Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10474 del 27/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/04/2017, (ud. 02/02/2017, dep.27/04/2017), n. 10474
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26708-2015 proposto da:
A.M., B.G., in proprio e quali soci della
cessata società “BEL VIDEO DI B.G. & C. s.a.s.”,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43, presso lo
studio dell’avvocato MARIO DEL VAGLIO, rappresentati e difesi
dall’avvocato ALBERTO POZZO;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 377/3/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di GENOVA, depositata il 31/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA
VELLA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. si verte in tema di avvisi di accertamento Irpef, Iva e Irap dell’anno 2006;
2. avverso la sentenza impugnata, che ha annullato parzialmente gli atti impositivi, i contribuenti deducono per violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale (L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7), ed omesso esame di fatti decisivi (con riguardo alle peculiarità del mercato di DVD e VHS);
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
3. con atto del 12.1.2017 i ricorrenti hanno chiesto “l’estinzione del giudizio per cessione della materia del contendere”, a seguito di istanza di definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, in relazione alla cartella di pagamento frattanto notificata;
4. l’istanza va interpretata come rinuncia al ricorso che, in quanto compatibile con la procedura camerale e tempestivamente formulata rispetto alle sue scansioni procedimentali, esplica l’effetto estintivo del processo ex art. 391 c.p.c.(Cass. Sez. 6-3, n. 6418/15);
5. trattandosi, nel merito, di questioni solo di recente risolte dalle Sezioni Unite di questa Corte, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
6. non sussistono invece i presupposti per la condanna al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. sez. 6-5, ord. n. 3688/16).
PQM
Dichiara estinto il giudizio. Compensa integralmente le spese processuali.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017