Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10474 del 30/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 30/04/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 30/04/2010), n.10474
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso
la quale e’ domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
ALASCA srl, con sede in (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv.
D’Arrigo Domenico, ed elettivamente domiciliato in Roma in via M.
Prestinari n. 13 presso l’avv. Ramadori Giuseppe;
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 151/63/07, depositata il 19 giugno 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14 gennaio 2010 dal Relatore Cons. GRECO Antonio;
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“Ritenuta che il formulato quesito sulla sussistenza o meno della giurisdizione sulla controversia in tema di sanzioni da lavoro irregolare ex L. n. 73 del 2002 risulta superato dalle decisioni di questa Corte in tema di giudicato implicito (Cass. SS.UU. n. 24883/08 e n. 28545/08), per cui la fattispecie – per come descritta dalla difesa erariale – sicuramente rientra nella cognizione del giudice tributario, che l’ha infatti decisa nei gradi di merito, visto l’art. 375 c.p.c., comma 1.
Propone la decisione in Camera di consiglio con rigetto del ricorso per manifesta infondatezza”;
che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e alle parti costituite;
che non sono state depositate conclusioni scritte ne’ memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribadito il principio di diritto sopra enunciato, il ricorso deve essere rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 2200,00, ivi compresi Euro 200,00 per spese vive.
Cosi’ deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010