Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10475 del 20/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 10475 Anno 2016
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 28945-2011 propQ2tQ (;1;

DE Cu= ROSA, elettivamente domicilidla In ROMA VIA
DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato
FABRIZIO IMBARDELLI, che la rappresenta e difende
giusta delega a margine;
– ricorrente 2016
1263

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente

Data pubblicazione: 20/05/2016

avverso la sentenza n. 190/2010 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 05/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato ZERMAN che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine rigetto del
ricorso.

vgi\

udito per il ricorrente l’Avvocato IMBARDELLI che ha

N.R.G.28945/2011
RITENUTO IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di De Cicco Rosa un avviso
di accertamento, relativo all’anno di imposta 2000, con il quale determinava
sinteticamente il reddito a norma dell’ar138 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600. A
fronte di un reddito dichiarato di lire 29.019.000, l’Ufficio accertava che la
contribuente aveva effettuato l’acquisto di un immobile per il prezzo di lire
1.200.000.000.Pertanto l’Ufficio determinava un maggior reddito pari ad un

con applicazione delle corrispondenti maggiori imposte Irpef, addizionali
regionale e comunale , oltre sanzioni.
Contro l’avviso di accertamento De Cicco Rosa proponeva ricorso alla
Commissione tributaria provinciale di Roma che con sentenza n.174 del 2008 lo
accoglieva nel merito.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria
regionale di Roma che con sentenza n.190 del 5.10.2010 lo accoglieva,
riformando la sentenza impugnata e
impositivo. Il giudice di appello

confermando la legittimità dell’atto

riteneva la evidente inadeguatezza delle

capacità reddituali della contribuente in riferimento all’entità dell’investimento
effettuato per l’acquisto dell’immobile, ed affermava che i fondi messi a
disposizione del convivente “non sono di per sé sufficienti a dimostrare la
capacità di acquisto del bene del valore di un miliardo e 200 milioni di lire”.
Contro la sentenza di appello la contribuente propone ricorso per i seguenti
motivi: 1) nullità del sentenza per violazione dell’art.112 cod.proc.civ., in
relazione all’art.360 comma primo n.4 cod.proc.civ., per omessa pronuncia sulla
eccezione di decadenza dell’Amministrazione finanziaria che ha emesso l’avviso
oltre il termine previsto dall’art.43 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, dovendosi
ritenere che i termini per l’accertamento non possono essere prorogati ostandovi
il disposto dell’arti° legge n.212 del 2000; 2)violazione e falsa applicazione
degli artt.2697 cod.civ. e 38 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 ; 3) omessa o
insufficiente motivazione ai sensi dell’art.360 n.5 cod.proc.civ. con specifico
riferimento alla mancata valutazione degli atti di liberalità ricevuti dalla
contribuente, provati dalle dichiarazioni rese dal convivente Giuliano Vio, e dalla
documentazione bancaria prodotta ( assegni circolari addebitati al convivente
utilizzati per il pagamento del prezzo dell’immobile; 4) omessa motivazione in
ordine ad un punto decisivo della controversia relativo al mancato esame del
documento attestate il patito furto dell’autoveicolo utilizzato quale indice di
capacita contributiva per la determinazione sintetica del reddito. Deposita
memoria
1

quinto dell’importo delle spese per incremento patrimoniale (lire 240.000.000)

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere parzialmente accolto nei termini di seguito indicati.
Il ricorso deve essere parzialmente accolto nei termini di seguito indicati.
1. Il primo motivo di ricorso evidenzia profili di inammissibilità, atteso che
la ricorrente stessa afferma che nell’atto di costituzione davanti alla
Commissione tributaria regionale non ha espressamente riproposto l’eccezione di
decadenza formulata in via subordinata nel giudizio di primo grado, ma si è

aggiuntive”, in violazione del dovere di specifica riproposizione in appello delle
eccezioni non esaminate dal giudice di primo grado, stabilito a pena di rinuncia
dall’art.56 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546. In ogni caso questa
Corte, in caso di mancanza di motivazione su questione di diritto ed in presenza
di una statuizione del giudice di merito corretta, è legittimata ad integrare la
motivazione anche a fronte di un “error in procedendo”. (Sez. 1, Sentenza n.
28663 del 27/12/2013, Rv. 629571),In tal senso si rileva l’infondatezza in diritto
della eccezione di decadenza proposta dalla contribuente. L’art.10 della legge
n.289 del 2002 prevede che i termini per l’accertamento stabiliti dall’art.43
d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 sono prorogati di due anni per i contribuenti che
non si avvalgono della facoltà di definizione dei rapporti tributari prevista dalla
legge stessa. L’art.3 comma 3 della legge n.212 del 2000 ( e non l’art.10 stessa
legge indicato nel motivo di ricorso), secondo cui i termini di decadenza per
l’accertamento delle imposte non possono essere prorogati, ha natura di legge
ordinaria, passibile di essere derogata ad opera di una norma di pari rango,
come avvenuto con l’arti.° legge n.289 del 2002 contenente l’espressa
statuizione che i termini di decadenza sono prorogati” in deroga all’art.3 comma
3 della legge n.212 del 2002 ( in ordine alla natura di legge ordinaria dello
“Statuto dei diritti del contribuente” approvato con la legge n.212 del 2000, Sez.
5, Sentenza n. 8145 del 11/04/2011, Rv. 617695).
2.11 secondo ed il terzo motivo sono fondati sotto il profilo della mancanza o
insufficienza della motivazione. Il giudice di appello ha affermato che le
disponibilità della contribuente e del coniuge (già convivente) non sono sufficienti
a giustificare la capacità di spesa risultante dal pagamento del prezzo di acquisto
dell’immobile ( lire 1.200.000.000) facendo esclusivo riferimento al modesto
valore del ricavato della vendita di quote azionarie ( per euro 5.000). Il giudice
di appello ha omesso ogni motivazione sia in ordine all’esame della
documentazione contabile prodotta dalla contribuente (copia assegni circolari
relativi al pagamento del prezzo ad opera del convivente), sia in ordine alla
valenza o meno della dichiarazione sostitutive dell’atto di notorietà con la quale
2

limitata a richiamare “i motivi che hanno sorretto il ricorso e le memorie

Vio Giuliano ha affermato di avere fornito a De Cicco Rosa i mezzi finanziari
necessari per l’acquisto dell’immobile.
3. Il quarto motivo è fondato. In riferimento al possesso di autovettura
indicato nell’avviso di accertamento quale indice di capacità contributiva ai sensi
dell’art.38 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, la contribuente ha allegato estratto
del registro del PRA attestante la perdita del possesso del veicolo in data
antecedente all’anno di imposta preso in considerazione con l’atto impositivo. Sul
punto il giudice di merito non ha compiuto alcuna valutazione.

con rinvio per nuovo giudizio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in
diversa composizione. Le spese di questo giudizio saranno regolate all’esito del
giudizio di rinvio.
P.Q.M.

Rigetta il primo motivo e accoglie i restanti; cassa la sentenza impugnata e
rinvia per nuovo giudizio, anche sulle spese, alla Commissione tributaria
regionale del Lazio in diversa composizione.
Così deciso il 13.4.2016.

La sentenza deve pertanto essere cassata, in riferimento ai motivi accolti,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA