controversia giusta sentenze n. 24883/08 e n. 28545/08 delle SS.UU. in tema di giudicato implicito;

atteso che il motivo cosi’ come formulato, che globalmente riporta sotto l’art. 360 c.p.c., n. 5 vizi motivazionali cumulati e tra loro incompatibili (il vizio di omessa o insufficiente motivazione presuppone il riscontro dal testo della sentenza di una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto alla formazione del convincimento del giudice, che e’ cosa diversa dal vizio di contraddittoria motivazione che presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi), senza specificare quali passi siano affetti dagli uni piuttosto che dagli altri, in realta’ introduce una critica di risultato tesa ad ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie insindacabile in sede di legittimita’;

visto l’art. 375 c.p.c., comma 1.

Propone la decisione in Camera di consiglio con rigetto dei ricorso per manifesta infondatezza”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e alle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte mentre la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribadito il principio di diritto sopra enunciato, ed osservato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, il ricorso deve essere rigettato;

che non vi e’ luogo a provvedere sulle spese, considerato il mancato svolgimento di attivita’ difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

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