Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10474 del 27/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/04/2017, (ud. 02/02/2017, dep.27/04/2017),  n. 10474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26708-2015 proposto da:

A.M., B.G., in proprio e quali soci della

cessata società “BEL VIDEO DI B.G. & C. s.a.s.”,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43, presso lo

studio dell’avvocato MARIO DEL VAGLIO, rappresentati e difesi

dall’avvocato ALBERTO POZZO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 377/3/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA, depositata il 31/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. si verte in tema di avvisi di accertamento Irpef, Iva e Irap dell’anno 2006;

2. avverso la sentenza impugnata, che ha annullato parzialmente gli atti impositivi, i contribuenti deducono per violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale (L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7), ed omesso esame di fatti decisivi (con riguardo alle peculiarità del mercato di DVD e VHS);

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

3. con atto del 12.1.2017 i ricorrenti hanno chiesto “l’estinzione del giudizio per cessione della materia del contendere”, a seguito di istanza di definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, in relazione alla cartella di pagamento frattanto notificata;

4. l’istanza va interpretata come rinuncia al ricorso che, in quanto compatibile con la procedura camerale e tempestivamente formulata rispetto alle sue scansioni procedimentali, esplica l’effetto estintivo del processo ex art. 391 c.p.c.(Cass. Sez. 6-3, n. 6418/15);

5. trattandosi, nel merito, di questioni solo di recente risolte dalle Sezioni Unite di questa Corte, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;

6. non sussistono invece i presupposti per la condanna al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. sez. 6-5, ord. n. 3688/16).

PQM

Dichiara estinto il giudizio. Compensa integralmente le spese processuali.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

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